IL MINISTRO DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
                                E CON
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto l'art. 45 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che affida ad
un decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica
di  concerto  con  il Ministro del tesoro ed il Ministro del lavoro e
della previdenza  sociale  la  determinazione  delle  condizioni  dei
limiti   e   delle   modalita'   degli   interventi   in  materia  di
fiscalizzazione degli oneri sociali  tenendo  conto  degli  indirizzi
dell'Unione europea;
  Visto   l'art.  18  del  decreto-legge  16  maggio  1994,  n.  299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto l'art. 2 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71,  convertito,
senza modificazioni, nella legge 20 maggio 1993, n. 151;
  Vista  la  decisione della Commissione delle Comunita' europee n. C
(95) 648 del  1  marzo  1995,  che  stabilisce  il  differenziale  di
fiscalizzazione   degli   oneri   sociali   delle  regioni  Campania,
Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia,  Sardegna,  Molise  e  Abruzzo
rispetto alle regioni del Centro-Nord;
  Tenuto  conto  dei  sopracitati  indirizzi  dell'Unione  europea  e
considerato che le  risorse  finanziarie  disponibili  per  gli  anni
1995-2000    possono    essere    impiegate   per   il   riequilibrio
dell'intervento di fiscalizzazione degli oneri sociali nei  confronti
dei settori con misure di esonero inferiori rispetto ad altri;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Gli esoneri contributivi in favore delle imprese operanti nelle
regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia,  Sardegna  e
Molise  sono  ridotti relativamente al contributo di cui all'art. 10,
comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67:
    a) in misura pari a 1,16 punti  percentuali  a  decorrere  dal  1
luglio  1995  e  di un ulteriore punto percentuale per ciascuno degli
anni dal 1996 al 2000 nei confronti delle imprese di cui all'art.  1,
comma  1,  lettera  a),  del  decreto-legge  20  gennaio  1990, n. 3,
convertito, con modificazioni, nella legge 21 marzo 1990,  n.  52,  e
delle  imprese  di  cui  all'art.  2-bis del decreto-legge 19 gennaio
1991, n. 18, convertito, con  modificazioni,  nella  legge  20  marzo
1991, n. 89;
    b)  in misura pari ad un punto percentuale, a decorrere dall'anno
1996, nei  confronti  delle  imprese  di  cui  alla  lettera  c)  del
decreto-legge  20  gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni,
nella legge 11 marzo 1990, n. 52.
  2. Gli esoneri contributivi in favore delle imprese operanti  nella
regione  Abruzzo  sono  ridotti  relativamente  al  contributo di cui
all'art. 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67:
    a) in misura pari a 1,16 punti  percentuali  a  decorrere  dal  1
luglio  1995;  di  3,16 punti percentuali dal 1 gennaio 1996; di 5,16
punti percentuali dal 1 luglio 1996; di 6,16 punti percentuali dal  1
gennaio 1997;
    b)  in misura pari ad un punto percentuale, a decorrere dall'anno
1996, nei  confronti  delle  imprese  di  cui  alla  lettera  c)  del
decreto-legge  20  gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni,
nella legge 21 marzo 1990, n. 52.