IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto il proprio decreto, in data 7 giugno 1995, con il  quale,  ai
sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo
art.  21,  che  ha  sostituito  l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1,
della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' stato disposto lo  scioglimento
del consiglio comunale di Sant'Onofrio (Catanzaro), per effetto della
rimozione  del  sindaco,  decretata  con  provvedimento  del Ministro
dell'interno in data 6 maggio 1995;
  Visto che, con ordinanza del 29 agosto 1995, il Consiglio di  Stato
ha  accolto  l'istanza  di  sospensiva  proposta dall'interessato nei
confronti del provvedimento di rimozione dalla carica di sindaco;
  Ritenuto, pertanto, che la temporanea  sospensione  dell'esecuzione
del  decreto  di  rimozione  comporta la necessita' della sospensione
dell'efficacia  del  provvedimento  di  scioglimento  del   consiglio
comunale di Sant'Onofrio;
  Su proposta del Ministro dell'interno;
                              Decreta:
  Gli   effetti   del  provvedimento,  in  data  7  giugno  1995,  di
scioglimento del consiglio comunale di Sant'Onofrio (Catanzaro)  sono
temporaneamente  sospesi  sino alla pronuncia di merito del tribunale
amministrativo regionale adito  su  ricorso  avverso  il  decreto  di
rimozione del sig. Paolo Barbieri dalla carica di sindaco.
   Dato a Roma, addi' 6 ottobre 1995
                              SCALFARO
                                  CORONAS, Ministro dell'interno