AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Modifiche alla disciplina dell'accertamento con adesione per anni pregressi (( 1. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, )) (( n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 )) (( novembre 1994, n. 656, come modificato dall'articolo 41 )) (( del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con )) (( modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate )) (( le seguenti modificazioni: )) (( a) nel comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: )) (( "Sulle maggiori imposte non sono dovuti interessi e le sanzioni )) (( sono applicabili nella misura di un ottavo del minimo dovuto"; )) (( b) nel comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito dal )) (( seguente: "La definizione non puo' essere effettuata se, )) (( entro il 20 maggio 1995, e' stato notificato processo verbale )) (( di constatazione con esito positivo ai fini delle imposte sul )) (( reddito o dell'imposta sul valore aggiunto o notificato avviso )) (( di accertamento, ad eccezione degli avvisi di accertamento )) (( di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della )) (( Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive )) (( modificazioni, relativi a redditi oggetto dell'accertamento con )) (( adesione, a condizione che il contribuente versi entro il )) (( 15 dicembre 1995 le somme derivanti dall'accertamento )) (( parziale"; )) (( c) dopo il comma 2-quater, sono aggiunti i seguenti: )) (( "2-quinquies. Le maggiori imposte contenute )) (( complessivamente nelle proposte di accertamento con adesione )) (( sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte )) (( eccedente l'importo di lire 5 milioni per le persone fisiche e )) (( l'importo )) (( di lire 10 milioni per gli altri soggetti. Qualora gli importi )) (( da versare complessivamente per la definizione )) (( dell'accertamento con adesione di cui al presente articolo )) (( eccedano, per le persone fisiche, la somma di lire 5 milioni e, )) (( per gli altri soggetti, la somma di lire 10 milioni, gli )) (( importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari )) (( importo, entro )) (( il 31 marzo 1996 ed entro il 30 settembre 1996, maggiorati )) (( degli interessi legali a decorrere dal 15 dicembre 1995. )) (( 2-sexies. La definizione dell'accertamento con adesione )) (( del contribuente comporta il pagamento delle imposte liquidate )) (( secondo i criteri indicati all'articolo 3 del decreto del )) (( Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177, e, )) (( limitatamente a ciascuna annualita' definita, rende definitiva )) (( la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione )) (( con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni )) (( indicate dal contribuente o all'applicabilita' di esclusioni, )) (( salvi gli effetti di cui al comma 2-bis. )) (( 2-septies. Se il riporto delle perdite di impresa di cui )) (( all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della )) (( Repubblica 13 aprile 1995, n. 177, riguarda periodi d'imposta )) (( per i quali l'accertamento con adesione per anni pregressi non )) (( e' intervenuto, il recupero della differenza di imposta dovuta )) (( comporta applicazione delle sanzioni ridotte nella misura )) (( prevista dal comma 5 dell'articolo 2-bis senza )) (( applicazione di interessi. )) (( 2-octies. L'accertamento con adesione per anni pregressi )) (( non rileva ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di )) (( imprese e di arti e professioni. )) (( 2-nonies. Qualora l'accertamento con adesione per anni )) (( pregressi sia definito ai sensi del comma 2-quinquies, )) (( l'omesso versamento nei termini delle rate scadenti al 31 marzo )) (( e al 30 settembre 1996 non determina l'inefficacia )) (( dell'accertamento con adesione; per il recupero delle somme non )) (( corrisposte alle predette scadenze si applicano le )) (( disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente )) (( della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive )) (( modificazioni, e sono altresi' dovuti una soprattassa pari al )) (( 40 per cento delle somme non versate, ridotta alla meta' in )) (( caso di versamento eseguito entro i dieci giorni successivi )) (( alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Il versamento )) (( degli importi da effettuare entro il 15 dicembre 1995 rende )) (( applicabili le disposizioni dell'articolo 8, comma 2, del )) (( decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177, )) (( e la comunicazione di cui all'articolo 6, comma 3, dello stesso )) (( decreto va effettuata entro i quindici giorni successivi al )) (( predetto versamento". )) (( 1-bis. All'articolo 20, comma 3, della legge 23 dicembre )) (( 1994, n. 724, le parole da: "con decreto del Ministro del )) (( lavoro" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle )) (( seguenti: "limitatamente alle dichiarazioni presentate entro il )) (( 30 settembre 1994, l'accertamento con adesione rileva, ai fini )) (( dei contributi previdenziali dovuti all'INPS, nella )) (( misura del 60 per cento. Nel caso in cui il maggior reddito )) (( derivante dall'adesione al concordato non superi il minimale )) (( reddituale per il calcolo dei contributi dovuti, nessuna somma )) (( e' dovuta a fini previdenziali; negli altri casi il contributo )) (( e' calcolato sulla differenza". )) 2. Le somme, eventualmente gia' versate, a titolo di interessi, per la definizione dell'accertamento con adesione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, sono portate in diminuzione delle restanti somme da versare, ovvero sono rimborsate dall'ufficio competente entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'apposita istanza, prodotta dai soggetti interessati, alla quale deve essere allegata copia dell'attestato dell'avvenuto pagamento. I rimborsi sono imputati ai capitoli 3500 e 3501 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1995 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, ai fini, rispettivamente, delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. 