Il  decreto  legislativo  2  maggio  1994,  n.  319, stabilisce la
competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione in  ordine
alle  procedure  di  riconoscimento  delle  formazioni  professionali
marittime (art. 13, comma 1, lettera f)).
   Pertanto, la relativa domanda,  redatta  in  carta  legale  e  con
autentica  di firma, va presentata al Ministero dei trasporti e della
navigazione - Direzione generale del lavoro marittimo  e  portuale  -
Divisione  XIII  -  Viale Dell'Arte, 16 - 00144 Roma, con allegata la
seguente documentazione:
    1) certificato di cittadinanza dell'Unione europea o dello spazio
economico europeo o documento equivalente;
    2) se la formazione e' stata acquisita per almeno due terzi in un
Paese della Unione europea:
      a) il titolo rilasciato da un Paese membro dell'Unione  europea
o dello spazio economico europeo che documenti:
      un  ciclo  di  studi  post-secondari diverso da quello previsto
dall'art. 1 del decreto  legislativo  n.  115/1992  della  durata  di
almeno un anno (art. 1, comma 3, lettera a)); oppure
      un   ciclo  di  studi  post-secondari  diverso  dal  precedente
impartito in un istituto di istruzione o  in  una  impresa  (art.  1,
comma 3, lettera b)); oppure
      un ciclo di studi secondari a carattere tecnico o professionale
(art. 1, comma 3, lettera c)); oppure
      il   possesso  di  un  titolo  rilasciato  in  seguito  ad  una
valutazione delle qualifiche  personali,  delle  attitudini  o  delle
conoscenze del richiedente ritenute essenziali per l'esercizio di una
professione   da   una   autorita'  designata  in  conformita'  delle
disposizioni legislative regolamentari o amministrative di uno  Stato
membro,   senza   che  sia  richiesta  la  prova  di  una  formazione
preliminare (art. 1, comma 4, lettera a)); oppure
      il possesso di una formazione che non fa parte  di  un  insieme
costituente  un  titolo,  ai  sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 115,  o  un  titolo  ai  sensi  delle
lettere a), b) , e c) del comma 3 dell'art. 1 del decreto legislativo
2 maggio 1994, n. 319 - (art. 1, comma 4, lettera b); oppure
      una  formazione  generale di livello di istruzione elementare o
secondaria (art. 1, comma 4 lettera c));
      b) documentazione  attestante  che  nel  Paese  di  provenienza
l'esercizio  della  professione  marittima e' subordinata al possesso
della formazione professionale documentata (art. 1, comma 1); oppure
      documentazione  comprovante  una  delle  fattispecie   previste
dall'art. 3 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;
      c)   documentazione   attestante   le  materie  comprese  nella
formazione professionale comprovata dai titoli (art. 6, comma 1,
lettera a));
      d)  documentazione  attestante   le   attivita'   professionali
comprese nella professione corrispondente a quella a cui si riferisce
il  riconoscimento  nel Paese di provenienza del richiedente (art. 6,
comma 1, lettera b));
    se la formazione e' stata acquisita per una durata  superiore  ad
un terzo in un Paese non appartenente alla Unione europea:
      a) i documenti di cui sub 2 a), 2 b), 2 c), 2 d);
      b)  documentazione  comprovante il riconoscimento del titolo in
un Paese della Unione europea;
      c) documentazione comprovante che il richiedente e' in possesso
di una esperienza professionale di tre anni (art. 1, comma 5) per  il
caso di cui all'art. 1, comma 3, lettera a) e di due anni per il caso
di cui all'art. 1, comma 3, lettere b) e c).
   Si  precisa, altresi', che tutti i documenti allegati alla domanda
debbono essere tradotti in lingua italiana, ai sensi dell'art. 12 del
decreto-legge n. 319/1994. I documenti dovranno  essere  prodotti  in
originale  o  in  copia  autentica. E' opportuno, altresi', che siano
muniti di dichiarazione di  valore  rilasciata  dalla  rappresentanza
diplomatica italiana all'estero.
   L'amministrazione  si  riserva  la  facolta' di comunicare a mezzo
lettera  all'interessato  la   necessita'   di   integrazione   della
documentazione  allegata  (art.  14,  comma 3); a tal fine la domanda
dovra' indicare il recapito dell'interessato.
   Si fa presente, inoltre, che i richiedenti che abbiano ottenuto il
riconoscimento della propria formazione professionale,  dovranno,  al
fine  di  potersi  iscrivere  nelle matricole della gente di mare, ai
sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 2  maggio  1994,  n.  319,
produrre la certificazione di cui all'art. 18 del medesimo decreto e,
precisamente:
     a)   certificazione   attestante   la   posizione   penale   del
richiedente, con particolare riferimento a quanto previsto  dall'art.
238,   primo  comma,  punto  4,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328  concernente  l'approvazione  del
regolamento   per   l'esecuzione   del  Codice  della  navigazione  -
navigazione marittima;
     b) certificazione attestante l'idoneita' fisica del richiedente,
per l'iscrizione nelle matricole della  gente  di  mare  di  prima  e
seconda  categoria,  con  particolare riferimento ai requisiti fisici
stabiliti  dal  regio  decreto-legge  14  dicembre  1933,  n.   1733,
modificato dalla legge 28 ottobre 1962, n. 1602.
   Inoltre,  il  richiedente  dovra'  documentare la conoscenza della
lingua  italiana,  con  particolare  riferimento  alla   terminologia
tecnico-marinaresca.
   Si fa presente, infine, che dettagliate notizie in merito a quanto
previsto   dal  presente  comunicato,  possono  essere  richieste  al
Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale  del
lavoro  marittimo e portuale - Divisione XIII - Viale dell'Arte, 16 -
00144 Roma.