IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto  il  decreto ministeriale 12 dicembre 1994, con il quale sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro
a partire dall'esercizio finanziario 1995;
  Visti i propri decreti dell'8 giugno 1995 che hanno disposto per il
15  giugno  1995  l'emissione  dei  buoni  ordinari  del   Tesoro   a
novantadue,  centottantatre  e  trecentosessantacinque  giorni  senza
l'indicazione del prezzo base di collocamento;
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre  1993,
n. 470;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20;
  Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;
  Ritenuto  che  in  applicazione  dell'art. 2 del menzionato decreto
ministeriale 12 dicembre 1994 occorre indicare con apposito  decreto,
per   ogni   scadenza,   i   prezzi   risultanti  dall'asta  relativa
all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 giugno 1995;
  Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta  dei  buoni
ordinari del Tesoro per l'emissione del 15 giugno 1995 sono indicati,
tra  l'altro,  gli importi degli interessi pagati per le tre tranches
dei titoli emessi;
                              Decreta:
  Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 giugno 1995 il
prezzo medio ponderato e' risultato pari a L. 97,40 per  i  B.O.T.  a
novantadue  giorni, a L. 94,91 per i B.O.T. a centottantatre giorni e
a L. 90,05 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.
  La spesa per interessi, gravante  sul  cap.  4677  dello  stato  di
previsione   della   spesa   del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno
finanziario  1995,  ammonta  a  L.  156.286.334.500  per  i  buoni  a
novantadue   giorni   con   scadenza   15   settembre   1995;   a  L.
279.956.000.000 per i titoli a centottantatre giorni con scadenza  15
dicembre  1995;  quella  gravante  nel  corrispondente capitolo dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996 ammonta a L.
398.690.417.500  per  titoli  a  trecentosessantacinque  giorni   con
scadenza 14 giugno 1996.
  Il  prezzo  minimo  accoglibile  e' risultato pari a L. 97,05 per i
B.O.T. a novantadue giorni, a L. 94,25 per i B.O.T.  a centottantatre
giorni e a L. 88,90 per i B.O.T.  a trecentosessantacinque giorni.
  Il presente decreto verra' inviato  per  il  controllo  all'Ufficio
centrale  di  ragioneria  per  i  servizi del debito pubblico e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 21 giugno 1995
                                   p. Il direttore generale: PAOLILLO