IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107, concernente la disciplina per
le attivita' trasfusionali  relative  al  sangue  umano  ed  ai  suoi
componenti e per la produzione dei plasmaderivati;
  Visto  il  piano per la razionalizzazione del sistema trasfusionale
per il triennio 1994-1996, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 7 aprile 1994;
  Ritenuto che nel predetto piano, tra gli interventi da compiere  al
fine   di   assicurare  una  risposta  organica  e  quantitativamente
significativa   ai   problemi   che   caratterizzano    il    settore
trasfusionale, e' indicata, con particolare riferimento all'obiettivo
dell'autosufficienza nazionale per sangue intero e plasmaderivati, la
costituzione  di comitati per il buon uso del sangue presso i presidi
ospedalieri;
  Attesa  l'opportunita'  di  emanare  norme  di  carattere  tecnico,
uniformi  a  livello  nazionale, sulla composizione e sui compiti dei
predetti comitati;
  Visto l'art. 11, comma 1, della sopra  richiamata  legge  4  maggio
1990, n. 107;
  Sentita  la  Commissione  nazionale  per  il servizio trasfusionale
nella seduta del 27 giugno 1995;
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome nella seduta del 3 agosto 1995;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Con provvedimento del direttore generale dell'azienda sanitaria,
da  adottare  entro  trenta  giorni  dalla pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale, e' costituito il  comitato  per  il
buon uso del sangue per ciascun ospedale pubblico o per piu' ospedali
appartenenti alla stessa azienda.