IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto l'art. 3 decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, riguardante le attribuzioni delle attivita' di coordinamento al Ministero del bilancio e della programmazione economica; Visti i regolamenti CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 2052/88, 4253/88, 4254/88, 4255/88 e 4256/88 modificati dai regolamenti n. 2080/93, 2081/93, 2082/93, 2083/93, 2084/93, 2085/93, approvati il 20 luglio 1993, che disciplinano l'attivita' dei Fondi comunitari a finalita' strutturale; Visti il regolamento CEE della Commissione n. 1866/90 del 2 luglio 1990 ed il regolamento CE della Commissione n. 402/94 del 23 febbraio 1994 concernenti l'uso dell'ECU; Vista la decisione della Commissione europea n. C(94) 1835 del 29 luglio 1994, che approva il quadro comunitario di sostegno 1994-1999 per le regioni italiane dell'obiettivo 1, che prevede tra l'altro l'utilizzo della forma di intervento della sovvenzione globale e le procedure per l'attivazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali; Visti i Docup approvati dalla Commissione europea per gli obiettivi 2 e 5b; Vista la propria deliberazione del 13 aprile 1994 concernente le procedure finanziarie per l'attuazione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea; Vista la propria deliberazione del 20 dicembre 1994 riguardante "Integrazioni alla deliberazione del 16 marzo 1994 concernente la definizione delle direttive per l'utilizzo delle sovvenzioni globali finalizzate agli obiettivi dei piani di sviluppo regionale"; Considerato che occorre finalizzare le sovvenzioni globali agli obiettivi dei piani di sviluppo regionale predisposti ai sensi degli obiettivi 1, 2 e 5b, come definiti dai regolamenti comunitari sopra richiamati; Considerato che occorre attivare in tempi rapidi la forma di intervento della sovvenzione globale al fine di rispondere tempestivamente alle esigenze di impegno delle risorse dei fondi strutturali; Tenuto conto che alcune sovvenzioni globali sono gia' parte integrante dei documenti unici di programmazione per le regioni degli obiettivi 2 e 5b; Tenuto conto che la forma di intervento della sovvenzione globale e' gia' stata largamente applicata e sperimentata in Italia sia a livello regionale che multiregionale nell'ambito del periodo di programmazione dei fondi strutturali 1989-93 e che da tale applicazione sono derivate utili indicazioni per il periodo di programmazione 1994-99; Considerato che, anche ai sensi della propria citata deliberazione del 20 dicembre 1994, occorre fornire ai potenziali organismi intermediari ed alle amministrazioni competenti criteri di riferimento omogenei per la formulazione, la valutazione e la selezione delle proposte di sovvenzione globale e per la loro gestione e controllo; Viste le proposte del Ministero del bilancio e della programmazione economica n. 5/7177 del 29 maggio 1995 e n. 5/8483 del 31 luglio 1995, formulate d'intesa con il Ministero del tesoro ed il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie; Viste le risultanze dei lavori del comitato istruttorio previsto all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284; Udita la relazione del Sottosegretario di Stato al bilancio ed alla programmazione economica; Delibera: 1. Le sovvenzioni globali cofinanziate dai fondi strutturali nell'ambito del quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane interessate dall'obiettivo 1 e dei documenti unici di programmazione per le regioni italiane interessate dagli obiettivi 2 e 5b per il periodo 1994-99, vengono utilizzate con finalita' e forme integrative rispetto agli interventi cofinanziati con le altre forme di intervento previste ed attuate all'interno degli stessi documenti programmatici. Gli interventi cofinanziati attraverso tali sovvenzioni non possono pertanto affiancarsi o sovrapporsi ad altri aventi obiettivi, modalita' di attuazione o beneficiari finali simili, gia' programmati o in corso di attuazione con il cofinanziamento dei fondi strutturali. La forma d'intervento della sovvenzione globale viene utilizzata per il cofinanziamento di interventi a carattere regionale o multiregionale qualora altre forme d'intervento non si rivelino adatte a far conseguire i risultati indicati nei documenti programmatici. 2. Le sovvenzioni globali, nell'ambito degli assi prioritari di riferimento, sono di norma utilizzate per l'attuazione delle seguenti tipologie di azioni: a) erogazione di servizi reali alle PMI (piccole e medie imprese come individuate dalla disciplina comunitaria 92/C - 213/02 del 20 maggio 1992) non altrimenti reperibili sul mercato o attraverso modalita' innovative rispetto al contesto settoriale o territoriale in cui operano i destinatari e beneficiari finali della sovvenzione globale; b) sostegno agli investimenti delle PMI attraverso la concessione di aiuti, e favorendone l'accesso al mercato dei capitali; c) realizzazione, recupero e valorizzazione di opere o infrastrutture di limitate dimensioni, preferibilmente nel quadro delle iniziative destinate allo sviluppo locale; d) qualificazione, recupero, conservazione e valorizzazione di beni e risorse ambientali, naturali, artistiche, culturali, ecc. a livello locale; e) promozione ed attuazione di programmi integrati di sviluppo a livello locale - anche in attuazione di accordi o contratti di programma e patti territoriali - in particolare nelle cosiddette "aree di crisi". 3. L'attuazione delle sovvenzioni globali viene affidata, secondo quanto previsto nei regolamenti CEE del Consiglio sopra citati, ad un organismo intermediario avente le caratteristiche indicate nei medesimi regolamenti e selezionato dalle amministrazioni nazionali competenti con le modalita' previste dalla citata deliberazione del CIPE del 20 dicembre 1994, tenendo conto dei criteri indicati nell'allegata normativa. 