AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,   n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche  apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )).
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  della  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici  sorti sulla base dei decreti-legge 29 aprile 1995, n. 141,
e 28 giugno 1995, n. 257". I DD.LL. n. 141/1995  e  n.  257/1995,  di
contenuto  pressoche'  analogo  al  presente  decreto, non sono stati
convertiti in legge per  decorrenza  dei  termini  costituzionali  (i
relativi  comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella ((
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 29 giugno 1995 e  n.
201 del 29 agosto 1995).
   Il comma 3 dell'art. 1 della medesima legge di conversione prevede
che: "Restano altresi' validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti
prodottisi  e i rapporti giuridici sorti sino alla data di entrata in
vigore della presente legge sulla base del  decreto-legge  28  agosto
1995, n. 359".
   Nella  Gazzetta  Ufficiale del 20 novembre 1995 si procedera' alla
ripubblicazione  del  presente  testo  coordinato,  corredato   delle
relative note.
                               Art. 1.
           Conservazione di somme nel bilancio dello Stato
(( 1. Le disponibilita' dei sottoindicati capitoli del             ))
(( bilancio dello Stato per l'anno 1994, non impegnate entro tale  ))
(( anno, possono esserlo nell'anno successivo:                     ))
(( a) Presidenza del Consiglio dei Ministri: capitoli 1141, 1166,  ))
(( 1168, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2020, 2021, 2022,     ))
(( 2032, 2033, 2035, 2036, 2038, 2039, 2057, 2058, 2059, 2060,     ))
(( 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2086, 2087, 2556 e 6274 in  ))
(( conto competenza e capitoli 1204, 2965, 7701 e 7732 in conto    ))
(( residui;                                                        ))
(( b) Ministero del tesoro: capitoli 5045, 5046, 5268              ))
(( e 5871;                                                         ))
(( c) Ministero delle finanze: capitoli 1134, 1139, 3128, 3453 e   ))
(( 3846;                                                           ))
(( d) Ministero di grazia e giustizia: capitoli 1587, 1592, 1598,  ))
(( 2089 e 2094 in conto competenza e capitoli 7004 e 7013 in conto ))
(( residui;                                                        ))
(( e) Ministero della difesa: capitoli 8002 e 8200 in conto        ))
(( residui;                                                        ))
(( f) Ministero della pubblica istruzione: capitolo 1129 in conto  ))
(( competenza ed in conto residui;                                 ))
(( g) Ministero dell'interno: capitoli 1502, 1538, 1549, 1550,     ))
(( 1551, 1552, 1587, 1588, 3165 e 4292 in conto competenza e       ))
(( capitoli 7401 e 7402 in conto residui;                          ))
(( h) Ministero dei lavori pubblici: capitoli 1124, 1136, 3406,    ))
(( 3407, 4101, 4501 in conto competenza e capitoli 7011, 7501,     ))
(( 7504, 7511, 7533, 7538, 7542, 7733, 7735, 7740, 7754, 8404,     ))
(( 8405, 8419, 8422, 8438, 8649, 8650, 8651, 8701, 9050, 9065,     ))
(( 9082, 9083, 9085, 9301, 9419 e 9421 in conto residui;           ))
(( i) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:  ))
(( capitoli 1107 e 1112 in conto competenza e capitoli 7301, 7559, ))
(( 8043 e 8044 in conto residui;                                   ))
(( l) Ministero dei trasporti e della navigazione: capitolo 1567   ))
(( in conto competenza;                                            ))
(( m) Ministero del lavoro e della previdenza sociale: capitoli    ))
(( 1106, 1113 e 4602 in conto competenza e in conto residui, e     ))
(( capitolo 8021 in conto residui;                                 ))
(( n) Ministero del commercio con l'estero: capitoli 1105 e 1611   ))
(( in conto competenza;                                            ))
(( o) Ministero della sanita': capitolo 7010 in conto residui;     ))
(( p) Ministero per i beni culturali e ambientali: capitoli 1083 e ))
(( 1536 in conto competenza;                                       ))
(( q) Ministero dell'ambiente: capitolo 2556 in conto competenza e ))
(( in conto residui;                                               ))
(( r) Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e     ))
(( tecnologica: capitoli 1147, 1151 e 1256 in conto competenza e   ))
(( in conto residui;                                               ))
(( s) Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali:    ))
(( capitoli 1129, 1530, 1533, 1541, 1547, 1573, 1580, 1582, 1594,  ))
(( 1597, 2030, 2040, 2575, 5057, 7200, 7227, 7253, 7290, 7302,     ))
(( 7465 e 7746 in conto competenza e in conto residui.             ))
