LA GIUNTA REGIONALE
  Vista  la  propria  precedente  deliberazione  n.  V/62221  del  30
dicembre 1994  avente  per  oggetto  "Approvazione  definitiva  della
proposta  di  vincolo  e relativi criteri per l'ambito situato tra il
Naviglio Grande e Pavese nel comune di Milano, ai sensi dei punti 3 e
4 dell'art. 1 della legge n. 1497/1939";
  Rilevato  che  nella  citata  deliberazione  si  e'  proceduto,  in
particolare,  ad  assumere determinazioni in ordine alle osservazioni
presentate nel corso della procedura di apposizione del vincolo;
  Rilevato che a seguito di quesiti interpretativi sulla portata  del
vincolo  e  della  sua  applicazione  a  seguito dell'accoglimento di
talune osservazioni si rendono necessari i seguenti chiarimenti:
   1) l'accoglimento delle osservazioni Soc. Romolo 88, Soc. Naviglio
Grande S.r.l., Soc. Vega Immobiliare, Impresa Ottava S.p.a., Vandelli
ed altri, Coop. Centro Storico, Soc. Imm. Stile, Soc.  Monterosa,  e'
da  intendersi nel senso che il consenso alla realizzazione dei piani
particolareggiati, piani di recupero,  piani  di  lottizzazione  gia'
approvati   in  sede  comunale  o  regionale,  ha  unicamente  valore
procedurale, ma  le  aree  relative  continuano  ad  essere  soggette
integralmente  al  vincolo  approvato  ai sensi della legge 29 giugno
1939, n. 1497, e pertanto i progetti edilizi relativi dovranno essere
assoggettati a preventivo  nulla-osta  ai  sensi  dell'art.  7;  ogni
variante  significativa  dei  piani  attuativi  gia'  vigenti  dovra'
inoltre  essere  approvata  anche  per  quanto  concerne  lo   schema
planivolumetrico  e  la  collocazione  del  verde e dei servizi, allo
scopo di assicurare coerenza di  insieme  ai  valori  tutelati  nella
realizzazione  dei  maggiori  interventi  di trasformazione sull'area
vincolata;
   2) in particolare per quanto concerne l'osservazione della  S.r.l.
Monterosa  e  richiamata  l'opportunita'  segnalata dalla commissione
consiliare V/territorio, nella riunione del 16 febbraio 1995,  di  un
piu'  preciso  indirizzo  di  controllo  sull'ambito territoriale per
garantirne la coerenza con le finalita' del vincolo, si  fa  presente
che  la  stessa proprieta' ha presentato alla commissione provinciale
per le bellezze naturali, e successivamente al comune di  Milano,  in
data  31 gennaio 1994, una soluzione progettuale in variante al piano
di recupero approvato dal comune di Milano in data  22  aprile  1993;
poiche'  tale  richiesta di variante e' tutt'ora in itinere la stessa
verra' esaminata preventivamente ai fini della legge 29 giugno  1939,
n.  1497,  secondo paragrafo, previsto al precedente punto 1), ultimo
paragrafo;
   3) si intende poi precisare che l'accoglimento delle  osservazioni
Soc.  Canottieri Milano, Residence Anni Azzurri dei Navigli, Soc. San
Carlo, Crottini Barassetti & C.  De  Lucchi,  S.r.l.  Decorum,  Carlo
Ranci  Ortigosa  e nel senso gia' chiarito al punto 1), che le aree e
gli edifici relativi continuano ad essere soggette  integralmente  al
vincolo  approvato  ai  sensi  della  legge 29 giugno 1939, n. 1497 e
pertanto i progetti edilizi, redatti entro le  direttive  di  massima
della  delibera  di  giunta  regionale  n.  62221/94, dovranno essere
assogettati  a preventivo nulla-osta ai sensi dell'art. 7 della legge
n. 1497/1939;
  Riscontrato che a seguito delle determinazioni  assunte  in  ordine
alle   osservazioni   presentate   relativamente   all'ambito  urbano
ricompreso tra le vie Alzaia Naviglio Pavese, Mogolfa, Gola  viene  a
cadere  la  necessita' di prevedere che nell'area stessa, quale "area
oggetto  di  pianificazione   attuativa   finalizzata   al   recupero
dell'immagine  dei  Navigli",  sia  fatto  obbligo di sottoporre ogni
modificazione dell'assetto  del  territorio  "a  piano  attuativo  di
recupero  o  particolareggiato,  esteso all'intero ambito", dato atto
che l'approvazione di piani attuativi all'interno dell'ambito  stesso
possa  avvenire  anche  per  sub-appalti  distinti  e  che  essa  sia
necessaria per interventi edilizio-urbanistici di cui alle lettere d)
ed e) dell'art. 31 della legge n. 457/1978;
  Vista la nota in data 2 febbraio 1995 con  la  quale  l'Immobiliare
Madonna   di   Morivione   S.r.l.   chiede   che   venga  rivista  la
determinazione assunta dalla giunta regionale  con  deliberazione  n.
