AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate della legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 aprile 1995, n. 141, e 28 giugno 1995, n. 257". I DD.LL. n. 141/1995 e n. 257/1995, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella (( Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 29 giugno 1995 e n. 201 del 29 agosto 1995). Il comma 3 dell'art. 1 della medesima legge di conversione prevede che: "Restano altresi' validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sino alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359". Nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 1995 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note. Art. 1. Conservazione di somme nel bilancio dello Stato (( 1. Le disponibilita' dei sottoindicati capitoli del )) (( bilancio dello Stato per l'anno 1994, non impegnate entro tale )) (( anno, possono esserlo nell'anno successivo: )) (( a) Presidenza del Consiglio dei Ministri: capitoli 1141, 1166, )) (( 1168, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2020, 2021, 2022, )) (( 2032, 2033, 2035, 2036, 2038, 2039, 2057, 2058, 2059, 2060, )) (( 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2086, 2087, 2556 e 6274 in )) (( conto competenza e capitoli 1204, 2965, 7701 e 7732 in conto )) (( residui; )) (( b) Ministero del tesoro: capitoli 5045, 5046, 5268 )) (( e 5871; )) (( c) Ministero delle finanze: capitoli 1134, 1139, 3128, 3453 e )) (( 3846; )) (( d) Ministero di grazia e giustizia: capitoli 1587, 1592, 1598, )) (( 2089 e 2094 in conto competenza e capitoli 7004 e 7013 in conto )) (( residui; )) (( e) Ministero della difesa: capitoli 8002 e 8200 in conto )) (( residui; )) (( f) Ministero della pubblica istruzione: capitolo 1129 in conto )) (( competenza ed in conto residui; )) (( g) Ministero dell'interno: capitoli 1502, 1538, 1549, 1550, )) (( 1551, 1552, 1587, 1588, 3165 e 4292 in conto competenza e )) (( capitoli 7401 e 7402 in conto residui; )) (( h) Ministero dei lavori pubblici: capitoli 1124, 1136, 3406, )) (( 3407, 4101, 4501 in conto competenza e capitoli 7011, 7501, )) (( 7504, 7511, 7533, 7538, 7542, 7733, 7735, 7740, 7754, 8404, )) (( 8405, 8419, 8422, 8438, 8649, 8650, 8651, 8701, 9050, 9065, )) (( 9082, 9083, 9085, 9301, 9419 e 9421 in conto residui; )) (( i) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: )) (( capitoli 1107 e 1112 in conto competenza e capitoli 7301, 7559, )) (( 8043 e 8044 in conto residui; )) (( l) Ministero dei trasporti e della navigazione: capitolo 1567 )) (( in conto competenza; )) (( m) Ministero del lavoro e della previdenza sociale: capitoli )) (( 1106, 1113 e 4602 in conto competenza e in conto residui, e )) (( capitolo 8021 in conto residui; )) (( n) Ministero del commercio con l'estero: capitoli 1105 e 1611 )) (( in conto competenza; )) (( o) Ministero della sanita': capitolo 7010 in conto residui; )) (( p) Ministero per i beni culturali e ambientali: capitoli 1083 e )) (( 1536 in conto competenza; )) (( q) Ministero dell'ambiente: capitolo 2556 in conto competenza e )) (( in conto residui; )) (( r) Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e )) (( tecnologica: capitoli 1147, 1151 e 1256 in conto competenza e )) (( in conto residui; )) (( s) Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali: )) (( capitoli 1129, 1530, 1533, 1541, 1547, 1573, 1580, 1582, 1594, )) (( 1597, 2030, 2040, 2575, 5057, 7200, 7227, 7253, 7290, 7302, )) (( 7465 e 7746 in conto competenza e in conto residui. )) 2. Le somme autorizzate ai sensi della legge 4 dicembre 1993, n. 508, non impegnate nell'anno 1994 possono esserlo nell'anno 1995. 3. Le somme non utilizzate entro i termini di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, sul capitolo 3816 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, possono essere impegnate fino al 31 dicembre 1995. 4. La spesa autorizzata dall'articolo 9 del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 721, e quelle autorizzate dagli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, iscritte sui capitoli 1372, 1376, 1378 e 1379 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non impegnate nell'esercizio di competenza, sono mantenute in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo. 5. Per i residui dei sottoindicati capitoli di bilancio dello Stato non operano sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni di cui all'articolo 36, primo e terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni: a) Ministero di grazia e giustizia: capitolo 2501; b) Ministero dell'ambiente: capitoli 7101, 7103, 7301, 7351, 7406, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706 e 7951. 6. Le somme iscritte al capitolo 7893 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 ed al capitolo 7640 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il medesimo anno, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui dell'esercizio successivo, per essere trasferite, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed assoggettate a ripartizione secondo le medesime modalita' e procedure. 7. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte relativa alla cooperazione allo sviluppo, e 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'anno 1995, anche mediante variazioni compensative nel conto dei residui passivi da adottarsi con decreti del Ministro del tesoro. 8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio in applicazione della legge 30 settembre 1993, n. 388, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, della legge 6 febbraio 1992, n. 180, e della legge 9 gennaio 1991, n. 19, non utilizzati al termine dell'esercizio finanziario 1994, possono esserlo nell'esercizio 1995. 9. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza ed in conto residui ai sensi dell'articolo 127, comma 11, e dell'articolo 135, comma 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non impegnate entro l'anno 1994, possono esserlo nell'anno 1995. 10. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza sul capitolo 1098 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1994, con le variazioni introdotte dalla legge 23 settembre 1994, n. 554, non impegnate entro il 31 dicembre 1994, possono esserlo nell'anno 1995. 11. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, occorrenti per l'attuazione del presente decreto.