IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato
con  regio  decreto  14  ottobre  1926, n. 2170, modificato con regio
decreto 13 ottobre 1927,  n.  2227,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Rilevata la necessita' di  apportare  la  modifica  di  statuto  in
deroga  al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del
testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;
  Vista  la  tabella  XXIX-bis  relativa  all'ordinamento   didattico
universitario  del  corso  di  diploma  universitario  in  ingegneria
biomedica, approvata con decreto ministeriale 31 marzo 1994;
  Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992;
  Visto il telex 29 ottobre 1994, prot. n.  2669,  con  il  quale  il
Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
ha comunicato che le proposte  relative  ad  istituzioni  di  diplomi
universitari ex novo, che non richiedano finanziamenti ministeriali e
che  siano  conformi  agli  ordinamenti didattici nazionali, non sono
vincolati  alla  preventiva  previsione   nel   piano   di   sviluppo
universitario,   ritenendosi   la  loro  istituzione  ed  attivazione
espressione di autonomia di ciascuna  sede  universitaria  in  ambito
delle risorse finanziarie disponibili o acquisite;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche;
  Visto il parere del Consiglio universitario nazionale  espresso  in
data 5 ottobre 1995;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Bologna, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come segue:
                           Articolo unico
  All'art.  2,  nell'elenco  delle  lauree  e diplomi conferiti dalla
facolta' di ingegneria e' aggiunto:
   "diploma in ingegneria biomedica (con sede a Cesena),  durata  del
corso tre anni".
  All'art.  233, al primo comma, nell'elenco dei diplomi universitari
rilasciati dalla facolta' di ingegneria, e' aggiunto:
   "ingegneria biomedica".
  Al medesimo art. 233, il secondo comma e'  soppresso  e  sostituito
come segue:
  "I  predetti  corsi  di  diploma  sono  raggruppati in tre settori,
corrispondenti a vaste aree scientifico-culturali e  distinti  ambiti
professionali,  ad  eccezione di quelli di ingegneria dell'ambiente e
delle risorse, di  ingegneria  logistica  e  della  produzione  e  di
ingegneria biomedica, aventi caratteristiche intersettoriali".
  Dopo  l'art.  237, con il conseguente scorrimento della numerazione
degli articoli successivi, sono aggiunti i  seguenti  nuovi  articoli
relativi  al  corso  di diploma universitario in ingegneria biomedica
(con sede a Cesena):
                   CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
                       IN INGEGNERIA BIOMEDICA
                         (con sede a Cesena)
  Art.  238  (Istituzione  e   obiettivi   dei   corsi   di   diploma
universitario).    -    1.   Presso   la   facolta'   di   ingegneria
dell'Universita' di Bologna e' istituito il seguente corso di diploma
universitario, di durata triennale: ingegneria biomedica.
  2.  Il   diploma   universitario   in   ingegneria   biomedica   e'
intersettoriale.
  3.  Il  corso di diploma universitario in ingegneria biomedica puo'
essere  articolato  in  orientamenti,  stabiliti  dalla  facolta'  di
ingegneria  all'atto  dell'emanazione  del  proprio  regolamento.  E'
costituito un unico consiglio,  indipendentemente  dal  numero  degli
orientamenti.
  4.  Al  compimento  degli  studi  viene  conseguito  il  titolo  di
diplomato in ingegneria biomedica.
  5. Obiettivo generale del corso di diploma in ingegneria  biomedica
e'   quello   di   formare   tecnici   con  preparazione  di  livello
universitario, qualificati anche per svolgere attivita'  di  supporto
alla  ricerca  e  per  recepire  e  gestire l'innovazione adeguandosi
all'evoluzione scientifica e tecnologica. Si  richiede  pertanto  una
buona   formazione   di   base,  rivolta  pero',  piu'  agli  aspetti
applicativi  che  a   quelli   teorico-astratti;   una   preparazione
ingegneristica  a  largo  spettro,  anche  se  orientata a un settore
specifico:   una   formazione   professionalizzante   che    addestri
all'utilizzo  delle  conoscenze  di  base  e  ingegneristiche  per la
soluzione di problemi applicativi.
