IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti  normativi
comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti
del  CIPE  in  ordine  all'armonizzazione  della  politica  economica
nazionale con le politiche  comunitarie,  nonche'  l'art.  5  che  ha
istituito il fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto  il  decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il
trasferimento delle competenze dei  soppressi  Dipartimento  per  gli
interventi  straordinari  nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione
dello sviluppo nel Mezzogiorno, a norma dell'art. 3  della  legge  19
dicembre 1992, n. 488;
  Vista  la legge 1 marzo 1986, n. 64, recante la disciplina organica
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, come modificata  dalla
citata legge n. 488/1992;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto fondo di rotazione;
  Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge  comunitaria  1991),
ed  in  particolare  l'art.  75  concernente  il  medesimo  fondo  di
rotazione;
  Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita'  europee  n.
2052/88,  come  modificato  dal  regolamento  n. 2081/93, relativo ai
compiti dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro  efficacia
e  all'attuazione  di  un  miglior  coordinamento anche con gli altri
strumenti finanziari esistenti;
  Visto il regolamento CEE del consiglio delle Comunita'  europee  n.
4253/88,  come  modificato  dal  regolamento  n. 2082/93, relativo al
coordinamento degli interventi dei fondi strutturali;
  Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita'  europee  n.
4254/88,  come  modificato  dal  regolamento  n. 2083/93, relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale;
  Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita'  europee  n.
4255/88,  come  modificato  dal  regolamento  n. 2084/93, relativo al
Fondo sociale europeo;
  Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita'  europee  n.
4256/88,  come  modificato  dal  regolamento  n. 2085/93, relativo al
Fondo  europeo  agricolo  di   orientamento   e   garanzia,   sezione
orientamento;
  Visto  il  regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n.
2080/93, recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE  n.
2052/88  per quanto riguarda lo Strumento finanziario di orientamento
della pesca (SFOP);
  Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee  C(93)
3103  del  28 ottobre 1993, che stabilisce la ripartizione indicativa
per Stato membro degli stanziamenti di impegno dei fondi  strutturali
e dello SFOP per l'obiettivo 1;
  Vista  la propria delibera 13 aprile 1994, concernente lo stato del
negoziato e i provvedimenti di attuazione del Quadro  comunitario  di
sostegno  delle  regioni  italiane  dell'obiettivo  1  per il periodo
1994-1999;
  Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee  C(94)
1835  del  29  luglio  1994,  concernente  la  definizione del quadro
comunitario di sostegno per  gli  interventi  strutturali  comunitari
nelle  regioni  italiane interessate dall'obiettivo 1, per il periodo
1994-1999, ad eccezione della regione Abruzzo per la quale  i  citati
interventi sono limitati al 1996;
  Considerato   che  il  fabbisogno  complessivo  di  cofinanziamento
pubblico nazionale per  gli  interventi  a  gestione  regionale,  che
risultano  dal  predetto quadro comunitario di sostegno a fronte FESR
per il triennio 1994-1996, e'  al  momento  valutato  in  complessivi
1.354  MECU,  di  cui  541,6  MECU,  pari al 40 per cento della quota
prevista a carico dello Stato, a valere sulle disponibilita' previste
della legge n. 488/1992 (art. 1, comma 8), ai sensi del decreto-legge
n. 244/1995 (art. 5, comma 3);
  Viste le decisioni con le  quali  la  Commissione  delle  Comunita'
europee  ha  approvato, nell'ambito del partenariato con le autorita'
centrali e regionali interes sate, parte dei programmi operativi  per
gli  interventi  strutturali  dell'obiettivo 1 per le regioni Abruzzo
(FESR), Campania (FEOGA) e Calabria (FEOGA);
  Considerata  l'opportunita'   di   procedere   tempestivamente   al
cofinanziamento   nazionale  dei  programmi  operativi  delle  citate
regioni, limitatamente a quelli per i quali sono gia' intervenute  le
decisioni  di  approvazione comunitaria, con riserva di assicurare il
cofinanziamento dei rimanenti programmi operativi  regionali  mano  a
mano   che   interverranno  le  relative  decisioni  di  approvazione
comunitaria;
  Considerata  l'opportunita'  che  gli   interventi   di   carattere
multiregionale  e  quelli a valere sul Fondo sociale europeo, formino
oggetto di un distinto cofinanziamento nazionale;
  Considerata  la  necessita'  di  procedere  ad   una   ricognizione
dell'attuazione degli interventi a fronte FEOGA gia' cofinanziati dal
CIPE  con  riferimento  ad  esercizi  precedenti, anche allo scopo di
individuare  la  eventuale  quota   parte   confluita   nella   nuova
programmazione 1994-1999 oggetto della presente delibera;
  Considerato   che,   in  attesa  della  predetta  ricognizione,  e'
opportuno avviare la fase attuativa della nuova  programmazione,  sia
pure  limitando il finanziamento di parte nazionale a fronte FEOGA al
50 per cento - per le sole annualita' 1994-1995 -  degli  importi  da
