IL DIRIGENTE CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il Regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1975, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Alto Adige" (in lingua tedesca "Sudtirol" o "Sudtiroler") ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1984 e 31 luglio 1987, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 1991 e il decreto ministeriale 2 agosto 1993, con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato; Vista la domanda, presentata dagli interessati, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Alto Adige" (in lingua tedesca "Sudtirol" o "Sudtiroler"); Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, favorevole alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata di che trattasi e la relativa proposta di disciplinare di produzione, formulata dal Comitato medesimo, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 1995; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze e controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati; Considerato che l'art. 4 del citato Regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento di denominazioni di origine dei vini e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine vengano riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Alto Adige" (in lingua tedesca "Sudtirol" o "Sudtiroler"), riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1975, modificato con i decreti del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1984 e 31 luglio 1987, con decreto del Consiglio dei Ministri 6 novembre 1991 e con decreto ministeriale 2 agosto 1993, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1995.