IL MINISTRO
                  DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Visto  l'art.  229  del  nuovo  codice  della  strada approvato con
decreto   legislativo   30   aprile  1992,  n.  285,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992  che  delega  i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
competenze  loro  attribuite,  le  direttive  comunitarie afferenti a
materie disciplinate dallo stesso codice;
  Visto  l'art. 406 del regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo  codice della strada approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  16  dicembre  1992,  n.  495,  pubblicato nel supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 303 del 28 dicembre 1992 che
conferma  l'applicabilita'  del  sopracitato  art.  229 del codice al
recepimento  delle  direttive  comunitarie  disciplinanti materie del
regolamento;
  Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4
stabilisce   la   competenza  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione  a decretare di concerto con il Ministro dell'ambiente in
materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro
rimorchi  che  interessino la protezione dell'ambiente ispirandosi al
diritto comunitario;
  Visto  l'art.  72  del nuovo codice della strada che ai commi 8 e 9
stabilisce   la   competenza  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione  a  decretare  in  materia  di norme di omologazione e di
contrassegno  di  conformita'  dei dispositivi di equipaggiamento dei
veicoli   a  motore  e  dei  loro  rimorchi  ispirandosi  al  diritto
comunitario;
  Vista  la  direttiva  del  Consiglio  n.  92/97/CEE che modifica la
direttiva   n.   70/157/CEE   concernente   il  ravvicinamento  delle
legislazioni   degli   Stati   membri   relative  al  livello  sonoro
ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Gli allegati al decreto ministeriale 5 agosto 1974 di attuazione
della  direttiva  n. 70/157/CEE come da ultimo modificati dal decreto
ministeriale  del  6  dicembre  1984 di attuazione della direttiva n.
84/424/CEE sono sostituiti dagli allegati al presente decreto.