IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel testo sostituito dall'art. 12, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che istituisce a carico dei fondi pensione di cui all'art. 1 del medesimo decreto legislativo un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura fissa di lire 10 milioni, ridotta a lire 5 milioni per i primi cinque periodi d'imposta dalla data di costituzione del fondo; Visto l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel testo sostituito dall'art. 12, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che stabilisce il versamento dell'imposta sostitutiva alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 31 gennaio di ciascun anno; Visto l'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel testo sostituito dall'art. 12, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il quale stabilisce che ai fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, l'imposta sostitutiva si applica, fino a quando detti fondi non si saranno adeguati alle disposizioni di cui all'art. 6 del medesimo decreto legislativo, nella misura dello 0,50 per cento del valore corrente degli immobili, determinato secondo i criteri di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, calcolato come media dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti dalla medesima legge; Visto l'art. 14, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel testo sostituito dall'art. 12, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il quale dispone che l'imposta sostitutiva dovuta dai predetti fondi pensione il cui patrimonio risulti direttamente investito in beni immobili deve essere versata con le stesse modalita' previste per il versamento dell'imposta sostitutiva in misura fissa; Visto l'art. 12, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il quale stabilisce che, per gli anni 1993 e 1994, il versamento dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dall'art. 12, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, deve essere eseguito in due rate di eguale importo, entro il secondo e l'ottavo mese successivi a quello di entrata in vigore della medesima legge, con una maggiorazione, a titolo di interessi, calcolata al tasso annuo del 9 per cento, decorrente dal termine previsto dal comma 2, dell'art. 14 del medesimo decreto legislativo, oppure in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento della prima rata; Visto l'art. 12, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il quale stabilisce che i versamenti d'acconto dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi effettuati negli anni 1993 e 1994 da parte dei fondi pensione si scomputano, fino a compensazione, dai versamenti dell'imposta sostitutiva dovuta ai sensi del citato art. 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Visto l'art. 12, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ai sensi del quale l'imposta del 15 per cento di cui al comma 5, dell'art. 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla medesima legge, ove gia' versata, puo' essere compensata con l'imposta sostitutiva dovuta a norma dell'art. 14 del medesimo decreto legislativo secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze; Visto l'art. 15, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il quale stabilisce che per i fondi pensione che hanno presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui all'art. 18, comma 8- bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, a decorrere dal 1995 e fino al termine del periodo transitorio, si applica all'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 3, dell'art. 14 del medesimo decreto legislativo, come sostituito dall'art. 12, comma1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un'addizionale nella misura dell'1 per cento calcolata sul patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato dal fondo; Visto l'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; Decreta: Art. 1. 1. L'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dovuta dai fondi pensione nella misura fissa di lire 10 milioni, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dall'art. 12, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, deve essere versata, entro il 31 gennaio di ciascun anno, alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, facendola affluire al capo VI, capitolo 1177, intitolato "Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi da applicare ai fondi pensione nelle misure previste dall'art. 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dall'art. 12 della legge 8 agosto 1995, n. 335". 2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1, e' ridotta a lire 5 milioni per i primi cinque periodi d'imposta dalla data di costituzione del fondo. 3. Ai fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, risulti direttamente investito in beni immobili, l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 si applica, fino a quando i fondi non si saranno adeguati alle disposizioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo indicato nel comma 1, nella misura dello 0,50 per cento del valore corrente degli immobili, determinato secondo i criteri di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, calcolato come media dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti dall'art. 9 della medesima legge ed osservati i criteri di valutazione stabiliti dall'art. 2, comma 2.1, del capitolo settimo del regolamento applicativo di cui al provvedimento 20 maggio 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1994. Tale imposta deve essere versata con le modalita' indicate nel comma 1.