IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  l'art. 4 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, che disciplina
il minimale di retribuzione ai fini  del  calcolo  dei  contributi  e
delle  prestazioni  per  il  Fondo  di previdenza per il personale di
volo;
  Visto il decreto ministeriale 19 giugno 1992 (Gazzetta Ufficiale n.
153 del 1 luglio 1992), con il quale, in applicazione del comma 3 del
sopra citato art. 4, e' stata approvata la tabella delle retribuzioni
minime mensili da valere ai fini predetti per ciascuna categoria  del
personale di volo;
  Ravvisata la necessita' di procedere alla revisione triennale delle
retribuzioni  minime  anzidette,  secondo il disposto del comma 4 del
predetto art. 4 della legge n. 480/1988;
  Sentite le organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative
delle categorie professionali che concorrono al Fondo volo;
                              Decreta:
  Con  effetto dalla data di scadenza del triennio di validita' della
tabella allegata  al  decreto  ministeriale  19  giugno  1992,  nelle
premesse  indicato,  sono  fissate,  ai  fini dell'applicazione delle
disposizioni di cui all'art. 4 della legge 31 ottobre 1988,  n.  480,
le  nuove  retribuzioni  minime  mensili  per  ciascuna categoria del
personale di volo dipendente dalle aziende  di  navigazione  aerea  e
dalle  aziende  di  costruzioni  aeronautiche,  nelle misure indicate
nella allegata tabella A.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 5 ottobre 1995
                                                    Il Ministro: TREU