IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Rilevata la necessita' di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991; Vista la tabella XXIX-bis relativa all'ordinamento didattico universitario del corso di diploma universitario in ingegneria biomedica, approvata con decreto ministeriale 31 marzo 1994; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992; Visto il telex 29 ottobre 1994, prot. n. 2669, con il quale il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ha comunicato che le proposte relative ad istituzioni di diplomi universitari ex novo, che non richiedano finanziamenti ministeriali e che siano conformi agli ordinamenti didattici nazionali, non sono vincolati alla preventiva previsione nel piano di sviluppo universitario, ritenendosi la loro istituzione ed attivazione espressione di autonomia di ciascuna sede universitaria in ambito delle risorse finanziarie disponibili o acquisite; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 5 ottobre 1995; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come segue: Articolo unico All'art. 2, nell'elenco delle lauree e diplomi conferiti dalla facolta' di ingegneria e' aggiunto: "diploma in ingegneria biomedica (con sede a Cesena), durata del corso tre anni". All'art. 233, al primo comma, nell'elenco dei diplomi universitari rilasciati dalla facolta' di ingegneria, e' aggiunto: "ingegneria biomedica". Al medesimo art. 233, il secondo comma e' soppresso e sostituito come segue: "I predetti corsi di diploma sono raggruppati in tre settori, corrispondenti a vaste aree scientifico-culturali e distinti ambiti professionali, ad eccezione di quelli di ingegneria dell'ambiente e delle risorse, di ingegneria logistica e della produzione e di ingegneria biomedica, aventi caratteristiche intersettoriali". Dopo l'art. 237, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi al corso di diploma universitario in ingegneria biomedica (con sede a Cesena): CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN INGEGNERIA BIOMEDICA (con sede a Cesena) Art. 238 (Istituzione e obiettivi dei corsi di diploma universitario). - 1. Presso la facolta' di ingegneria dell'Universita' di Bologna e' istituito il seguente corso di diploma universitario, di durata triennale: ingegneria biomedica. 2. Il diploma universitario in ingegneria biomedica e' intersettoriale. 3. Il corso di diploma universitario in ingegneria biomedica puo' essere articolato in orientamenti, stabiliti dalla facolta' di ingegneria all'atto dell'emanazione del proprio regolamento. E' costituito un unico consiglio, indipendentemente dal numero degli orientamenti. 4. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diplomato in ingegneria biomedica. 5. Obiettivo generale del corso di diploma in ingegneria biomedica e' quello di formare tecnici con preparazione di livello universitario, qualificati anche per svolgere attivita' di supporto alla ricerca e per recepire e gestire l'innovazione adeguandosi all'evoluzione scientifica e tecnologica. Si richiede pertanto una buona formazione di base, rivolta pero', piu' agli aspetti applicativi che a quelli teorico-astratti; una preparazione ingegneristica a largo spettro, anche se orientata a un settore specifico: una formazione professionalizzante che addestri all'utilizzo delle conoscenze di base e ingegneristiche per la soluzione di problemi applicativi. Art. 239 (Accesso ai corsi di diploma universitario). - 1. L'iscrizione al corso di diploma universitario in ingegneria biomedica e' regolata dalle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari. 2. Il numero degli iscritti al primo anno di corso e' stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facolta', in base alle strutture e alle risorse disponibili, alle prevedibili esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990. In ogni caso, per realizzare una efficace attivita' didattica con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento dovra' avere un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unita'. 3. Le modalita' delle eventuali prove per l'ammissione al primo anno di corso sono stabilite dal consiglio di facolta'. Art. 240 (Corsi di laurea e diplomi universitari affini). - 1. Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario di cui all'art. 1 e' dichiarato mutuamente affine a tutti i corsi di laurea della facolta' di ingegneria di cui all'art. 1 della tabella XXIX (decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 - Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1989, n. 186 - e successive modificazioni ed integrazioni). 2. Il criterio generale per il riconoscimento degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario e' quello della loro validita' culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento della laurea. Conseguentemente la facolta' potra' riconoscere tutti, o parte, degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea; la facolta' indichera', inoltre, sia gli insegnamenti integrativi atti a completare la formazione necessaria per inserirsi nel corso di laurea, sia gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire la laurea stessa. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. 3. Il consiglio di facolta' indichera', inoltre, l'anno del corso di laurea cui lo studente si potra' iscrivere; tale anno di corso non potra' in ogni caso essere superiore al terzo. 4. Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario, o da un corso di laurea ad un corso di diploma universitario, sempre della facolta' di ingegneria, il competente consiglio di facolta' riconoscera' gli insegnamenti seguendo il criterio della loro utilita' ai fini della formazione richiesta per il conseguimento del nuovo titolo ed indichera' il piano degli studi da completare per conseguire il titolo stesso e l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi. La facolta' identifichera' i modi piu' appropriati per consentire, sia agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea, sia a quelli che abbiano interrotto gli studi nell'ambito di un corso di laurea in ingegneria, di completare i propri studi con il conseguimento di un diploma universitario. 5. I corsi di diploma universitario e quelli di laurea aventi identica denominazione sono considerati strettamente affini. 6. La facolta', nel riconoscere gli studi di un corso di diploma per il proseguimento nel corso di laurea strettamente affine, riconoscera' gli studi completati in misura tale che, per conseguire la laurea, il numero degli insegnamenti ulteriori, sia integrativi, sia propri del corso di laurea, non sia di norma superiore, rispettivamente, a quattro annualita' e a quattordici annualita'. Nel caso di proseguimento degli studi la facolta' dovra' quindi tenere presente i predetti vincoli nel formulare i relativi piani di studio. Art. 241 (Articolazione del corso degli studi). - 1. La durata degli studi del corso di diploma universitario in ingegneria biomedica e' stabilita in tre anni. 2. Ciascuno dei tre anni di corso potra' essere articolato in periodi didattici piu' brevi, specificandoli nel regolamento della facolta'. 3. Complessivamente l'attivita' didattica assistita comprende almeno 2100 ore organizzate in 30 moduli didattici. Di esse, almeno 500 ore sono di attivita' pratiche di laboratorio o di tirocinio. L'attivita' di laboratorio potra' anche essere associata ai diversi corsi di insegnamento. L'attivita' di laboratorio e di tirocinio, potra' essere svolta all'interno o all'esterno dell'Universita', anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificati enti pubblici e privati, italiani e stranieri. L'attivita' di tirocinio, opportunamente documentata e sottoposta a corrispondente valutazione, potra' essere ritenuta dal consiglio della competente struttura didattica, equivalente, al massimo, a due moduli didattici. 4. L'ordinamento didattico e' formulato con riferimento al modulo didattico che comprende un'attivita' didattica assistita (lezioni, esercitazioni teoriche e pratiche, laboratori, ecc.) di almeno 50 ore. Per conseguire il diploma universitario occorre aver superato con esito positivo l'accertamento relativo agli insegnamenti previsti nel piano degli studi, con modalita' di esame stabilite dal consiglio di facolta'. La facolta', nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti, seguira' criteri di continuita' e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami tradizionali a un valore sensibilmente inferiore a quello dei moduli didattici. 5. Le tabelle di cui all'art. 244 riportano per il diploma universitario in ingegneria biomedica il numero dei moduli didattici e i relativi settori scientifico-disciplinari, da includere obbligatoriamente nei curricula didattici. La facolta' completera' le indicazioni fino a trenta moduli didattici, in modo da raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi. 6. L'esame di diploma consiste in una discussione orale avente lo scopo di accertare la preparazione di base e professionale del candidato; in esso potra' essere discusso un elaborato scritto. Art. 242 (Regolamento dei corsi di diploma universitario). - 1. I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformita' al regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma universitario in ingegneria biomedica in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990. 2. In particolare, nel regolamento sara' indicato il piano degli studi nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica assistita e di settore scientifico-disciplinare di appartenenza dei moduli didattici. 3. Nel piano degli studi sara' individuata la denominazione degli insegnamenti; ciascun insegnamento sara' costituito da un singolo modulo o dalla integrazione di diversi moduli o frazioni di moduli. Le denominazioni degli insegnamenti sono, di norma, quelle indicate nei settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 14 della legge n. 341/1990. Nei casi in cui l'insegnamento sia specifico del diploma universitario, nel senso di differire dall'insegnamento omonimo utilizzato nel corso di laurea, occorre aggiungere alla sua denominazione la sigla (D.U.). Le denominazioni di insegnamenti integrati, formati da moduli didattici appartenenti a settori scientifico-disciplinari differenti, saranno diverse da quelle riportate nei settori stessi. L'identita' di denominazione di insegnamenti comuni a piu' corsi di diploma non comporta necessariamente identita' di programma e di svolgimento, e quindi di docente. 4. Nel regolamento sara' altresi' indicata la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici e le loro eventuali propedeuticita'. Saranno inoltre specificate le attivita' pratiche e di laboratorio associate ai singoli corsi, le prove di valutazione e la composizione delle relative commissioni, le modalita' dell'esame finale di diploma. 5. Nel regolamento saranno infine riportati i vincoli, quanto ad insegnamenti positivamente superati, perche' uno studente possa iscriversi a un anno di corso successivo. 6. Il consiglio di facolta' potra' prevedere seminari e brevi corsi, da frequentare anche presso altre facolta', al fine di favorire una migliore formazione umanistica; potra' altresi' prevedere brevi corsi sulle norme e i principi del disegno tecnico per quegli studenti il cui iter degli studi precedenti non li abbia previsti. 