V/62221/94   in   ordine  all'osservazione  presentata  dalla  stessa
Immobiliare;
  Ritenuto che le argomentazioni adotte dalla Immobiliare Madonna  di
Morivione  S.r.l.  possano  essere  accolte  solo parzialmente ovvero
limitatamente alla porzione interna del fabbricato  di  via  Magolfa,
32,  fermo restando il mantenimento della classificazione della parte
su strada dello stesso  fabbricato  nonche'  dei  fabbricati  di  via
Argelati,  5, peraltro oggetto di osservazione; di conseguenza per la
citata porzione interna del fabbricato di via  Magolfa,  32,  vengono
consentiti gli interventi ammissibili per la categoria di tipo "D";
  Richiamata  ulteriormente  la  norma generale che, nell'area di cui
alla delibera di giunta regionale n. V/62221  del  31  dicembre  1994
ogni  intervento comportante modificazioni dell'esteriore aspetto dei
luoghi dovra' essere oggetto della procedura di cui all'art. 7  della
legge n. 1497/1939;
  Dato  atto  che,  ai  sensi  dell'art.  1,  punto  a),  del decreto
legislativo n. 40/1993,  come  modificato  dall'art.  1  del  decreto
legislativo  n.  479/1993,  la  presente  deliberazione e' soggetta a
controllo;
  Ad unanimita' di voti espressi nelle forme di legge;
                              Delibera
di integrare il disposto della propria  precedente  deliberazione  n.
V/62221 del 30 dicembre 1994, per le motivazioni indicate in premessa
disponendo che:
   anche a seguito dell'accoglimento delle osservazioni le aree e gli
edifici  a  cui  si riferiscono le osservazioni accolte continuano ad
essere soggette integralmente al vincolo  approvato  ai  sensi  della
legge  29  giugno  1939,  n. 1497 e di conseguenza i progetti edilizi
relativi dovranno essere  assoggettati  a  preventivo  nulla-osta  ai
sensi dell'art. 7 della legge n. 1497/1939;
   ogni  variante  significativa  dei  piani  attuativi  gia' vigenti
dovra' essere valutata paesisticamente anche per quanto  concerne  lo
schema  planivolumetrico  e  la collocazione del verde e dei servizi,
allo  scopo  di  assicurare  coerenza  ai   valori   tutelati   nella
realizzazione  dei  maggiori  interventi  di trasformazione sull'area
vincolata;
   in  tutti  gli  ambiti  urbani  individuati quali "area oggetto di
pianificazione attuativa finalizzata al  recupero  dell'immagine  dei
Navigli"   il   vincolo  di  sottoposizione  di  ogni  intervento  di
modificazione dell'assetto del territorio a  preventiva  approvazione
di  piano  attuativo sia riferito agli interventi di cui alle lettere
d) ed e) dell'art. 31 della legge n. 457/1978, oltre che  alla  nuova
edificazione;
   nell'ambito  urbano  ricompreso tra le vie Alzaia Naviglio Pavese,
Magolfa,  Gola  quale  "area  oggetto  di  pianificazione   attuativa
finalizzata  al recupero dell'immagine dei Navigli" l'approvazione di
piani attuativi possa avvenire anche  per  sub-ambiti  distinti,  nel
rispetto di quanto stabilito al precedente punto 3);
   di  modificare  la determinazione assunta nella propria precedente
deliberazione  n.  V/62221   del   30   dicembre   1994   in   merito
all'osservazione  presentata  dalla  Immobiliare Madonna di Morivione
S.r.l. nel senso indicato nelle premesse;
   di disporre la  pubblicazione  della  presente  deliberazione,  ai
sensi  e  per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940,
n. 1357, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  nonche'
nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.
    Milano, 11 aprile 1995
                                              Il presidente: ARRIGONI
Il segretario: FERMO