  Art.  239  (Accesso  ai  corsi  di  diploma  universitario).  -  1.
L'iscrizione   al   corso  di  diploma  universitario  in  ingegneria
biomedica e' regolata dalle norme vigenti in materia di accesso  agli
studi universitari.
  2.  Il  numero  degli  iscritti al primo anno di corso e' stabilito
annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di  facolta',
in  base  alle strutture e alle risorse disponibili, alle prevedibili
esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali  fissati
dal   Ministero   dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica, ai sensi dell'art.  9,  quarto  comma,  della  legge  n.
341/1990.  In  ogni  caso,  per  realizzare  una  efficace  attivita'
didattica con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di
insegnamento  dovra'  avere  un  numero  di  studenti  iscritti   non
superiore, di norma, alle cento unita'.
  3.  Le  modalita'  delle  eventuali prove per l'ammissione al primo
anno di corso sono stabilite dal consiglio di facolta'.
  Art. 240 (Corsi di laurea e diplomi universitari affini). -  1.  Ai
fini  del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario
di cui all'art. 1 e' dichiarato mutuamente affine a tutti i corsi  di
laurea  della  facolta' di ingegneria di cui all'art. 1 della tabella
XXIX (decreto del  Presidente  della  Repubblica  20  maggio  1989  -
Gazzetta   Ufficiale   10   agosto   1989,  n.  186  -  e  successive
modificazioni ed integrazioni).
  2. Il criterio generale per il  riconoscimento  degli  insegnamenti
seguiti  con  esito  positivo  nel  corso di diploma universitario e'
quello della loro validita' culturale (propedeutica o  professionale)
nell'ottica  della  formazione  richiesta  per il conseguimento della
laurea. Conseguentemente la  facolta'  potra'  riconoscere  tutti,  o
parte,  degli  insegnamenti  seguiti  con esito positivo nel corso di
diploma universitario, indicando  le  singole  corrispondenze,  anche
parziali,  con  gli  insegnamenti  del  corso  di laurea; la facolta'
indichera',  inoltre,  sia  gli  insegnamenti  integrativi   atti   a
completare  la  formazione  necessaria  per  inserirsi  nel  corso di
laurea, sia gli insegnamenti specifici del corso di laurea  necessari
per  conseguire  la  laurea  stessa. Gli insegnamenti integrativi non
sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.
  3. Il consiglio di facolta' indichera', inoltre, l'anno  del  corso
di laurea cui lo studente si potra' iscrivere; tale anno di corso non
potra' in ogni caso essere superiore al terzo.
  4.  Nei  trasferimenti  degli studenti tra diversi corsi di diploma
universitario, o da un  corso  di  laurea  ad  un  corso  di  diploma
universitario,  sempre  della  facolta'  di ingegneria, il competente
consiglio di  facolta'  riconoscera'  gli  insegnamenti  seguendo  il
criterio  della  loro utilita' ai fini della formazione richiesta per
il conseguimento del nuovo titolo ed indichera' il piano degli  studi
da  completare  per conseguire il titolo stesso e l'anno di corso cui
lo studente potra' iscriversi. La facolta' identifichera' i modi piu'
appropriati per consentire, sia agli  studenti  iscritti  come  fuori
corso  ad un corso di laurea, sia a quelli che abbiano interrotto gli
studi nell'ambito di un corso di laurea in ingegneria, di  completare
i propri studi con il conseguimento di un diploma universitario.
  5.  I  corsi  di  diploma  universitario  e quelli di laurea aventi
identica denominazione sono considerati strettamente affini.
  6. La facolta', nel riconoscere gli studi di un  corso  di  diploma
per  il  proseguimento  nel  corso  di  laurea  strettamente  affine,
riconoscera' gli studi completati in misura tale che, per  conseguire
la  laurea,  il numero degli insegnamenti ulteriori, sia integrativi,
sia  propri  del  corso  di  laurea,  non  sia  di  norma  superiore,
rispettivamente, a quattro annualita' e a quattordici annualita'. Nel
caso  di  proseguimento  degli studi la facolta' dovra' quindi tenere
presente i predetti vincoli nel formulare i relativi piani di studio.
