IL MINISTRO DELLA SANITA'
   Visto l'articolo 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
che prevede l'adozione con decreto  del  Ministro  della  sanita'  di
limiti   massimi   di   residui   di  sostanze  attive  dei  prodotti
fitosanitari;
   Vista la direttiva del Consiglio n. 94/29/CE del 23  giugno  1994,
concernente  le  quantita'  massime  di  residui  sui e nei cereali e
prodotti alimentari di origine animale;
   Vista la direttiva del Consiglio n. 94/30(CE del 23  giugno  1994,
concernente  le  quantita' massime di residui nei prodotti di origine
vegetale, compresi gli ortofrutticoli;
   Vista l'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990, come integrata  e/o
modificata  dalle  ordinanze  ministeriali 5 agosto 1991, 18 febbraio
1993, 14 luglio 1993 e 3 maggio 1994;
   Visti gli articoli 5, ultimo comma, 6, lettere c), h) ed i), e  7,
lettera c) della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
   Visti  i  decreti del Ministro della sanita' 23 dicembre 1992 e 30
luglio  1993,  concernenti,  tra  l'altro,  disposizioni   circa   il
programma   di  controlli  intesi  a  verificare  il  rispetto  delle
quantita'  massime  di  residui  di  sostanze  dei  presidi  sanitari
tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione;
   Visto  il  parere  favorevole  della  Commissione consultiva per i
fitofarmaci di cui all'articolo 4 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;
   Considerato  di  dover  provvedere  al  recepimento  delle  citate
direttive n.  94/29/CE  e  n.  94/30/CE,  e  ritenuto  opportuno,  su
indicazione  delle autorita' deputate alla vigilanza, di integrare in
forma redazionale omogenea le citate direttive 94/29/CE  e  94/30/CE,
con  le ordinanze del 3 maggio 1994, concernenti il recepimento delle
direttive 93/57/CEE e 93/58/CEE, i cui allegati sono riformulati  con
l'aggiunta di valori gia' autorizzati con precedenti ordinanze ancora
in  vigore  e  con  l'adeguamento  ai  valori  comunitari  dei limiti
convenzionali di determinazione analitica delle sostanze attive;
   Ritenuto di rivedere con separato provvedimento gli impieghi e  le
modalita'  di  uso  dei  prodotti fitosanitari autorizzati in Italia,
contenenti quelle sostanze attive, per le quali i limiti  massimi  di
residui  di  cui  al  presente  decreto  implicano una verifica delle
condizioni di autorizzazione dei prodotti stessi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
   1. Il presente decreto stabilisce i limiti massimi di  residui  di
sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei e sui:
      a)  prodotti  di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli,
         di cui all'allegato 1, parte A;
      b) cereali, di cui all'allegato 1, parte B;
      c) altri prodotti vegetali, di cui all'allegato 1, parte C;
      d) prodotti di origine animale, di cui all'allegato 1, parte D.