LA GIUNTA REGIONALE Vista la propria precedente deliberazione n. V/62221 del 30 dicembre 1994 avente per oggetto "Approvazione definitiva della proposta di vincolo e relativi criteri per l'ambito situato tra il Naviglio Grande e Pavese nel comune di Milano, ai sensi dei punti 3 e 4 dell'art. 1 della legge n. 1497/1939"; Rilevato che nella citata deliberazione si e' proceduto, in particolare, ad assumere determinazioni in ordine alle osservazioni presentate nel corso della procedura di apposizione del vincolo; Rilevato che a seguito di quesiti interpretativi sulla portata del vincolo e della sua applicazione a seguito dell'accoglimento di talune osservazioni si rendono necessari i seguenti chiarimenti: 1) l'accoglimento delle osservazioni Soc. Romolo 88, Soc. Naviglio Grande S.r.l., Soc. Vega Immobiliare, Impresa Ottava S.p.a., Vandelli ed altri, Coop. Centro Storico, Soc. Imm. Stile, Soc. Monterosa, e' da intendersi nel senso che il consenso alla realizzazione dei piani particolareggiati, piani di recupero, piani di lottizzazione gia' approvati in sede comunale o regionale, ha unicamente valore procedurale, ma le aree relative continuano ad essere soggette integralmente al vincolo approvato ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e pertanto i progetti edilizi relativi dovranno essere assoggettati a preventivo nulla-osta ai sensi dell'art. 7; ogni variante significativa dei piani attuativi gia' vigenti dovra' inoltre essere approvata anche per quanto concerne lo schema planivolumetrico e la collocazione del verde e dei servizi, allo scopo di assicurare coerenza di insieme ai valori tutelati nella realizzazione dei maggiori interventi di trasformazione sull'area vincolata; 2) in particolare per quanto concerne l'osservazione della S.r.l. Monterosa e richiamata l'opportunita' segnalata dalla commissione consiliare V/territorio, nella riunione del 16 febbraio 1995, di un piu' preciso indirizzo di controllo sull'ambito territoriale per garantirne la coerenza con le finalita' del vincolo, si fa presente che la stessa proprieta' ha presentato alla commissione provinciale per le bellezze naturali, e successivamente al comune di Milano, in data 31 gennaio 1994, una soluzione progettuale in variante al piano di recupero approvato dal comune di Milano in data 22 aprile 1993; poiche' tale richiesta di variante e' tutt'ora in itinere la stessa verra' esaminata preventivamente ai fini della legge 29 giugno 1939, n. 1497, secondo paragrafo, previsto al precedente punto 1), ultimo paragrafo; 3) si intende poi precisare che l'accoglimento delle osservazioni Soc. Canottieri Milano, Residence Anni Azzurri dei Navigli, Soc. San Carlo, Crottini Barassetti & C. De Lucchi, S.r.l. Decorum, Carlo Ranci Ortigosa e nel senso gia' chiarito al punto 1), che le aree e gli edifici relativi continuano ad essere soggette integralmente al vincolo approvato ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e pertanto i progetti edilizi, redatti entro le direttive di massima della delibera di giunta regionale n. 62221/94, dovranno essere assogettati a preventivo nulla-osta ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497/1939; Riscontrato che a seguito delle determinazioni assunte in ordine alle osservazioni presentate relativamente all'ambito urbano ricompreso tra le vie Alzaia Naviglio Pavese, Mogolfa, Gola viene a cadere la necessita' di prevedere che nell'area stessa, quale "area oggetto di pianificazione attuativa finalizzata al recupero dell'immagine dei Navigli", sia fatto obbligo di sottoporre ogni modificazione dell'assetto del territorio "a piano attuativo di recupero o particolareggiato, esteso all'intero ambito", dato atto che l'approvazione di piani attuativi all'interno dell'ambito stesso possa avvenire anche per sub-appalti distinti e che essa sia necessaria per interventi edilizio-urbanistici di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 31 della legge n. 457/1978; Vista la nota in data 2 febbraio 1995 con la quale l'Immobiliare Madonna di Morivione S.r.l. chiede che venga rivista la determinazione assunta dalla giunta regionale con deliberazione n. V/62221/94 in ordine all'osservazione presentata dalla stessa Immobiliare; Ritenuto che le argomentazioni adotte dalla Immobiliare Madonna di Morivione S.r.l. possano essere accolte solo parzialmente ovvero limitatamente alla porzione interna del fabbricato di via Magolfa, 32, fermo restando il mantenimento della classificazione della parte su strada dello stesso fabbricato nonche' dei fabbricati di via Argelati, 5, peraltro oggetto di osservazione; di conseguenza per la citata porzione interna del fabbricato di via Magolfa, 32, vengono consentiti gli interventi ammissibili per la categoria di tipo "D"; Richiamata ulteriormente la norma generale che, nell'area di cui alla delibera di giunta regionale n. V/62221 del 31 dicembre 1994 ogni intervento comportante modificazioni dell'esteriore aspetto dei luoghi dovra' essere oggetto della procedura di cui all'art. 7 della legge n. 1497/1939; Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, punto a), del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione e' soggetta a controllo; Ad unanimita' di voti espressi nelle forme di legge; Delibera di integrare il disposto della propria precedente deliberazione n. V/62221 del 30 dicembre 1994, per le motivazioni indicate in premessa disponendo che: anche a seguito dell'accoglimento delle osservazioni le aree e gli edifici a cui si riferiscono le osservazioni accolte continuano ad essere soggette integralmente al vincolo approvato ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e di conseguenza i progetti edilizi relativi dovranno essere assoggettati a preventivo nulla-osta ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497/1939; ogni variante significativa dei piani attuativi gia' vigenti dovra' essere valutata paesisticamente anche per quanto concerne lo schema planivolumetrico e la collocazione del verde e dei servizi, allo scopo di assicurare coerenza ai valori tutelati nella realizzazione dei maggiori interventi di trasformazione sull'area vincolata; in tutti gli ambiti urbani individuati quali "area oggetto di pianificazione attuativa finalizzata al recupero dell'immagine dei Navigli" il vincolo di sottoposizione di ogni intervento di modificazione dell'assetto del territorio a preventiva approvazione di piano attuativo sia riferito agli interventi di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 31 della legge n. 457/1978, oltre che alla nuova edificazione; nell'ambito urbano ricompreso tra le vie Alzaia Naviglio Pavese, Magolfa, Gola quale "area oggetto di pianificazione attuativa finalizzata al recupero dell'immagine dei Navigli" l'approvazione di piani attuativi possa avvenire anche per sub-ambiti distinti, nel rispetto di quanto stabilito al precedente punto 3); di modificare la determinazione assunta nella propria precedente deliberazione n. V/62221 del 30 dicembre 1994 in merito all'osservazione presentata dalla Immobiliare Madonna di Morivione S.r.l. nel senso indicato nelle premesse; di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia. Milano, 11 aprile 1995 Il presidente: ARRIGONI Il segretario: FERMO