  Art. 241 (Articolazione del corso degli  studi).  -  1.  La  durata
degli   studi  del  corso  di  diploma  universitario  in  ingegneria
biomedica e' stabilita in tre anni.
  2. Ciascuno dei tre anni  di  corso  potra'  essere  articolato  in
periodi  didattici  piu'  brevi, specificandoli nel regolamento della
facolta'.
  3.  Complessivamente  l'attivita'  didattica  assistita   comprende
almeno  2100  ore organizzate in 30 moduli didattici. Di esse, almeno
500 ore sono di attivita' pratiche di  laboratorio  o  di  tirocinio.
L'attivita'  di  laboratorio potra' anche essere associata ai diversi
corsi di insegnamento. L'attivita' di  laboratorio  e  di  tirocinio,
potra'  essere  svolta  all'interno  o  all'esterno dell'Universita',
anche in relazione ad un elaborato finale,  presso  qualificati  enti
pubblici  e  privati, italiani e stranieri. L'attivita' di tirocinio,
opportunamente documentata e sottoposta a corrispondente valutazione,
potra'  essere  ritenuta  dal  consiglio  della  competente struttura
didattica, equivalente, al massimo, a due moduli didattici.
  4. L'ordinamento didattico e' formulato con riferimento  al  modulo
didattico  che  comprende  un'attivita' didattica assistita (lezioni,
esercitazioni teoriche e pratiche, laboratori,  ecc.)  di  almeno  50
ore.  Per  conseguire  il diploma universitario occorre aver superato
con esito positivo l'accertamento relativo agli insegnamenti previsti
nel piano degli studi, con modalita' di esame stabilite dal consiglio
di facolta'. La facolta', nello stabilire  le  prove  di  valutazione
della  preparazione degli studenti, seguira' criteri di continuita' e
di  accorpamento  in  modo  da  limitare  il   numero   degli   esami
tradizionali  a un valore sensibilmente inferiore a quello dei moduli
didattici.
  5. Le  tabelle  di  cui  all'art.  244  riportano  per  il  diploma
universitario  in ingegneria biomedica il numero dei moduli didattici
e  i  relativi   settori   scientifico-disciplinari,   da   includere
obbligatoriamente nei curricula didattici. La facolta' completera' le
indicazioni  fino  a  trenta moduli didattici, in modo da raggiungere
definiti obiettivi didattico-formativi.
  6. L'esame di diploma consiste in una discussione orale  avente  lo
scopo  di  accertare  la  preparazione  di  base  e professionale del
candidato; in esso potra' essere discusso un elaborato scritto.
  Art. 242 (Regolamento dei corsi di diploma universitario). -  1.  I
consigli  delle  competenti  strutture  didattiche  determinano,  con
apposito regolamento, in  conformita'  al  regolamento  didattico  di
Ateneo,   l'articolazione  del  corso  di  diploma  universitario  in
ingegneria biomedica in accordo con  quanto  previsto  dall'art.  11,
comma 2, della legge n. 341/1990.
  2.  In  particolare,  nel regolamento sara' indicato il piano degli
studi nel rispetto  dei  vincoli  di  ore  complessive  di  didattica
assistita  e  di settore scientifico-disciplinare di appartenenza dei
moduli didattici.
  3. Nel piano degli studi sara' individuata la  denominazione  degli
insegnamenti;  ciascun  insegnamento  sara'  costituito da un singolo
modulo o dalla integrazione di diversi moduli o frazioni  di  moduli.
Le  denominazioni  degli insegnamenti sono, di norma, quelle indicate
nei settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 14  della  legge
n. 341/1990. Nei casi in cui l'insegnamento sia specifico del diploma
universitario,  nel  senso  di  differire  dall'insegnamento  omonimo
utilizzato  nel  corso  di  laurea,  occorre  aggiungere   alla   sua
denominazione  la  sigla  (D.U.).  Le  denominazioni  di insegnamenti
integrati,  formati  da  moduli  didattici  appartenenti  a   settori
scientifico-disciplinari   differenti,   saranno  diverse  da  quelle
riportate  nei  settori  stessi.  L'identita'  di  denominazione   di
insegnamenti   comuni   a   piu'   corsi   di  diploma  non  comporta
necessariamente identita' di programma e di svolgimento, e quindi  di
docente.