7. La facolta' potra' inoltre prevedere che lo studente dimostri la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. Le modalita' dell'accertamento saranno definite dalla facolta' stessa. Particolari corsi di insegnamento delle lingue potranno essere istituiti dall'Ateneo anche utilizzando uno dei moduli didattici a scelta. Art. 243 (Docenza). - 1. La copertura dei moduli didattici attivati e' attribuita dal consiglio di facolta' a professori di ruolo dello stesso settore scientifico-disciplinare o di settore affine, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, ovvero, per affidamento, a professori di ruolo o a ricercatori confermati, sempre del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine. 2. Al fine di facilitare il ricorso a qualificate esperienze e professionalita' esterne potranno essere affidati moduli didattici, con le modalita' previste nello statuto dell'Universita' di Bologna, a professori a contratto. Art. 244 (Ordinamento dei corsi di diploma universitario). - 1. Il curriculum del diploma universitario in ingegneria biomedica e' formulato con riferimento al modulo didattico. Nelle tabelle che seguono sono riportate le indicazioni di uno o piu' settori scientifico-disciplinari con il relativo numero di moduli didattici; quando necessario, e' anche riportata una precisazione dei contenuti scientifico-professionali. 2. Nella tabella A sono indicati i moduli didattici che concorrono a creare la cultura di base e le competenze, anche strumentali, comuni a tutti i diplomi universitari in ingegneria. 5. Per il corso di diploma universitario intersettoriale in ingegneria biomedica, la tabella D1, unitamente alla tabella A indica l'ordinamento didattico complessivo. 6. Gli eventuali orientamenti del corso di diploma in ingegneria biomedica hanno l'obiettivo di far approfondire, in un particolare campo, sia competenze di tipo metodologico, sia tecnico progettuali, realizzative e di esercizio. I moduli didattici, in numero non inferiore a tre, sono scelti dalla facolta' in accordo con l'obiettivo indicato, in fase di formulazione del proprio regolamento. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA TABELLA A Moduli didattici comuni a tutti i D.U. in Ingegneria _____________________________________________________________________ | CODIFICA | DENOMINAZIONE DEL SETTORE |NUMERO| CONTENUTO | | DEL | SCIENTIFICO | DI | DEI | | SETTORE | DISCIPLINARE |MODULI| MODULI | |___________|_________________________________|______|______________| |A02A - A01C| Analisi matematica - Geometria | | | |A03X - A04A| Fisica matematica - Analisi | | | | | numerica | | | |A01A - A01B| Logica matematica - Algebra | | | |A02B - S01A| Probabilita' e statistica | | | | | matematica - Statistica | 4 | MATEMATICA | |___________|_________________________________|______|______________| | B01A | Fisica generale | 1 | FISICA | |___________|_________________________________|______|______________| |B01A - B03X| Fisica generale - Struttura | | | | | della materia | 1 | FISICA | |___________|_________________________________|______|______________| | C06X | Chimica | 1 | CHIMICA | |___________|_________________________________|______|______________| | K05A | Sistemi di elaborazione delle | | INFORMATICA | | | informazioni | 1 | DI BASE | |___________|_________________________________|______|______________| | H15X | Estimo | | | | I27X | Ingegneria economico-gestionale | 1 | ECONOMIA | | P01A | Economia politica | | E GESTIONE | |___________|_________________________________|______|______________| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA TABELLA D Moduli didattici specifici dei diversi D.U. intersettoriali TABELLA D.1 - D.U. in INGEGNERIA BIOMEDICA ___________________________________________________________________ | CODIFICA | DENOMINAZIONE DEL SETTORE |NUMERO| CONTENUTO | | DEL | SCIENTIFICO | DI | DEI | | SETTORE | DISCIPLINARE |MODULI| MODULI | |___________|_________________________________|______|______________| |E05A - E13X| Biochimica - Biologia applicata | 2 | | |E04A - E06A| Fisiologia generale - Fisiologia| | | | | umana | | | |___________|_________________________________|______|______________| | K06X | Bioingegneria elettronica | | PRINCIPI | | I26A | Bioingegneria meccanica | 3 | DI | | I26B | Bioingegneria chimica | |BIOINGEGNERIA | |___________|_________________________________|______|______________| | I03X | Fluidodinamica | 1 | | |___________|_________________________________|______|______________| |I04B - I04C| Macchine a fluido - Sistemi e | | PRINCIPI DI | | | tecnologie energetici | | TERMOFISICA | |I05A - I05B| Fisica tecnica industriale - | 1 | E MACCHINE A | | | Fisica tecnica ambientale | | FLUIDO | |___________|_________________________________|______|______________| | I07X | Meccanica applicata alle macchi-| | MECCANICA DEI| | | ne | | SOLIDI E DEL-| | I08A | Progettazione meccanica e co- | 1 | LE MACCHINE | | | struzione di macchine | | | |___________|_________________________________|______|______________| | I14A | Scienza e tecnologia dei mate- | | MATERIALI | | | li | | BIOCOMPATI- | | I26B | Bioingegneria chimica | 1 | BILI | |___________|_________________________________|______|______________| | I17X | Elettrotecnica | | PRINCIPI E | | I18X | Convertitori, macchine e aziona-| 1 | MACCHINE | | | menti elettrici | | ELETTRICHE | |___________|_________________________________|______|______________| | K01X | Elettronica | 1 | | |___________|_________________________________|______|______________| | K03X | Telecomunicazioni | | | | K05A | Sistemi di elaborazione delle | 2 | | | | informazionii | | | |___________|_________________________________|______|______________| | K04X | Automatica | 1 | | |___________|_________________________________|______|______________| +7 moduli didattici da definire in sede locale. Il presente decreto rettorale sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Bologna, 24 ottobre 1995 Il rettore: ROVERSI-MONACO