IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il proprio decreto, in data 7 giugno 1995, con il quale, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Onofrio (Catanzaro), per effetto della rimozione del sindaco, decretata con provvedimento del Ministro dell'interno in data 6 maggio 1995; Visto che, con ordinanza del 29 agosto 1995, il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza di sospensiva proposta dall'interessato nei confronti del provvedimento di rimozione dalla carica di sindaco; Ritenuto, pertanto, che la temporanea sospensione dell'esecuzione del decreto di rimozione comporta la necessita' della sospensione dell'efficacia del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Sant'Onofrio; Su proposta del Ministro dell'interno; Decreta: Gli effetti del provvedimento, in data 7 giugno 1995, di scioglimento del consiglio comunale di Sant'Onofrio (Catanzaro) sono temporaneamente sospesi sino alla pronuncia di merito del tribunale amministrativo regionale adito su ricorso avverso il decreto di rimozione del sig. Paolo Barbieri dalla carica di sindaco. Dato a Roma, addi' 6 ottobre 1995 SCALFARO CORONAS, Ministro dell'interno