IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107, concernente la disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano e ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati; Visto, in particolare, l'art. 8, comma 2, lettera g), della predetta legge che attribuisce ai centri regionali di coordinamento e compensazione il compito di cedere il sangue umano e gli emocomponenti alle imprese produttrici di emodiagnostici secondo convenzioni stipulate dalle regioni, in conformita' allo schema-tipo predisposto dal Ministro della sanita', sentita la Commissione nazionale per il servizio trasfusionale; Attesa l'opportunita' di prevedere, in concomitanza con l'approvazione dello schema-tipo di cui trattasi, un comitato tecnico-scientifico con il compito di formulare aggiornamenti periodici sulle metodiche diagnostiche riguardanti il sangue, relativamente alla qualita', sicurezza, efficacia e applicabilita'; Sentita la Commissione nazionale per il servizio trasfusionale nella seduta del 27 giugno 1995; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 3 agosto 1995; Decreta: Art. 1. 1. E' approvato l'accluso schema-tipo di convenzione tra le regioni e le imprese produttrici di dispositivi emodiagnostici per la cessione alle stesse imprese, da parte dei centri di coordinamento e compensazione o di altri organismi individuati dalle stesse regioni, di sangue umano ed emocomponenti (allegato 1).