  4.  Nel  regolamento  sara' altresi' indicata la collocazione degli
insegnamenti nei successivi periodi didattici  e  le  loro  eventuali
propedeuticita'.  Saranno inoltre specificate le attivita' pratiche e
di laboratorio associate ai singoli corsi, le prove di valutazione  e
la  composizione  delle relative commissioni, le modalita' dell'esame
finale di diploma.
  5.  Nel  regolamento  saranno infine riportati i vincoli, quanto ad
insegnamenti  positivamente  superati,  perche'  uno  studente  possa
iscriversi a un anno di corso successivo.
  6.  Il  consiglio  di  facolta'  potra'  prevedere seminari e brevi
corsi, da  frequentare  anche  presso  altre  facolta',  al  fine  di
favorire   una   migliore   formazione  umanistica;  potra'  altresi'
prevedere brevi corsi sulle norme e i principi  del  disegno  tecnico
per  quegli  studenti il cui iter degli studi precedenti non li abbia
previsti.
  7. La facolta' potra' inoltre prevedere che lo studente dimostri la
conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua  straniera.
Le   modalita'  dell'accertamento  saranno  definite  dalla  facolta'
stessa. Particolari  corsi  di  insegnamento  delle  lingue  potranno
essere   istituiti  dall'Ateneo  anche  utilizzando  uno  dei  moduli
didattici a scelta.
  Art. 243 (Docenza). - 1. La copertura dei moduli didattici attivati
e' attribuita dal consiglio di facolta' a professori di  ruolo  dello
stesso settore scientifico-disciplinare o di settore affine, ai sensi
dell'art.  9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.
382/1980,  ovvero,  per  affidamento,  a  professori  di  ruolo  o  a
ricercatori     confermati,     sempre     del    medesimo    settore
scientifico-disciplinare o di settore affine.
  2. Al fine di facilitare il  ricorso  a  qualificate  esperienze  e
professionalita'  esterne  potranno essere affidati moduli didattici,
con le modalita' previste nello statuto dell'Universita' di  Bologna,
a professori a contratto.
  Art.  244 (Ordinamento dei corsi di diploma universitario). - 1. Il
curriculum del  diploma  universitario  in  ingegneria  biomedica  e'
formulato  con  riferimento  al  modulo  didattico. Nelle tabelle che
seguono  sono  riportate  le  indicazioni  di  uno  o  piu'   settori
scientifico-disciplinari  con il relativo numero di moduli didattici;
quando necessario, e' anche riportata una precisazione dei  contenuti
scientifico-professionali.
  2.  Nella tabella A sono indicati i moduli didattici che concorrono
a creare la cultura di  base  e  le  competenze,  anche  strumentali,
comuni a tutti i diplomi universitari in ingegneria.
  5.  Per  il  corso  di  diploma  universitario  intersettoriale  in
ingegneria biomedica, la tabella D1, unitamente alla tabella A indica
l'ordinamento didattico complessivo.
  6. Gli eventuali orientamenti del corso di  diploma  in  ingegneria
biomedica  hanno  l'obiettivo  di far approfondire, in un particolare
campo, sia competenze di tipo metodologico, sia tecnico  progettuali,
realizzative  e  di  esercizio.  I  moduli  didattici,  in numero non
inferiore  a  tre,  sono  scelti  dalla  facolta'  in   accordo   con
l'obiettivo   indicato,   in   fase   di   formulazione  del  proprio
regolamento.
