IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee  e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti
del  CIPE  in  ordine  all'armonizzazione  della  politica  economica
nazionale  con  le  politiche  comunitarie,  nonche'  l'art. 5 che ha
istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto   l'art.   3  decreto  legislativo  3  aprile  1993,  n.  96,
riguardante  le  attribuzioni  delle  attivita'  di  coordinamento al
Ministero del bilancio e della programmazione economica;
  Visti  i  regolamenti  CEE del Consiglio delle Comunita' europee n.
2052/88,   4253/88,   4254/88,   4255/88  e  4256/88  modificati  dai
regolamenti  n. 2080/93, 2081/93, 2082/93, 2083/93, 2084/93, 2085/93,
approvati  il  20 luglio 1993, che disciplinano l'attivita' dei Fondi
comunitari a finalita' strutturale;
  Visti  il regolamento CEE della Commissione n. 1866/90 del 2 luglio
1990 ed il regolamento CE della Commissione n. 402/94 del 23 febbraio
1994 concernenti l'uso dell'ECU;
  Vista  la  decisione della Commissione europea n. C(94) 1835 del 29
luglio  1994, che approva il quadro comunitario di sostegno 1994-1999
per  le  regioni  italiane  dell'obiettivo 1, che prevede tra l'altro
l'utilizzo  della  forma di intervento della sovvenzione globale e le
procedure  per  l'attivazione degli interventi cofinanziati dai fondi
strutturali;
  Visti i Docup approvati dalla Commissione europea per gli obiettivi
2 e 5b;
  Vista  la  propria  deliberazione del 13 aprile 1994 concernente le
procedure  finanziarie per l'attuazione degli interventi cofinanziati
dall'Unione europea;
  Vista  la  propria  deliberazione  del 20 dicembre 1994 riguardante
"Integrazioni  alla  deliberazione  del  16 marzo 1994 concernente la
definizione  delle direttive per l'utilizzo delle sovvenzioni globali
finalizzate agli obiettivi dei piani di sviluppo regionale";
  Considerato  che  occorre  finalizzare  le sovvenzioni globali agli
obiettivi  dei piani di sviluppo regionale predisposti ai sensi degli
obiettivi  1,  2 e 5b, come definiti dai regolamenti comunitari sopra
richiamati;
  Considerato  che  occorre  attivare  in  tempi  rapidi  la forma di
intervento   della   sovvenzione   globale   al  fine  di  rispondere
tempestivamente  alle  esigenze  di  impegno  delle risorse dei fondi
strutturali;
  Tenuto  conto  che  alcune  sovvenzioni  globali  sono  gia'  parte
integrante dei documenti unici di programmazione per le regioni degli
obiettivi 2 e 5b;
  Tenuto  conto  che la forma di intervento della sovvenzione globale
e'  gia'  stata  largamente  applicata e sperimentata in Italia sia a
livello  regionale  che  multiregionale  nell'ambito  del  periodo di
programmazione   dei   fondi   strutturali  1989-93  e  che  da  tale
applicazione  sono  derivate  utili  indicazioni  per  il  periodo di
programmazione 1994-99;
  Considerato  che, anche ai sensi della propria citata deliberazione
del  20  dicembre  1994,  occorre  fornire  ai  potenziali  organismi
intermediari   ed   alle   amministrazioni   competenti   criteri  di
riferimento  omogenei  per  la  formulazione,  la  valutazione  e  la
selezione  delle  proposte  di  sovvenzione  globale  e  per  la loro
gestione e controllo;
  Viste le proposte del Ministero del bilancio e della programmazione
economica  n.  5/7177  del  29  maggio 1995 e n. 5/8483 del 31 luglio
1995,   formulate   d'intesa  con  il  Ministero  del  tesoro  ed  il
Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;
  Viste  le  risultanze  dei lavori del comitato istruttorio previsto
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994,
n. 284;
  Udita la relazione del Sottosegretario di Stato al bilancio ed alla
programmazione economica;
                              Delibera:
  1.  Le  sovvenzioni  globali  cofinanziate  dai  fondi  strutturali
nell'ambito  del  quadro  comunitario  di  sostegno  per  le  regioni
italiane  interessate  dall'obiettivo  1  e  dei  documenti  unici di
programmazione  per le regioni italiane interessate dagli obiettivi 2
e 5b per il periodo 1994-99, vengono utilizzate con finalita' e forme
integrative  rispetto agli interventi cofinanziati con le altre forme
di  intervento previste ed attuate all'interno degli stessi documenti
programmatici.
