IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del  Consiglio  del  14  luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, recante norme per la  tutela
delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n.
667, concernente norme regolamentari per  l'esecuzione  della  citata
legge n. 125;
  Vista  la  legge  4 dicembre 1993, n. 491, istitutiva del Ministero
delle risorse agricole, alimentari e forestali;
  Visto l'art. 2, comma 4, della  citata  legge  che  trasferisce  al
Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali le funzioni
in  materia  di produzione dei prodotti elencati nell'allegato II del
trattato istitutivo della Comunita' economica europea;
  Vista le domande e la relativa documentazione presentate  da  varie
associazioni  di  produttori  per  il  tramite della regione automona
Valle  d'Aosta,  tendenti  ad  ottenere   il   riconoscimento   della
denominazione  di  origine "Valle d'Aosta Fromadzo" o "Vallee d'Aoste
Fromadzo";
  Visto il parere favorevole del Comitato  nazionale  per  la  tutela
delle  denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, costituito ai
sensi dell'art. 4 della richiamata legge n. 125/54, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 1994;
  Considerato   che   tale   formaggio   e'   un   prodotto   le  cui
caratteristiche derivano prevalentemente dalle condizioni  ambientali
e  dai  metodi  tradizionali  di preparazione esistenti nella zona di
produzione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E' riconosciuta  la  denominazione  di  origine  "Valle  d'Aosta
Fromadzo" o "Vallee d'Aoste Fromadzo" al formaggio prodotto nell'area
geografica  di  cui  all'art.  2  ed  avente i requisiti fissati agli
articoli 3 e 4.