                 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA
                              TABELLA A
        Moduli didattici comuni a tutti i D.U. in Ingegneria
_____________________________________________________________________
|  CODIFICA |   DENOMINAZIONE DEL SETTORE     |NUMERO|   CONTENUTO  |
|    DEL    |         SCIENTIFICO             |  DI  |      DEI     |
|  SETTORE  |         DISCIPLINARE            |MODULI|     MODULI   |
|___________|_________________________________|______|______________|
|A02A - A01C| Analisi matematica - Geometria  |      |              |
|A03X - A04A| Fisica matematica - Analisi     |      |              |
|           |  numerica                       |      |              |
|A01A - A01B| Logica matematica - Algebra     |      |              |
|A02B - S01A| Probabilita' e statistica       |      |              |
|           |  matematica - Statistica        |   4  |  MATEMATICA  |
|___________|_________________________________|______|______________|
|   B01A    | Fisica generale                 |   1  |    FISICA    |
|___________|_________________________________|______|______________|
|B01A - B03X| Fisica generale - Struttura     |      |              |
|           |  della materia                  |   1  |    FISICA    |
|___________|_________________________________|______|______________|
|   C06X    | Chimica                         |   1  |   CHIMICA    |
|___________|_________________________________|______|______________|
|   K05A    | Sistemi di elaborazione delle   |      | INFORMATICA  |
|           |  informazioni                   |   1  |   DI BASE    |
|___________|_________________________________|______|______________|
|   H15X    | Estimo                          |      |              |
|   I27X    | Ingegneria economico-gestionale |   1  |   ECONOMIA   |
|   P01A    | Economia politica               |      |  E GESTIONE  |
|___________|_________________________________|______|______________|
                 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA
                              TABELLA D
     Moduli didattici specifici dei diversi D.U. intersettoriali
             TABELLA D.1 - D.U. in INGEGNERIA BIOMEDICA
 ___________________________________________________________________
|  CODIFICA |   DENOMINAZIONE DEL SETTORE     |NUMERO|   CONTENUTO  |
|    DEL    |         SCIENTIFICO             |  DI  |      DEI     |
|  SETTORE  |         DISCIPLINARE            |MODULI|     MODULI   |
|___________|_________________________________|______|______________|
|E05A - E13X| Biochimica - Biologia applicata |   2  |              |
|E04A - E06A| Fisiologia generale - Fisiologia|      |              |
|           |  umana                          |      |              |
|___________|_________________________________|______|______________|
|   K06X    | Bioingegneria elettronica       |      |  PRINCIPI    |
|   I26A    | Bioingegneria meccanica         |   3  |     DI       |
|   I26B    | Bioingegneria chimica           |      |BIOINGEGNERIA |
|___________|_________________________________|______|______________|
|   I03X    | Fluidodinamica                  |   1  |              |
|___________|_________________________________|______|______________|
|I04B - I04C| Macchine a fluido - Sistemi e   |      | PRINCIPI DI  |
|           |  tecnologie energetici          |      | TERMOFISICA  |
|I05A - I05B| Fisica tecnica industriale -    |   1  | E MACCHINE A |
|           | Fisica tecnica ambientale       |      |    FLUIDO    |
|___________|_________________________________|______|______________|
|   I07X    | Meccanica applicata alle macchi-|      | MECCANICA DEI|
|           |  ne                             |      | SOLIDI E DEL-|
|   I08A    | Progettazione meccanica e co-   |   1  | LE MACCHINE  |
|           |  struzione di macchine          |      |              |
|___________|_________________________________|______|______________|
|   I14A    | Scienza e tecnologia dei mate-  |      |  MATERIALI   |
|           |  li                             |      | BIOCOMPATI-  |
|   I26B    | Bioingegneria chimica           |   1  |     BILI     |
|___________|_________________________________|______|______________|
|   I17X    | Elettrotecnica                  |      |  PRINCIPI E  |
|   I18X    | Convertitori, macchine e aziona-|   1  |   MACCHINE   |
|           |  menti elettrici                |      |  ELETTRICHE  |
|___________|_________________________________|______|______________|
|   K01X    | Elettronica                     |   1  |              |
|___________|_________________________________|______|______________|
|   K03X    | Telecomunicazioni               |      |              |
|   K05A    | Sistemi di elaborazione delle   |   2  |              |
|           |  informazionii                  |      |              |
|___________|_________________________________|______|______________|
|   K04X    | Automatica                      |   1  |              |
|___________|_________________________________|______|______________|
+7 moduli didattici da definire in sede locale.
   Il  presente  decreto  rettorale  sara'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Bologna, 24 ottobre 1995
                                           Il rettore: ROVERSI-MONACO