  Gli interventi cofinanziati attraverso tali sovvenzioni non possono
pertanto   affiancarsi  o  sovrapporsi  ad  altri  aventi  obiettivi,
modalita' di attuazione o beneficiari finali simili, gia' programmati
o   in   corso   di  attuazione  con  il  cofinanziamento  dei  fondi
strutturali.
  La  forma  d'intervento  della sovvenzione globale viene utilizzata
per   il  cofinanziamento  di  interventi  a  carattere  regionale  o
multiregionale  qualora  altre  forme  d'intervento  non  si rivelino
adatte   a   far   conseguire  i  risultati  indicati  nei  documenti
programmatici.
  2.  Le  sovvenzioni  globali,  nell'ambito degli assi prioritari di
riferimento, sono di norma utilizzate per l'attuazione delle seguenti
tipologie di azioni:
    a)  erogazione di servizi reali alle PMI (piccole e medie imprese
come  individuate  dalla  disciplina comunitaria 92/C - 213/02 del 20
maggio  1992)  non  altrimenti  reperibili  sul  mercato o attraverso
modalita'  innovative  rispetto al contesto settoriale o territoriale
in  cui  operano i destinatari e beneficiari finali della sovvenzione
globale;
    b) sostegno agli investimenti delle PMI attraverso la concessione
di aiuti, e favorendone l'accesso al mercato dei capitali;
    c)   realizzazione,   recupero   e   valorizzazione  di  opere  o
infrastrutture  di  limitate  dimensioni,  preferibilmente nel quadro
delle iniziative destinate allo sviluppo locale;
    d)  qualificazione,  recupero,  conservazione e valorizzazione di
beni  e  risorse  ambientali, naturali, artistiche, culturali, ecc. a
livello locale;
    e)  promozione ed attuazione di programmi integrati di sviluppo a
livello  locale  -  anche  in  attuazione  di  accordi o contratti di
programma  e  patti  territoriali  -  in particolare nelle cosiddette
"aree di crisi".
  3.  L'attuazione  delle sovvenzioni globali viene affidata, secondo
quanto previsto nei regolamenti CEE del Consiglio sopra citati, ad un
organismo   intermediario  avente  le  caratteristiche  indicate  nei
medesimi  regolamenti  e  selezionato dalle amministrazioni nazionali
competenti  con  le modalita' previste dalla citata deliberazione del
CIPE  del  20  dicembre  1994,  tenendo  conto  dei  criteri indicati
nell'allegata normativa.
  4.  Le  persone  giuridiche  pubbliche  o private, che, in possesso
delle  caratteristiche  indicate  nei citati regolamenti comunitari e
rispondenti  ai criteri contenuti nella allegata normativa, intendono
utilizzare  un  cofinanziamento  dei fondi strutturali sotto forma di
sovvenzione globale, possono presentare proposte secondo le modalita'
e i termini indicati nei punti successivi.
  Possono  presentare  proposte  anche  persone  giuridiche associate
nelle   forme   previste  dalla  legislazione  vigente,  al  fine  di
costituire  un organismo intermediario, avente anch'esso personalita'
giuridica, per la gestione di una sovvenzione globale. In tal caso, i
requisiti   previsti   dai  regolamenti  comunitari  e  dall'allegata
normativa   devono   essere  posseduti  dai  soggetti  che  associati
detengono  il  controllo  dell'organismo intermediario che si candida
alla  gestione  di una sovvenzione globale; quest'ultimo deve in ogni
caso presentare i requisiti di solvibilita' e capacita' ammmistrativa
richiesti  dai  regolamenti  comunitari  e  deve  rispondere  nel suo
insieme alle caratteristiche indicate nell'allegata normativa.
  Nessun  soggetto,  anche  in  qualita'  di  partecipante  a persone
giuridiche  associate  di  cui  al  comma precedente, puo' presentare
contemporaneamente piu' di tre proposte ne' essere contemporaneamente
destinatario  di  piu' di due sovvenzioni globali. Tali limiti non si
applicano  per  i  soggetti che partecipano in posizione di minoranza
agli   organismi   associativi   di   cui   al  comma  precedente  ed
esclusivamente  per  le  sovvenzioni  globali  concernenti le aree di
crisi.
  5.  Nel  formulare  le  proposte,  i  soggetti  interessati  devono
attenersi, per quanto pertinente e di loro competenza, alla normativa
allegata  e  fare  riferimento  alle  linee  guida  ed allo schema di
presentazione contenuti in appendice alla medesima normativa. I piani
finanziari  della  proposta  di  sovvenzione globale sono espressi in
ECU.