prevedere ai sensi della citata delibera 13 aprile 1994;
  Considerato  che  a  fronte  delle  risorse  rese  disponibili  nel
contesto  delle  suddette  decisioni  dalla  Commissione  dell'Unione
europea   per  gli  interventi  a  gestione  regionale  -  ammontanti
complessivamente a 107 MECU a valere sul Fondo  europeo  di  sviluppo
regionale,  per  il  periodo 1994-1996 ed a 471,700 MECU a valere sul
Fondo  europeo  agricolo  di   orientamento   e   garanzia,   sezione
orientamento,  per  il  periodo  1994-1999  -  occorre  provvedere ad
assicurare le necessarie  risorse  nazionali  pubbliche  valutate  in
668,251  miliardi  di  lire,  di  cui 458,450 miliardi di lire per il
triennio 1994-1996 - assegnate con la presente delibera  per  409,282
miliardi  di  lire  -  e  209,801  miliardi  di  lire per il triennio
1997-1999;
  Considerata  l'opportunita'  di  ricorrere  per  tali interventi al
fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche  comunitarie,  di
cui  alla  legge  n.  183/1987  e alla predetta legge n. 488/1992, in
armonia con la citata delibera CIPE in data 13 aprile 1994 e  con  il
Quadro comunitario di sostegno del 29 luglio 1994;
  Visto il citato decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, art. 5, comma
3,   che  consente  l'utilizzo  delle  risorse  gia'  destinate  alla
realizzazione di progetti strategici di rilevanza nazionale,  per  la
copertura della quota di finanziamento nazionale per la realizzazione
di  programmi  regionali  previsti nel Quadro comunitario di sostegno
per il periodo 1994-1999;
  Vista  la  propria  delibera  23   giugno   1995,   in   corso   di
registrazione,  concernente  l'assegnazione di 1.190 miliardi di lire
quale quota parte di cofinanziamento nazionale per  la  realizzazione
dei  programmi  regionali previsti nel Quadro comunitario di sostegno
1994-1999, compresa  l'attivita'  di  monitoraggio,  a  valere  sulle
disponibilita'  recate  dall'art. 1, comma 8, della predetta legge n.
488/1992;
  Considerata l'esigenza di stabilire in distinte quote  annuali,  in
termini  di cassa, l'intervento del fondo di rotazione, limitatamente
al primo triennio 1994-1996, rinviando a successive deliberazioni  la
specificazione annuale delle restanti quote per il periodo 1997-1999;
  Vista  la  nota  del  Ministero del bilancio e della programmazione
economica n. 5/8447 in data 27  luglio  1995,  nonche'  le  note  del
Ministero  delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 5010 del
16 giugno 1995 e n. 6221 del 25 luglio 1995;
  Viste le risultanze  dei  lavori  istruttori  svolti  dal  comitato
previsto  dall'art.  5 del decreto del Presidente della Repubblica 24
marzo 1994, n. 284;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
  1. Le linee di intervento per le azioni a gestione regionale  nelle
zone  dell'obiettivo  1,  quali  risultano  dal Quadro comunitario di
sostegno  e  dai  relativi  programmi  operativi  approvati  con   le
decisioni   indicate   nelle  allegate  tabelle,  che  formano  parte
integrante della  presente  delibera,  riguardano  infrastrutture  ed
iniziative di sviluppo in vari settori produttivi.
  2.  Il fabbisogno complessivo di cofinanziamento pubblico nazionale
per l'insieme degli interventi a gestione  regionale,  che  risultano
dal  Quadro comunitario di sostegno a valere sul FESR per il triennio
1994-1996, e' al momento valutato in complessivi 1.354 MECU.
  Ad esso si provvede, tenuto conto della  delibera  CIPE  13  aprile
1994, limitatamente a 541,6 MECU, pari al 40 per cento, con una parte
delle  risorse  di  cui  al decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, che
viene riservata a tale scopo. Le predette risorse sono trasferite  al
fondo  di  rotazione  per l'attuazione delle politiche comunitarie di
cui alla legge n. 183/1987, a seguito  della  contrazione  dei  mutui
autorizzati a valere sulle disponibilita' della legge n. 488/1992, ai
sensi del citato decreto-legge n. 244/1995.
  3.  Per il triennio 1994-1996, la quota pubblica di cofinanziamento
nazionale - specificata nelle predette tabelle per ciascun intervento
a gestione regionale approvato in sede  comunitaria  -  e'  disposta,
come gia' richiamato in premessa, nel modo di seguito indicato:
    a)  il  cofinanziamento  a fronte del FESR e' assicurato per lire
64,224 miliardi a valere sulle disponibilita' del fondo di  rotazione
di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per lire 85,622
miliardi a valere sulle risorse della legge 19 dicembre 1992, n. 488,
ai  sensi  del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, nonche' per lire
64,146 miliardi con disponibilita' delle  regioni.  L'intervento  del
fondo  di rotazione si articola in quote annue pari rispettivamente a
lire 44,918 miliardi per l'anno 1995 ed a lire  19,306  miliardi  per
l'anno 1996;
    b)  il  cofinanziamento a fronte del FEOGA e' assicurato per lire
121,949 miliardi a valere sulle disponibilita' del fondo di rotazione
di cui all'art. 5 della legge 16 aprile  1987,  n.  183  e  per  lire
73,341  miliardi  con  disponibilita' delle regioni. L'intervento del
fondo di rotazione si articola in quote annue pari rispettivamente  a
lire  49,168  miliardi  per l'anno 1995 ed a lire 72,781 miliardi per
l'anno 1996.