  2.  Le  somme  autorizzate ai sensi della legge 4 dicembre 1993, n.
508, non impegnate nell'anno 1994 possono esserlo nell'anno 1995.
  3. Le somme non utilizzate entro i termini di cui  all'articolo  8,
comma  2, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, sul capitolo  3816
dello stato di previsione del Ministero delle finanze, possono essere
impegnate fino al 31 dicembre 1995.
  4.  La  spesa  autorizzata  dall'articolo  9  del  decreto-legge 22
dicembre 1994, n. 721, e quelle autorizzate dagli articoli 3, 4, 7  e
8  della  legge  7  agosto  1990,  n.  250,  e  dall'articolo  7  del
decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  27  ottobre  1993,  n. 422, iscritte sui capitoli 1372,
1376, 1378 e 1379 dello stato  di  previsione  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri, non impegnate nell'esercizio di competenza,
sono mantenute  in  bilancio  per  essere  utilizzate  nell'esercizio
successivo.
  5. Per i residui dei sottoindicati capitoli di bilancio dello Stato
non  operano  sino  al  31  dicembre  1995  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 36, primo e terzo comma, del regio decreto  18  novembre
1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni:
    a) Ministero di grazia e giustizia: capitolo 2501;
    b)  Ministero  dell'ambiente:  capitoli  7101,  7103, 7301, 7351,
7406, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706 e 7951.
  6. Le somme iscritte al capitolo 7893 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1994 ed al capitolo 7640 dello  stato
di  previsione  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri per il
medesimo  anno,  non  utilizzate  al  termine  dell'esercizio,   sono
conservate  nel  conto  dei  residui  dell'esercizio  successivo, per
essere trasferite, con decreto del Ministro del tesoro, al  fondo  di
cui  al  comma  5  dell'articolo  19 del decreto legislativo 3 aprile
1993, n. 96, ed  assoggettate  a  ripartizione  secondo  le  medesime
modalita' e procedure.
  7.  Le  somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte relativa alla
cooperazione allo sviluppo, e 9005  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  del  tesoro per l'anno finanziario 1994, non utilizzate al
termine dell'esercizio, sono conservate nel  conto  dei  residui  per
essere   utilizzate   nell'anno   1995,   anche  mediante  variazioni
compensative nel conto dei residui passivi da adottarsi  con  decreti
del Ministro del tesoro.
  8.  Gli  stanziamenti  iscritti  in  bilancio in applicazione della
legge 30 settembre 1993, n. 388, della legge  26  febbraio  1992,  n.
212,  della  legge  6  febbraio 1992, n. 180, e della legge 9 gennaio
1991, n. 19, non utilizzati  al  termine  dell'esercizio  finanziario
1994, possono esserlo nell'esercizio 1995.
  9.  Le  somme  iscritte in bilancio in conto competenza ed in conto
residui ai sensi dell'articolo 127, comma 11,  e  dell'articolo  135,
comma  4,  del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non
impegnate entro l'anno 1994, possono esserlo nell'anno 1995.
  10. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza sul  capitolo
1098  dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno
1994, con le variazioni introdotte dalla legge 23 settembre 1994,  n.
554,  non  impegnate  entro  il  31  dicembre  1994,  possono esserlo
nell'anno 1995.
  11. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  propri
decreti,  le  variazioni  di  bilancio,  anche nel conto dei residui,
occorrenti per l'attuazione del presente decreto.