  6.   Gli  organismi  intermediari  tengono  contabilita'  analitica
separata  delle  operazioni  finanziarie effettuate nell'ambito della
sovvenzione  globale  e, avvalendosi della facolta' prevista all'art.
5,  comma  2,  del regolamento CEE della Commissione n. 1866/90 del 2
luglio  1990,  possono  presentare  in  ECU le dichiarazioni di spesa
allegate   alle   domande  di  pagamento  del  contributo  dei  fondi
strutturali inoltrate alla Commissione europea.
  7.  Le  proposte  vanno  inviate  in  triplice  copia  ed  a  mezzo
raccomandata al seguente indirizzo:
   "Ministero   del  bilancio  e  della  programmazione  economica  -
Servizio  centrale per le politiche di coesione - Via Pianciani, 16 -
00185 Roma".
  Il Ministero del bilancio e della programmazione economica provvede
a  trasmettere  le  proposte ricevute alle amministrazioni competenti
per  territorio  o per settore, per l'espletamento delle procedure di
valutazione   e   selezione   previste   al   punto  3  della  citata
deliberazione del CIPE del 20 dicembre 1994.
  A   tali  amministrazioni  i  soggetti  interessati  possono  anche
rivolgere   eventuali   ulteriori   richieste   di   informazione   e
delucidazioni  ai  fini  della  formulazione  e  presentazione  delle
proposte.
  8.  Nel  corso  delle  procedure  citate  nel  punto precedente, le
amministrazioni    competenti    possono   richiedere   ai   soggetti
interessati,  le  cui proposte - regolarmente presentate - sono state
riconosciute   valide   ed   in  possesso  dei  requisiti  minimi  di
ammissibilita',  di  fornire ulteriori informazioni o documentazione,
di  apportare modificazioni o integrazioni alle medesime proposte per
il  completamento  dell'iter  istruttorio.  E'  in  tale  fase che il
Ministero   del   bilancio  e  della  programmazione  economica  puo'
avvalersi   della   facolta'   prevista   al  punto  4  della  citata
deliberazione  CIPE  del  20  dicembre  1994  richiedendo ai soggetti
proponenti,   d'intesa   con   le  ammistrazioni  di  cui  sopra,  di
riformulare  le  proposte  in  forma  coordinata tra loro, al fine di
meglio conseguire gli obiettivi prefissati.
  9.  Al  termine  delle  procedure  di  cui  sopra, il Ministero del
bilancio  e della programmazione economica trasmette le proposte alla
Commissione  europea conformemente a quanto previsto al punto 5 della
citata deliberazione del 20 dicembre 1994.
  10.  Nel 1995, le proposte possono essere presentate entro sessanta
giorni  dalla  data  di  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
presente  deliberazione.  Per la data fara' fede il timbro postale di
invio.  Le  proposte  presentate  prima  ed  oltre  tale  termine non
verranno  prese  in considerazione e potranno essere ripresentate nei
termini di cui al punto successivo.
  I   soggetti   che   alla  data  di  pubblicazione  della  presente
deliberazione  hanno gia' presentato all'amministrazione nazionale od
alla  Commissione  europea candidature o proposte per l'attuazione di
sovvenzioni  globali  - ad eccezione di quelle concernenti le aree di
crisi gia' oggetto di formale trasmissione da parte del Ministero del
bilancio  alla Commissione europea - devono ripresentarle seguendo le
modalita',   i   criteri   ed   i  termini  indicati  nella  presente
deliberazione.
  11.  Per  il periodo di programmazione successivo al 1995 e fino al
1998 compreso, i soggetti interessati dovranno presentare le proposte
-  seguendo  i  criteri  e  le modalita' sopra indicate - nel periodo
compreso  tra  il  1  gennaio  ed  il  28 febbraio di ogni anno. Tali
proposte  saranno  valutate  e selezionate con le procedure stabilite
nella presente deliberazione tenuto conto dell'esigenza di assicurare
il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse comunitarie disponibili.
  12.  La  normativa allegata, che ha valore vincolante ai fini della
formulazione,   valutazione   e   selezione   delle  proposte  e  per
l'utilizzazione,  gestione  e  controllo  delle  sovvenzioni globali,
potra'  essere  modificata  con  successiva  deliberazione  del CIPE,
assunta su proposta del Ministero del bilancio e della programmazione
economica di intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento
per  le  politiche  comunitarie,  a seguito dell'eventuale variazione
della normativa europea e/o nazionale in materia od in relazione alle
indicazioni  emerse  nel  corso  della  concreta attuazione di questa
forma di intervento.
   Roma, 8 agosto 1995
                                       Il Presidente delegato: MASERA
Registrata alla Corte dei conti il 13 ottobre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 212