IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 45 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che affida ad un decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale la determinazione delle condizioni dei limiti e delle modalita' degli interventi in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali tenendo conto degli indirizzi dell'Unione europea; Visto l'art. 18 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451; Visto l'art. 2 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito, senza modificazioni, nella legge 20 maggio 1993, n. 151; Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee n. C (95) 648 del 1 marzo 1995, che stabilisce il differenziale di fiscalizzazione degli oneri sociali delle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo rispetto alle regioni del Centro-Nord; Tenuto conto dei sopracitati indirizzi dell'Unione europea e considerato che le risorse finanziarie disponibili per gli anni 1995-2000 possono essere impiegate per il riequilibrio dell'intervento di fiscalizzazione degli oneri sociali nei confronti dei settori con misure di esonero inferiori rispetto ad altri; Decreta: Art. 1. 1. Gli esoneri contributivi in favore delle imprese operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise sono ridotti relativamente al contributo di cui all'art. 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67: a) in misura pari a 1,16 punti percentuali a decorrere dal 1 luglio 1995 e di un ulteriore punto percentuale per ciascuno degli anni dal 1996 al 2000 nei confronti delle imprese di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 21 marzo 1990, n. 52, e delle imprese di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 20 marzo 1991, n. 89; b) in misura pari ad un punto percentuale, a decorrere dall'anno 1996, nei confronti delle imprese di cui alla lettera c) del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1990, n. 52. 2. Gli esoneri contributivi in favore delle imprese operanti nella regione Abruzzo sono ridotti relativamente al contributo di cui all'art. 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67: a) in misura pari a 1,16 punti percentuali a decorrere dal 1 luglio 1995; di 3,16 punti percentuali dal 1 gennaio 1996; di 5,16 punti percentuali dal 1 luglio 1996; di 6,16 punti percentuali dal 1 gennaio 1997; b) in misura pari ad un punto percentuale, a decorrere dall'anno 1996, nei confronti delle imprese di cui alla lettera c) del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 21 marzo 1990, n. 52.