IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto  il  decreto ministeriale 12 dicembre 1994, con il quale sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro
a partire dall'esercizio finanziario 1995;
  Visti i propri decreti del 23 agosto 1995 che hanno disposto per il
30  agosto  1995  l'emissione  dei  buoni  ordinari  del   Tesoro   a
novantadue,   centottantatre   e   trecentosessantasei  giorni  senza
l'indicazione del prezzo base di collocamento;
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre  1993,
n. 470;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;
  Ritenuto  che  in  applicazione  dell'art. 2 del menzionato decreto
ministeriale 12 dicembre 1994 occorre indicare con apposito  decreto,
per   ogni   scadenza,   i   prezzi   risultanti  dall'asta  relativa
all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 agosto 1995;
  Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta  dei  buoni
ordinari del Tesoro per l'emissione del 30 agosto 1995 sono indicati,
tra  l'altro,  gli importi degli interessi pagati per le tre tranches
dei titoli emessi;
                              Decreta:
  Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 agosto 1995 il
prezzo medio ponderato e' risultato pari a L. 97,52 per  i  B.O.T.  a
novantadue  giorni, a L. 95,07 per i B.O.T. a centottantatre giorni e
a L. 90,45 per i B.O.T. a trecentosessantasei giorni.
  La spesa per interessi, gravante  sul  cap.  4677  dello  stato  di
previsione   della   spesa   del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno
finanziario  1995,  ammonta  a  L.  322.461.017.000  per  i  buoni  a
novantadue  giorni con scadenza 30 novembre 1995; quella gravante nel
corrispondente capitolo dello stato di previsione del  Ministero  del
tesoro  per  il  1996,  ammonta  a  L.  690.648.758.000  per titoli a
centottantatre  giorni  con  scadenza  29  febbraio  1996;  e  a   L.
1.147.938.855.000  per  i  titoli  a  trecentosessantasei  giorni con
scadenza 30 agosto 1996.
  A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.
  Il prezzo minimo accoglibile e' risultato pari a  L.  97,18  per  i
B.O.T.  a novantadue giorni, a L. 94,40 per i B.O.T. a centottantatre
giorni e a L. 89,25 per i B.O.T. a trecentosessantasei giorni.
  Il presente decreto verra' inviato  per  il  controllo  all'Ufficio
centrale  di  ragioneria  per  i  servizi del debito pubblico e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 8 settembre 1995
                                        Il direttore generale: DRAGHI