IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107, concernente la disciplina per
le  attivita'  trasfusionali  relative  al  sangue  umano  e  ai suoi
componenti e per la produzione di plasmaderivati;
  Visto, in  particolare,  l'art.  8,  comma  2,  lettera  g),  della
predetta legge che attribuisce ai centri regionali di coordinamento e
compensazione   il   compito   di   cedere  il  sangue  umano  e  gli
emocomponenti alle  imprese  produttrici  di  emodiagnostici  secondo
convenzioni  stipulate dalle regioni, in conformita' allo schema-tipo
predisposto  dal  Ministro  della  sanita',  sentita  la  Commissione
nazionale per il servizio trasfusionale;
  Attesa   l'opportunita'   di   prevedere,   in   concomitanza   con
l'approvazione  dello  schema-tipo  di  cui  trattasi,  un   comitato
tecnico-scientifico   con   il  compito  di  formulare  aggiornamenti
periodici  sulle  metodiche  diagnostiche  riguardanti   il   sangue,
relativamente alla qualita', sicurezza, efficacia e applicabilita';
  Sentita  la  Commissione  nazionale  per  il servizio trasfusionale
nella seduta del 27 giugno 1995;
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome nella seduta del 3 agosto 1995;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E' approvato l'accluso schema-tipo di convenzione tra le regioni
e  le  imprese  produttrici  di  dispositivi  emodiagnostici  per  la
cessione alle stesse imprese, da parte dei centri di coordinamento  e
compensazione  o di altri organismi individuati dalle stesse regioni,
di sangue umano ed emocomponenti (allegato 1).