IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119, recante
disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato  (legge
finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23
dicembre  1992, n. 498, in virtu' del quale il Ministro del tesoro e'
autorizzato  ad  effettuare  operazioni   di   indebitamento,   anche
attraverso l'emissione di prestiti internazionali;
  Visto   l'art.   9  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  149,
convertito, con modifiche, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con il
quale si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro  del
tesoro  e' determinata ogni caratteristica, condizione e modalita' di
emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in  altre  valute,
nonche'  il foro competente e la legge applicabile nelle controversie
derivanti dall'indebitamento;
  Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in
particolare il comma 4 dell'art. 3, come sostituito  dalla  legge  21
settembre  1995,  n.  399,  art.  2,  con il quale si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il  4
ottobre 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 81.664 miliardi;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con
modifiche, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al
regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli  interessi  ed
altri proventi di obbligazioni;
  Visto  il  decreto-legge  9 settembre 1992, n. 372, convertito, con
modifiche, nella legge 5 novembre  1992,  n.  429,  concernente,  fra
l'altro,  modifiche  al  trattamento  tributario di taluni redditi di
capitale;
  Attesa l'opportunita' di procedere ad un'emissione  obbligazionaria
sul  mercato internazionale per un importo nominale fino a 2 miliardi
di dollari statunitensi, suddivisa in due tranches, della  durata  di
cinque anni e settantadue giorni;
  Considerato  che, sul mercato internazionale, e' possibile emettere
titoli obbligazionari a tasso fisso e  sostituire,  secondo  gli  usi
internazionali  che  regolano  i  contratti  di  "swap",  i  relativi
pagamenti a tasso fisso con  pagamenti  a  tasso  variabile  -  anche
denominati  in  altra  valuta  -  ottenendo  condizioni di costo piu'
favorevoli di quelle che si conseguirebbero  attraverso  un  prestito
contratto direttamente a tasso variabile nella valuta originaria o in
quella di indebitamento finale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, e successive  modificazioni,  e'  disposta  un'emissione  sui
mercati internazionali di titoli del Tesoro per un ammontare nominale
fino a 2 miliardi di dollari statunitensi, suddiviso in due tranches,
come descritto al successivo art. 2.