IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modifiche, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con il quale si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro e' determinata ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute, nonche' il foro competente e la legge applicabile nelle controversie derivanti dall'indebitamento; Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il comma 4 dell'art. 3, come sostituito dalla legge 21 settembre 1995, n. 399, art. 2, con il quale si e' stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso; Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 4 ottobre 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 81.664 miliardi; Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modifiche, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi di obbligazioni; Visto il decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modifiche, nella legge 5 novembre 1992, n. 429, concernente, fra l'altro, modifiche al trattamento tributario di taluni redditi di capitale; Attesa l'opportunita' di procedere ad un'emissione obbligazionaria sul mercato internazionale per un importo nominale fino a 2 miliardi di dollari statunitensi, suddivisa in due tranches, della durata di cinque anni e settantadue giorni; Considerato che, sul mercato internazionale, e' possibile emettere titoli obbligazionari a tasso fisso e sostituire, secondo gli usi internazionali che regolano i contratti di "swap", i relativi pagamenti a tasso fisso con pagamenti a tasso variabile - anche denominati in altra valuta - ottenendo condizioni di costo piu' favorevoli di quelle che si conseguirebbero attraverso un prestito contratto direttamente a tasso variabile nella valuta originaria o in quella di indebitamento finale; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e' disposta un'emissione sui mercati internazionali di titoli del Tesoro per un ammontare nominale fino a 2 miliardi di dollari statunitensi, suddiviso in due tranches, come descritto al successivo art. 2.