IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'articolo 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della sanita' di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari; Vista la direttiva del Consiglio n. 94/29/CE del 23 giugno 1994, concernente le quantita' massime di residui sui e nei cereali e prodotti alimentari di origine animale; Vista la direttiva del Consiglio n. 94/30(CE del 23 giugno 1994, concernente le quantita' massime di residui nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli; Vista l'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990, come integrata e/o modificata dalle ordinanze ministeriali 5 agosto 1991, 18 febbraio 1993, 14 luglio 1993 e 3 maggio 1994; Visti gli articoli 5, ultimo comma, 6, lettere c), h) ed i), e 7, lettera c) della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visti i decreti del Ministro della sanita' 23 dicembre 1992 e 30 luglio 1993, concernenti, tra l'altro, disposizioni circa il programma di controlli intesi a verificare il rispetto delle quantita' massime di residui di sostanze dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione; Visto il parere favorevole della Commissione consultiva per i fitofarmaci di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255; Considerato di dover provvedere al recepimento delle citate direttive n. 94/29/CE e n. 94/30/CE, e ritenuto opportuno, su indicazione delle autorita' deputate alla vigilanza, di integrare in forma redazionale omogenea le citate direttive 94/29/CE e 94/30/CE, con le ordinanze del 3 maggio 1994, concernenti il recepimento delle direttive 93/57/CEE e 93/58/CEE, i cui allegati sono riformulati con l'aggiunta di valori gia' autorizzati con precedenti ordinanze ancora in vigore e con l'adeguamento ai valori comunitari dei limiti convenzionali di determinazione analitica delle sostanze attive; Ritenuto di rivedere con separato provvedimento gli impieghi e le modalita' di uso dei prodotti fitosanitari autorizzati in Italia, contenenti quelle sostanze attive, per le quali i limiti massimi di residui di cui al presente decreto implicano una verifica delle condizioni di autorizzazione dei prodotti stessi; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei e sui: a) prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, di cui all'allegato 1, parte A; b) cereali, di cui all'allegato 1, parte B; c) altri prodotti vegetali, di cui all'allegato 1, parte C; d) prodotti di origine animale, di cui all'allegato 1, parte D.