IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 21  aprile  1993,
n. 124, nel testo sostituito dall'art. 12,
comma  1,  della legge 8 agosto 1995, n. 335, che istituisce a carico
dei fondi pensione di cui all'art. 1 del medesimo decreto legislativo
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella  misura  fissa
di  lire  10  milioni,  ridotta  a  lire 5 milioni per i primi cinque
periodi d'imposta dalla data di costituzione del fondo;
  Visto l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 21  aprile  1993,
n.  124,  nel  testo  sostituito dall'art. 12, comma 1, della legge 8
agosto 1995,  n.  335,  che  stabilisce  il  versamento  dell'imposta
sostitutiva  alla  sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro
il 31 gennaio di ciascun anno;
  Visto l'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 21  aprile  1993,
n.  124,  nel  testo  sostituito dall'art. 12, comma 1, della legge 8
agosto 1995, n. 335, il quale stabilisce che ai fondi pensione il cui
patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente  investito
in  beni  immobili,  l'imposta  sostitutiva si applica, fino a quando
detti fondi non si saranno adeguati alle disposizioni di cui all'art.
6 del medesimo decreto legislativo, nella misura dello 0,50 per cento
del valore corrente degli immobili, determinato secondo i criteri  di
cui  alla  legge  25  gennaio 1994, n.   86, calcolato come media dei
valori risultanti dai prospetti  periodici  previsti  dalla  medesima
legge;
  Visto  l'art.  14, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, nel testo sostituito dall'art. 12, comma  1,  della  legge  8
agosto  1995,  n.  335,  il  quale  dispone che l'imposta sostitutiva
dovuta  dai  predetti  fondi  pensione  il  cui  patrimonio   risulti
direttamente  investito  in  beni immobili deve essere versata con le
stesse modalita' previste per il versamento dell'imposta  sostitutiva
in misura fissa;
  Visto  l'art.  12,  comma  2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il
quale stabilisce che,  per  gli  anni  1993  e  1994,  il  versamento
dell'imposta   sostitutiva   prevista   dall'art.   14   del  decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124,  come  sostituito  dall'art.  12,
comma  1,  della legge 8 agosto 1995, n. 335, deve essere eseguito in
due rate  di  eguale  importo,  entro  il  secondo  e  l'ottavo  mese
successivi  a  quello  di entrata in vigore della medesima legge, con
una maggiorazione, a titolo di interessi, calcolata  al  tasso  annuo
del  9  per  cento,  decorrente  dal  termine  previsto  dal comma 2,
dell'art. 14  del  medesimo  decreto  legislativo,  oppure  in  unica
soluzione  entro  il  termine  previsto per il versamento della prima
rata;
  Visto l'art. 12, comma 3, della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  il
quale  stabilisce che i versamenti d'acconto dell'imposta sui redditi
delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi effettuati
negli anni 1993 e 1994 da parte dei  fondi  pensione  si  scomputano,
fino  a compensazione, dai versamenti dell'imposta sostitutiva dovuta
ai sensi del citato art. 14 del decreto legislativo 21  aprile  1993,
n. 124;
  Visto  l'art.  12,  comma  5, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ai
sensi del quale l'imposta del  15  per  cento  di  cui  al  comma  5,
dell'art.  13  del  decreto  legislativo  21 aprile 1993, n. 124, nel
testo vigente prima delle modifiche apportate dalla  medesima  legge,
ove  gia'  versata,  puo' essere compensata con l'imposta sostitutiva
dovuta a norma dell'art. 14 del medesimo decreto legislativo  secondo
le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze;
  Visto  l'art.  15,  comma  6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il
quale stabilisce che  per  i  fondi  pensione  che  hanno  presentato
istanza  al  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale per
l'applicazione del periodo transitorio di cui all'art. 18,  comma  8-
bis,  del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, a decorrere dal
1995  e  fino  al  termine  del  periodo  transitorio,   si   applica
all'imposta  sostitutiva  di  cui  ai  commi  1 e 3, dell'art. 14 del
medesimo decreto legislativo, come sostituito dall'art.  12,  comma1,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, un'addizionale nella misura dell'1
per   cento  calcolata  sul  patrimonio  netto  contabile  risultante
dall'ultimo bilancio approvato dal fondo;
  Visto  l'art.  3,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dovuta dai fondi
pensione  nella  misura  fissa di lire 10 milioni, ai sensi dell'art.
14, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile  1993,  n.  124,  come
sostituito  dall'art. 12, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
deve essere versata, entro  il  31  gennaio  di  ciascun  anno,  alla
sezione  di  tesoreria provinciale dello Stato, facendola affluire al
capo VI, capitolo 1177, intitolato "Imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi da applicare ai  fondi  pensione  nelle  misure  previste
dall'art.  14  del  decreto  legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come
sostituito dall'art. 12 della legge 8 agosto 1995, n. 335".
  2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1, e'  ridotta  a  lire  5
milioni   per   i  primi  cinque  periodi  d'imposta  dalla  data  di
costituzione del fondo.
  3. Ai fondi pensione il cui patrimonio, alla  data  del  28  aprile
1993,  risulti  direttamente  investito  in  beni immobili, l'imposta
sostitutiva di cui al comma 1 si applica, fino a quando i  fondi  non
si  saranno  adeguati alle disposizioni di cui all'art. 6 del decreto
legislativo indicato nel comma 1, nella misura dello 0,50  per  cento
del  valore corrente degli immobili, determinato secondo i criteri di
cui alla legge 25 gennaio 1994,  n.  86,  calcolato  come  media  dei
valori  risultanti dai prospetti periodici previsti dall'art. 9 della
medesima legge  ed  osservati  i  criteri  di  valutazione  stabiliti
dall'art.   2,  comma  2.1,  del  capitolo  settimo  del  regolamento
applicativo di cui al provvedimento 20 maggio  1994,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 131 del 7 giugno
1994. Tale imposta deve essere versata con le modalita' indicate  nel
comma 1.