IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107, concernente la disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione dei plasmaderivati; Visto il piano per la razionalizzazione del sistema trasfusionale per il triennio 1994-1996, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994; Ritenuto che nel predetto piano, tra gli interventi da compiere al fine di assicurare una risposta organica e quantitativamente significativa ai problemi che caratterizzano il settore trasfusionale, e' indicata, con particolare riferimento all'obiettivo dell'autosufficienza nazionale per sangue intero e plasmaderivati, la costituzione di comitati per il buon uso del sangue presso i presidi ospedalieri; Attesa l'opportunita' di emanare norme di carattere tecnico, uniformi a livello nazionale, sulla composizione e sui compiti dei predetti comitati; Visto l'art. 11, comma 1, della sopra richiamata legge 4 maggio 1990, n. 107; Sentita la Commissione nazionale per il servizio trasfusionale nella seduta del 27 giugno 1995; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 3 agosto 1995; Decreta: Art. 1. 1. Con provvedimento del direttore generale dell'azienda sanitaria, da adottare entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, e' costituito il comitato per il buon uso del sangue per ciascun ospedale pubblico o per piu' ospedali appartenenti alla stessa azienda.