IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto  il  decreto ministeriale 12 dicembre 1994, con il quale sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro
a partire dall'esercizio finanziario 1995;
  Visti i propri decreti del 23 giugno 1995 che hanno disposto per il
30 giugno 1995 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno,
centottantadue e trecentosessantaquattro giorni  senza  l'indicazione
del prezzo base di collocamento;
  Visto  l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20;
  Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;
  Ritenuto che in applicazione dell'art.  2  del  menzionato  decreto
ministeriale  12 dicembre 1994 occorre indicare con apposito decreto,
per  ogni  scadenza,   i   prezzi   risultanti   dall'asta   relativa
all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 giugno 1995;
  Considerato  che  nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni
ordinari del Tesoro per l'emissione del 30 giugno 1995 sono indicati,
tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le  tre  tranches
dei titoli emessi;
                              Decreta:
  Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 giugno 1995 il
prezzo  medio  ponderato  e' risultato pari a L. 97,39 per i B.O.T. a
novantuno giorni, a L. 94,88 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a
L. 89,95 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.
  La spesa per interessi, gravante  sul  cap.  4677  dello  stato  di
previsione   della   spesa   del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno
finanziario  1995,  ammonta  a  L.  390.858.893.000  per  i  buoni  a
novantuno giorni con scadenza 29 settembre 1995; a L. 665.354.793.000
per  i  titoli a centottantadue giorni con scadenza 29 dicembre 1995;
quella gravante nel corrispondente capitolo dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per il 1996 ammonta a  L.  1.057.731.620.000
per  i titoli a trecentosessantaquattro giorni con scadenza 28 giugno
1996.
  Il prezzo minimo accoglibile e' risultato pari a  L.  97,05  per  i
B.O.T.  a  novantuno giorni, a L. 94,23 per i B.O.T. a centottantadue
giorni e a L. 88,80 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.
  Il presente decreto verra' inviato  per  il  controllo  all'Ufficio
centrale  di  ragioneria  per  i  servizi del debito pubblico e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 7 luglio 1995
                                        Il direttore generale: DRAGHI