IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI Vista l'istanza presentata dal presidente della unita' sanitaria locale n. 12 area pisana, ora azienda ospedaliera pisana "Spedali riuniti di S. Chiara", in data 12 giugno 1991, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attivita' di trapianto di fegato e pancreas da cadavere a scopo terapeutico presso l'istituto di patologia chirurgica II dell'Universita' degli studi di Pisa; Vista l'istanza presentata dal presidente della unita' sanitaria locale n. 10/D di Firenze, ora azienda ospedaliera Careggi di Firenze, in data 20 febbraio 1989, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attivita' di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico presso il policlinico Careggi di Firenze; Vista la deliberazione n. 203/95 del 7 marzo 1995 del consiglio regionale toscano, relativa all'attivazione di un sistema regionale per il trapianto di fegato costituito da un polo unico articolato su due sedi presso le aziende ospedaliere di Pisa "Spedali riuniti di S. Chiara" e di Firenze Careggi, coordinato dal prof. Franco Mosca, direttore dell'istituto di chirurgia generale e sperimentale dell'Universita' di Pisa per un periodo di tre anni a decorrere dalla data dell'autorizzazione ministeriale; Viste le relazioni favorevoli dell'Istituto superiore di sanita', in data 5 aprile 1990 e in data 30 settembre 1992, in esito agli accertamenti tecnici effettuati presso entrambe le strutture; Sentito il parere espresso dalla sezione II del Consiglio superiore di sanita' in data 12 luglio 1995, favorevole alla concessione dell'autorizzazione alle attivita' di trapianto di fegato per la sola azienda ospedaliera pisana, a condizione che i sanitari di Pisa coinvolgano attivamente quelli di Firenze nell'avvio dell'attivita' trapiantistica; Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione alle condizioni suddette; Ritenuto, per i suesposti motivi, di fissare a tre anni la durata dell'autorizzazione stessa; Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge; Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti; Decreta: Art. 1. L'azienda ospedaliera pisana "Spedali riuniti di S. Chiara" e' autorizzata ad espletare le attivita' di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico prelevati in Italia o importati gratuitamente dall'estero.