  L'annualita' 1995 e' stata, al momento, calcolata in misura pari al
50 per cento della quota da prevedere ai sensi della citata  delibera
CIPE  13  aprile  1994,  in  attesa  di procedere ad una ricognizione
dell'attuazione  degli  interventi   a   fronte   del   FEOGA,   gia'
cofinanziati  dal  CIPE  con riferimento ad esercizi precedenti anche
allo scopo di individuare la eventuale quota  parte  confluita  nella
nuova programmazione 1994-1999.
  4.  I  trasferimenti del fondo di rotazione in favore delle regioni
vengono disposti  secondo  le  modalita'  indicate  dall'art.  9  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, con
riferimento  a  ciascuna  delle  annualita'  indicate  nelle  singole
tabelle. L'anticipo relativo  alla  prima  annualita'  viene  erogato
subito dopo la pubblicazione della presente delibera. I trasferimenti
successivi  sono  disposti,  in  relazione  allo stato di avanzamento
delle  azioni,  sulla  base  di  motivate  richieste  delle   regioni
inoltrate  al  fondo  di  rotazione medesimo, che provvede di seguito
all'intervento comunitario.
  5. Il fondo  di  rotazione  e'  autorizzato  ad  erogare  le  quote
nazionali  annuali stabilite dalla presente delibera anche negli anni
successivi, fin quando perdura l'intervento comunitario.
  In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai  sensi  dell'art.
25 del regolamento CEE n. 4253/88 come modificato dal regolamento CEE
n. 2082/93, il fondo di rotazione e' autorizzato ad adeguare le quote
di propria competenza, fermo restando lo stanziamento complessivo per
ciascuna regione autorizzato con la presente delibera.
  6.  Le  regioni  attuano  tutte  le  iniziative  ed i provvedimenti
necessari per utilizzare entro le scadenze previste  i  finanziamenti
comunitari e nazionali relativi ai programmi operativi, assegnando la
priorita'  ai  progetti  immediatamente cantierabili. A tal fine esse
dovranno adeguarsi tempestivamente alle iniziative assunte e in corso
di definizione - nel quadro del partenariato  -  con  la  Commissione
europea   e  in  sede  di  Conferenza  Stato-regioni,  in  ordine  al
rafforzamento delle strutture amministrative,  alla  attivazione  del
monitoraggio  centralizzato degli interventi effettuato dal Ministero
del tesoro  -  Ragioneria  generale  dello  Stato,  d'intesa  con  il
Ministero  del  bilancio  e  della  programmazione economica e con il
Ministero delle risorse agricole ed alimentari, alla revisione  delle
procedure   ed   al   potenziamento  ed  ampliamento  dell'azione  di
assistenza tecnica.
  I comitati di sorveglianza, entro il 30  aprile  di  ciascun  anno,
definiscono  lo  stato di attuazione degli interventi cofinanziati al
31  dicembre  dell'esercizio  precedente,  sulla  base  dei  dati  di
monitoraggio   di  cui  sopra.  Il  Ministro  del  bilancio  e  della
programmazione economica, di concerto con  il  Ministro  del  tesoro,
riunisce  almeno  una  volta  l'anno  i presidenti ed i segretari dei
comitati di sorveglianza nonche' le  amministrazioni  centrali  dello
Stato  interessate  e  i  servizi  della commissione, per la verifica
complessiva dello stato di attuazione dei programmi operativi.
  Nel caso siano rilevati ritardi nell'avvio  o  nella  realizzazione
degli  interventi,  saranno  attivate  in  tempo  utile  le azioni di
riprogrammazione dirette a garantire il pieno e  tempestivo  utilizzo
delle  risorse  assegnate, nonche' le procedure previste dall'art. 5,
comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244.
  Le somme assegnate per il cofinanziamento nazionale potranno essere
rideterminate dal CIPE nel primo semestre del 1996, previo esame  del
Comitato   di  cui  all'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 284/1994, in funzione dell'avanzamento  dei  programmi,
anche in applicazione a quanto disposto dal sopracitato art. 5, comma
2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244.
  7.  Le  regioni  interessate  effettuano  i  necessari controlli di
competenza. Il fondo di rotazione puo' effettuare ulteriori controlli
avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.
   Roma, 8 agosto 1995
                                       Il Presidente delegato: MASERA
Registrata alla Corte dei conti il 13 ottobre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 211