IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti  normativi
comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti
del  CIPE  in  ordine  all'armonizzazione  della  politica  economica
nazionale con le politiche  comunitarie,  nonche'  l'art.  5  che  ha
istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto Fondo di rotazione;
  Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge  comunitaria  1991),
ed  in  particolare  l'art.  75  concernente  il  medesimo  Fondo  di
rotazione;
  Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita'  europee  n.
2052/88,  come  modificato  dal  regolamento  n. 2081/93, relativo ai
compiti dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro  efficacia
e  all'attuazione  di  un  miglior  coordinamento anche con gli altri
strumenti finanziari esistenti;
  Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita'  europee  n.
4253/88,  come  modificato  dal  regolamento  n. 2082/93, relativo al
coordinamento degli interventi dei fondi strutturali;
  Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita'  europee  n.
4256/88,  come  modificato  dal  regolamento  n. 2085/93, relativo al
Fondo  europeo  agricolo  di   orientamento   e   garanzia,   sezione
orientamento;
  Vista  la  decisione  della  Commissione  delle  Comunita'  europee
94/279/CE  del  26  aprile  1994,  che  stabilisce  la   ripartizione
indicativa  per  Stato membro degli stanziamenti di impegno dei fondi
strutturali per la parte agricola dell'obiettivo  5a)  ad  esclusione
dell'obiettivo  1,  definito  dal  regolamento  CEE  n.  2052/88  del
Consiglio, per il periodo 1994-1999;
  Vista  la  decisione  della  Commissione  delle  Comunita'  europee
94/834/CE  del  15  dicembre  1994  recante  approvazione  del Quadro
comunitario di sostegno per  gli  interventi  strutturali  comunitari
relativi  al  miglioramento  delle  condizioni di trasformazione e di
commercializzazione dei prodotti agricoli  e  della  silvicoltura  in
Italia, nelle regioni fuori obiettivo 1, a titolo dell'obiettivo 5a);
  Vista  la  decisione  della  Commissione  delle  Comunita'  europee
C(94)3655/8 del 21 dicembre 1994 recante approvazione del  contributo
del  FEOGA  concesso all'Italia in relazione alle previsioni di spesa
per  gli  interventi  strutturali  comunitari  destinati  alla  parte
agricola  dell'obiettivo  5a),  di cui al regolamento n. 2328/91, che
non rientra nell'obiettivo 1 definito dal regolamento CEE n.  2052/88
del Consiglio;
  Vista  la  propria  delibera  20  dicembre  1994 con la quale viene
stabilito di  correlare  l'intervento  del  Fondo  di  rotazione  per
l'obiettivo  5a),  aree  fuori  obiettivo  1, alle stesse percentuali
stabilite per le zone degli obiettivi 1 e 5b),  fissate  con  proprie
delibere 13 aprile 1994;
  Considerato   che  a  fronte  delle  risorse  rese  disponibili  ed
attribuite nel contesto delle suddette  decisioni  dalla  Commissione
dell'Unione europea - ammontanti complessivamente a 680 MECU a valere
sul  Fondo  europeo  agricolo  di  orientamento  e  garanzia, sezione
orientamento, per  il  periodo  1994-1999  -  occorre  provvedere  ad
assicurare  le  necessarie  risorse  nazionali  pubbliche valutate in
circa 2.394,1 miliardi di lire, di cui 1.342,6 miliardi di  lire  per
il  triennio  1994-1996  e  1.051,5  miliardi di lire per il triennio
1997-1999;
  Considerata l'opportunita' di  ricorrere  per  tali  interventi  al
Fondo  di  rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di
cui alla legge n. 183/87, in armonia con la citata delibera  CIPE  in
data 20 dicembre 1994;
  Considerata  l'esigenza  di stabilire in distinte quote annuali, in
termini di cassa, l'intervento del Fondo di rotazione,  limitatamente
al  primo triennio 1994-1996, rinviando a successive deliberazioni la
specificazione annuale delle restanti quote per il periodo 1997-1999;
  Viste le note del Ministero delle risorse  agricole,  alimentari  e
forestali n. 5428 in data 3 luglio 1995 e n. 5915 del 13 luglio 1995;
  Considerata   la   necessita'  di  procedere  ad  una  ricognizione
dell'attuazione degli interventi a fronte FEOGA gia' cofinanziati dal
CIPE con riferimento ad esercizi  precedenti,  anche  allo  scopo  di
individuare   la   eventuale   quota   parte  confluita  nella  nuova
programmazione 1994-1999 oggetto della presente delibera;
  Considerato  che,  in  attesa  della  predetta   ricognizione,   e'
opportuno  avviare  la fase attuativa della nuova programmazione, sia
pure limitando il finanziamento di parte  nazionale  -  per  le  sole
azioni indirette a gestione regionale - al 50 per cento degli importi
da prevedere ai sensi della suddetta delibera 20 dicembre 1994 per le
annualita' 1994 e 1995;
  Considerato  che  con la piu' volte richiamata delibera 20 dicembre
1994, per le sole misure indirette a gestione regionale, si  e'  gia'
provveduto  ad  una  prima  assegnazione a valere sulle risorse della
legge n. 183/87, ammontante a 165 miliardi di lire, pari a  circa  il
50 per cento della quota nazionale pubblica relativa all'anno 1994;
  Viste  le  risultanze  dei  lavori  istruttori  svolti dal Comitato
previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della  Repubblica  24
marzo 1994, n. 284;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
  1.  Ai fini dell'attuazione degli interventi relativi all'obiettivo
5a), per le zone fuori obiettivo 1, e'  disposto  -  per  il  periodo
1994-1996  -  un  ulteriore  finanziamento pari a 448,648 miliardi di
lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla  legge
n.  183/87,  come  indicato  nelle  allegate tabelle n. 1 e n. 2, che
costituiscono parte integrante della presente delibera.