4. Le persone giuridiche pubbliche o private, che, in possesso delle caratteristiche indicate nei citati regolamenti comunitari e rispondenti ai criteri contenuti nella allegata normativa, intendono utilizzare un cofinanziamento dei fondi strutturali sotto forma di sovvenzione globale, possono presentare proposte secondo le modalita' e i termini indicati nei punti successivi. Possono presentare proposte anche persone giuridiche associate nelle forme previste dalla legislazione vigente, al fine di costituire un organismo intermediario, avente anch'esso personalita' giuridica, per la gestione di una sovvenzione globale. In tal caso, i requisiti previsti dai regolamenti comunitari e dall'allegata normativa devono essere posseduti dai soggetti che associati detengono il controllo dell'organismo intermediario che si candida alla gestione di una sovvenzione globale; quest'ultimo deve in ogni caso presentare i requisiti di solvibilita' e capacita' ammmistrativa richiesti dai regolamenti comunitari e deve rispondere nel suo insieme alle caratteristiche indicate nell'allegata normativa. Nessun soggetto, anche in qualita' di partecipante a persone giuridiche associate di cui al comma precedente, puo' presentare contemporaneamente piu' di tre proposte ne' essere contemporaneamente destinatario di piu' di due sovvenzioni globali. Tali limiti non si applicano per i soggetti che partecipano in posizione di minoranza agli organismi associativi di cui al comma precedente ed esclusivamente per le sovvenzioni globali concernenti le aree di crisi. 5. Nel formulare le proposte, i soggetti interessati devono attenersi, per quanto pertinente e di loro competenza, alla normativa allegata e fare riferimento alle linee guida ed allo schema di presentazione contenuti in appendice alla medesima normativa. I piani finanziari della proposta di sovvenzione globale sono espressi in ECU. 6. Gli organismi intermediari tengono contabilita' analitica separata delle operazioni finanziarie effettuate nell'ambito della sovvenzione globale e, avvalendosi della facolta' prevista all'art. 5, comma 2, del regolamento CEE della Commissione n. 1866/90 del 2 luglio 1990, possono presentare in ECU le dichiarazioni di spesa allegate alle domande di pagamento del contributo dei fondi strutturali inoltrate alla Commissione europea. 7. Le proposte vanno inviate in triplice copia ed a mezzo raccomandata al seguente indirizzo: "Ministero del bilancio e della programmazione economica - Servizio centrale per le politiche di coesione - Via Pianciani, 16 - 00185 Roma". Il Ministero del bilancio e della programmazione economica provvede a trasmettere le proposte ricevute alle amministrazioni competenti per territorio o per settore, per l'espletamento delle procedure di valutazione e selezione previste al punto 3 della citata deliberazione del CIPE del 20 dicembre 1994. A tali amministrazioni i soggetti interessati possono anche rivolgere eventuali ulteriori richieste di informazione e delucidazioni ai fini della formulazione e presentazione delle proposte. 8. Nel corso delle procedure citate nel punto precedente, le amministrazioni competenti possono richiedere ai soggetti interessati, le cui proposte - regolarmente presentate - sono state riconosciute valide ed in possesso dei requisiti minimi di ammissibilita', di fornire ulteriori informazioni o documentazione, di apportare modificazioni o integrazioni alle medesime proposte per il completamento dell'iter istruttorio. E' in tale fase che il Ministero del bilancio e della programmazione economica puo' avvalersi della facolta' prevista al punto 4 della citata deliberazione CIPE del 20 dicembre 1994 richiedendo ai soggetti proponenti, d'intesa con le ammistrazioni di cui sopra, di riformulare le proposte in forma coordinata tra loro, al fine di meglio conseguire gli obiettivi prefissati. 9. Al termine delle procedure di cui sopra, il Ministero del bilancio e della programmazione economica trasmette le proposte alla Commissione europea conformemente a quanto previsto al punto 5 della citata deliberazione del 20 dicembre 1994. 10. Nel 1995, le proposte possono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente deliberazione. Per la data fara' fede il timbro postale di invio. Le proposte presentate prima ed oltre tale termine non verranno prese in considerazione e potranno essere ripresentate nei termini di cui al punto successivo. I soggetti che alla data di pubblicazione della presente deliberazione hanno gia' presentato all'amministrazione nazionale od alla Commissione europea candidature o proposte per l'attuazione di sovvenzioni globali - ad eccezione di quelle concernenti le aree di crisi gia' oggetto di formale trasmissione da parte del Ministero del bilancio alla Commissione europea - devono ripresentarle seguendo le modalita', i criteri ed i termini indicati nella presente deliberazione. 11. Per il periodo di programmazione successivo al 1995 e fino al 1998 compreso, i soggetti interessati dovranno presentare le proposte - seguendo i criteri e le modalita' sopra indicate - nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 28 febbraio di ogni anno. Tali proposte saranno valutate e selezionate con le procedure stabilite nella presente deliberazione tenuto conto dell'esigenza di assicurare il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse comunitarie disponibili. 12. La normativa allegata, che ha valore vincolante ai fini della formulazione, valutazione e selezione delle proposte e per l'utilizzazione, gestione e controllo delle sovvenzioni globali, potra' essere modificata con successiva deliberazione del CIPE, assunta su proposta del Ministero del bilancio e della programmazione economica di intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento per le politiche comunitarie, a seguito dell'eventuale variazione della normativa europea e/o nazionale in materia od in relazione alle indicazioni emerse nel corso della concreta attuazione di questa forma di intervento. Roma, 8 agosto 1995 Il Presidente delegato: MASERA Registrata alla Corte dei conti il 13 ottobre 1995 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 212