Il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, stabilisce la competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione in ordine alle procedure di riconoscimento delle formazioni professionali marittime (art. 13, comma 1, lettera f)). Pertanto, la relativa domanda, redatta in carta legale e con autentica di firma, va presentata al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale del lavoro marittimo e portuale - Divisione XIII - Viale Dell'Arte, 16 - 00144 Roma, con allegata la seguente documentazione: 1) certificato di cittadinanza dell'Unione europea o dello spazio economico europeo o documento equivalente; 2) se la formazione e' stata acquisita per almeno due terzi in un Paese della Unione europea: a) il titolo rilasciato da un Paese membro dell'Unione europea o dello spazio economico europeo che documenti: un ciclo di studi post-secondari diverso da quello previsto dall'art. 1 del decreto legislativo n. 115/1992 della durata di almeno un anno (art. 1, comma 3, lettera a)); oppure un ciclo di studi post-secondari diverso dal precedente impartito in un istituto di istruzione o in una impresa (art. 1, comma 3, lettera b)); oppure un ciclo di studi secondari a carattere tecnico o professionale (art. 1, comma 3, lettera c)); oppure il possesso di un titolo rilasciato in seguito ad una valutazione delle qualifiche personali, delle attitudini o delle conoscenze del richiedente ritenute essenziali per l'esercizio di una professione da una autorita' designata in conformita' delle disposizioni legislative regolamentari o amministrative di uno Stato membro, senza che sia richiesta la prova di una formazione preliminare (art. 1, comma 4, lettera a)); oppure il possesso di una formazione che non fa parte di un insieme costituente un titolo, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, o un titolo ai sensi delle lettere a), b) , e c) del comma 3 dell'art. 1 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 - (art. 1, comma 4, lettera b); oppure una formazione generale di livello di istruzione elementare o secondaria (art. 1, comma 4 lettera c)); b) documentazione attestante che nel Paese di provenienza l'esercizio della professione marittima e' subordinata al possesso della formazione professionale documentata (art. 1, comma 1); oppure documentazione comprovante una delle fattispecie previste dall'art. 3 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; c) documentazione attestante le materie comprese nella formazione professionale comprovata dai titoli (art. 6, comma 1, lettera a)); d) documentazione attestante le attivita' professionali comprese nella professione corrispondente a quella a cui si riferisce il riconoscimento nel Paese di provenienza del richiedente (art. 6, comma 1, lettera b)); se la formazione e' stata acquisita per una durata superiore ad un terzo in un Paese non appartenente alla Unione europea: a) i documenti di cui sub 2 a), 2 b), 2 c), 2 d); b) documentazione comprovante il riconoscimento del titolo in un Paese della Unione europea; c) documentazione comprovante che il richiedente e' in possesso di una esperienza professionale di tre anni (art. 1, comma 5) per il caso di cui all'art. 1, comma 3, lettera a) e di due anni per il caso di cui all'art. 1, comma 3, lettere b) e c). Si precisa, altresi', che tutti i documenti allegati alla domanda debbono essere tradotti in lingua italiana, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge n. 319/1994. I documenti dovranno essere prodotti in originale o in copia autentica. E' opportuno, altresi', che siano muniti di dichiarazione di valore rilasciata dalla rappresentanza diplomatica italiana all'estero. L'amministrazione si riserva la facolta' di comunicare a mezzo lettera all'interessato la necessita' di integrazione della documentazione allegata (art. 14, comma 3); a tal fine la domanda dovra' indicare il recapito dell'interessato. Si fa presente, inoltre, che i richiedenti che abbiano ottenuto il riconoscimento della propria formazione professionale, dovranno, al fine di potersi iscrivere nelle matricole della gente di mare, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, produrre la certificazione di cui all'art. 18 del medesimo decreto e, precisamente: a) certificazione attestante la posizione penale del richiedente, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 238, primo comma, punto 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 concernente l'approvazione del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione - navigazione marittima; b) certificazione attestante l'idoneita' fisica del richiedente, per l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima e seconda categoria, con particolare riferimento ai requisiti fisici stabiliti dal regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1733, modificato dalla legge 28 ottobre 1962, n. 1602. Inoltre, il richiedente dovra' documentare la conoscenza della lingua italiana, con particolare riferimento alla terminologia tecnico-marinaresca. Si fa presente, infine, che dettagliate notizie in merito a quanto previsto dal presente comunicato, possono essere richieste al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale del lavoro marittimo e portuale - Divisione XIII - Viale dell'Arte, 16 - 00144 Roma.