  2. In attesa di procedere ad una ricognizione dell'attuazione degli
interventi a  fronte  del  FEOGA,  gia'  cofinanziati  dal  CIPE  con
riferimento  ad  esercizi precedenti, anche allo scopo di individuare
la  eventuale  quota  parte  confluita  nella  nuova   programmazione
1994-1999, le annualita' 1994 e 1995 - per le sole azioni indirette a
gestione regionale - sono state calcolate nella misura pari al 50 per
cento della quota da prevedere ai sensi della citata delibera CIPE 20
dicembre 1994.
  L'annualita' 1994 e', inoltre, al netto della somma di 165 miliardi
di lire, gia' assegnata con la medesima delibera 20 dicembre 1994.
  3. I trasferimenti del Fondo di rotazione in favore delle regioni e
delle  province autonome vengono disposti secondo le modalita' di cui
all'art. 9 del decreto del Presidente della  Repubblica  29  dicembre
1988,  n.  568.  Tuttavia, tenuto conto che le annualita' relative al
1994 e 1995 sono state determinate provvisoriamente in misura pari al
50 per cento della prevista quota nazionale,  l'anticipo  da  erogare
subito  dopo la pubblicazione della presente delibera viene calcolato
sulle quote autorizzate per il biennio 1994-1995.
  I trasferimenti successivi sono disposti, in relazione  allo  stato
di  avanzamento  delle azioni, sulla base di motivate richieste delle
regioni e delle province autonome inoltrate  al  Fondo  di  rotazione
medesimo, che provvede di seguito all'intervento comunitario.
  4. Il Fondo di rotazione e' autorizzato ad erogare le quote annuali
stabilite  nella  presente  delibera  anche  negli  anni successivi a
quello di riferimento, fin quando perdura l'intervento comunitario.
  5. Il Ministero delle risorse agricole alimentari e  forestali,  le
regioni  e  le  province  autonome  attuano  tutte le iniziative ed i
provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze  previste  i
finanziamenti  comunitari  e  nazionali.  A  tal fine le regioni e le
province autonome dovranno adeguarsi tempestivamente alle  iniziative
assunte e in corso di definizione - nel quadro del partenariato - con
la  Commissione  europea  e  in  sede di conferenza Stato-regioni, in
ordine  al  rafforzamento  delle   strutture   amministrative,   alla
attivazione   del   monitoraggio   centralizzato   degli   interventi
effettuato dal Ministero  del  tesoro  -  Ragioneria  generale  dello
Stato,  d'intesa con il Ministero del bilancio e della programmazione
economica  e  con  quello  delle  risorse  agricole,   alimentari   e
forestali,  alla  revisione  delle  procedure  ed al potenziamento ed
ampliamento dell'azione di assistenza tecnica.
  Il comitato di sorveglianza previsto per le azioni dirette  di  cui
ai  regolamenti  CEE  n.  866/90  e  n.  867/90 ed il Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali per le altre azioni  oggetto
della presente delibera, rispettivamente, entro il 30 aprile ed il 30
giugno  di  ciascun  anno,  definiscono  lo stato di attuazione degli
interventi cofinanziati al  31  dicembre  dell'esercizio  precedente,
sulla  base  dei  dati  di monitoraggio di cui sopra. Il Ministro del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  di  concerto  con  il
Ministro  del  tesoro  e  con  il  Ministro  delle  risorse agricole,
alimentari  e  forestali,  riunisce  almeno  una  volta   l'anno   il
presidente  ed  il segretario del comitato di sorveglianza nonche' le
amministrazioni interessate ed i servizi della  commissione,  per  la
verifica  complessiva  dello  stato di attuazione degli interventi in
parola.
  Nel caso siano rilevati ritardi nell'avvio  o  nella  realizzazione
degli  interventi,  saranno  attivate  in  tempo  utile  le azioni di
riprogrammazione dirette a garantire il pieno e  tempestivo  utilizzo
delle  risorse  assegnate, nonche' le procedure previste dall'art. 5,
comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244.
  Le somme assegnate per il cofinanziamento nazionale potranno essere
rideterminate  dal CIPE nel primo semestre del 1996, previo esame del
Comitato  di  cui  all'art.  5  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  n. 284/94, in funzione dell'avanzamento degli interventi,
anche in applicazione a quanto disposto dal sopracitato art. 5, comma
2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244.
  6. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali,  le
regioni  e  le  province  autonome interessate effettuano i necessari
controlli di  competenza.  Il  Fondo  di  rotazione  puo'  effettuare
ulteriori  controlli  avvalendosi  delle  strutture  della Ragioneria
generale dello Stato.
   Roma, 8 agosto 1995
                                       Il Presidente delegato: MASERA
Registrata alla Corte dei conti il 7 ottobre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 207