IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
   VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE  INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge  10  febbraio  1992,  n.  164,  recante  una nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  Regolamento  recante  la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  14  aprile  1975,
con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione di origine
controllata dei vini "Alto Adige" (in  lingua  tedesca  "Sudtirol"  o
"Sudtiroler")  ed  e'  stato  approvato  il  relativo disciplinare di
produzione;
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica 5 dicembre  1984  e
31  luglio 1987, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
6 novembre 1991 e il decreto ministeriale 2 agosto 1993, con i  quali
sono  state  apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione
sopra citato;
  Vista la domanda, presentata dagli interessati, intesa ad  ottenere
la  modifica  del  disciplinare  di produzione della denominazione di
origine  controllata  dei  vini  "Alto  Adige"  (in  lingua   tedesca
"Sudtirol" o "Sudtiroler");
   Visto  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e la
valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni
geografiche  tipiche  dei vini, favorevole alla richiesta di modifica
del  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di   origine
controllata di che trattasi e la relativa proposta di disciplinare di
produzione,   formulata   dal  Comitato  medesimo,  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 1995;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  e  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
  Considerato che l'art. 4 del citato Regolamento 20 aprile 1994,  n.
348,  concernente la procedura per il riconoscimento di denominazioni
di origine dei vini e l'approvazione dei disciplinari di  produzione,
prevede  che  le  denominazioni  di origine vengano riconosciute ed i
relativi disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del
dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine
controllata  dei  vini  "Alto  Adige" (in lingua tedesca "Sudtirol" o
"Sudtiroler"),  riconosciuta  con  decreto   del   Presidente   della
Repubblica  14  aprile  1975, modificato con i decreti del Presidente
della Repubblica 5 dicembre 1984 e 31 luglio 1987,  con  decreto  del
Consiglio  dei  Ministri 6 novembre 1991 e con decreto ministeriale 2
agosto 1993, e' sostituito per intero dal testo annesso  al  presente
decreto  le  cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia
1995.