IL DIRETTORE GENERALE
                           DEGLI OSPEDALI
  Vista l'istanza presentata dal presidente  della  unita'  sanitaria
locale  n.  12  area  pisana, ora azienda ospedaliera pisana "Spedali
riuniti di S. Chiara", in data 12 giugno  1991,  intesa  ad  ottenere
l'autorizzazione  all'espletamento  delle  attivita'  di trapianto di
fegato e pancreas da cadavere a scopo terapeutico  presso  l'istituto
di patologia chirurgica II dell'Universita' degli studi di Pisa;
  Vista  l'istanza  presentata  dal presidente della unita' sanitaria
locale n.  10/D  di  Firenze,  ora  azienda  ospedaliera  Careggi  di
Firenze,   in   data   20   febbraio   1989,   intesa   ad   ottenere
l'autorizzazione all'espletamento delle  attivita'  di  trapianto  di
fegato  da cadavere a scopo terapeutico presso il policlinico Careggi
di Firenze;
  Vista la deliberazione n. 203/95 del 7  marzo  1995  del  consiglio
regionale  toscano,  relativa all'attivazione di un sistema regionale
per il trapianto di fegato costituito da un polo unico articolato  su
due sedi presso le aziende ospedaliere di Pisa "Spedali riuniti di S.
Chiara"  e  di  Firenze  Careggi,  coordinato dal prof. Franco Mosca,
direttore  dell'istituto  di  chirurgia   generale   e   sperimentale
dell'Universita' di Pisa per un periodo di tre anni a decorrere dalla
data dell'autorizzazione ministeriale;
  Viste  le  relazioni favorevoli dell'Istituto superiore di sanita',
in data 5 aprile 1990 e in data 30  settembre  1992,  in  esito  agli
accertamenti tecnici effettuati presso entrambe le strutture;
  Sentito il parere espresso dalla sezione II del Consiglio superiore
di  sanita'  in  data  12  luglio  1995,  favorevole alla concessione
dell'autorizzazione alle attivita' di trapianto di fegato per la sola
azienda ospedaliera pisana, a  condizione  che  i  sanitari  di  Pisa
coinvolgano  attivamente  quelli di Firenze nell'avvio dell'attivita'
trapiantistica;
  Considerato che, in base agli  atti  istruttori,  nulla  osta  alla
concessione della richiesta autorizzazione alle condizioni suddette;
  Ritenuto,  per  i suesposti motivi, di fissare a tre anni la durata
dell'autorizzazione stessa;
  Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina  i  prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409,  che  approva  il  regolamento  di  esecuzione della sopracitata
legge;
  Vista la legge 13 luglio 1990, n.  198,  recante  disposizioni  sul
prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994,
n.  694,   che   approva   il   regolamento   recante   norme   sulla
semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'azienda  ospedaliera  pisana  "Spedali  riuniti  di S. Chiara" e'
autorizzata ad espletare le  attivita'  di  trapianto  di  fegato  da
cadavere   a  scopo  terapeutico  prelevati  in  Italia  o  importati
gratuitamente dall'estero.