3. Sulle somme dovute all'Istituto nazionale per la previdenza sociale ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non trovano applicazione le sanzioni civili regolate dall'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48. 4. Nell'articolo 20, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: "per il 1995" sono soppresse. (( 4-bis. Al comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 )) (( settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla )) (( legge 30 novembre 1994, n. 656, le parole: "di cui agli )) (( articoli da 1 a 4" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli )) (( articoli 1, comma 1, 2, comma 3, 3 e 4". )) (( 4-ter. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto del )) (( Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177, e' )) (( sostituito dal seguente: )) (( "2. L'intervenuta definizione dell'accertamento con adesione )) (( mediante pagamento delle somme dovute costituisce titolo ai )) (( fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 5 )) (( dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 settembre 1994, )) (( n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre )) (( 1994, n. 656, ed inibisce, a decorrere dalla data del pagamento )) (( e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le )) (( disposizioni del codice penale e del codice di procedura )) (( penale, limitatamente all'attivita' di impresa e di lavoro )) (( autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33 e )) (( 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre )) (( 1973, n. 600, e degli articoli 51, 52, 53 e 55 del decreto del )) (( Presidente della Repubblica )) (( 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. )) (( L'inibizione dell'esercizio dei poteri previsti dalle norme )) (( citate e' )) (( opponibile dal contribuente mediante esibizione degli attestati )) (( di versamento e dell'atto di adesione in possesso del )) (( contribuente stesso". )) (( 4-quater. Le disposizioni introdotte dal comma 4-ter )) (( possono essere modificate con decreto del Presidente della )) (( Repubblica secondo le modalita' di cui all'articolo 17 della )) (( legge 23 agosto 1988, n. 400. ))
Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 564/1994 (Disposizioni urgenti in materia fiscale), come modificato dal D.L. n. 41/1995 e dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 3 (Accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi). - 1. La definizione di cui all'art. 2-bis del presente decreto, limitatamente alle dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 1994, puo' essere effettuata mediante accettazione degli importi proposti dagli uffici anche sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria che tengono conto, per ciascuna categoria economica, della distribuzione dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi e di redditivita' risultanti dalle dichiarazioni. Sulle maggiori imposte non sono dovuti interessi e le sanzioni sono applicabili nella misura di un ottavo del minimo dovuto. La definizione non puo' essere effettuata se, entro il 20 maggio 1995, e' stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo ai fini delle imposte sul reddito o dell'imposta sul valore aggiunto o notificato avviso di accertamento, ad eccezione degli avvisi di accertamento di cui all'art. 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni (v. appresso, n.d.r.), relativi a redditi oggetto dell'accertamento con adesione, a condizione che il contribuente versi entro il 15 dicembre 1995 le somme derivanti dall'accertamento parziale. 2. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del comma 1, nonche' le modalita' di pagamento, anche rateizzato, da effettuare comunque entro il 15 dicembre 1995. 2-bis. Sono salvi gli effetti della liquidazione delle imposte in base all'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con esclusione di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, nonche' gli effetti derivanti dal controllo formale delle dichiarazioni IVA ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; tuttavia le variazioni dei dati dichiarati non esplicano efficacia ai fini del computo della maggiore imposta dovuta in base all'accertamento con adesione per anni pregressi. L'accertamento con adesione previsto dal presente articolo non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. 2-ter. I soggetti residenti o aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, a condizione che venga presentata la dichiarazione di cui all'art. 6, comma 12, del predetto decreto-legge, possono effettuare il pagamento delle somme dovute in virtu' dell'accertamento con adesione di cui al presente articolo in due rate di pari importo, di cui la prima da versare entro i termini previsti nel regolamento indicato al comma 2, e la seconda, senza interessi, entro i sei mesi successivi. 2-quater. Ai fini dell'applicabilita' dei criteri di accertamento con adesione di cui al comma 1, le disposizioni di detto comma vanno interpretate nel senso che le elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria sono effettuate tenuto conto, ai fini della distribuzione dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi, dei soggetti che hanno esposto in dichiarazione ricavi o compensi non superiori all'importo indicato nell'art. 2435-bis, primo comma, lettera b), del codice civile. 2-quinquies. Le maggiori imposte contenute complessivamente nelle proposte di accertamento con adesione sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte eccedente l'importo di lire 5 milioni per le persone fisiche e l'importo di 10 milioni per gli altri soggetti. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione dell'accertamento con adesione di cui al presente articolo eccedano, per le persone fisiche, la somma di lire 5 milioni e, per gli altri soggetti, la somma di lire 10 milioni, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 31 marzo 1996 ed entro il 30 settembre 1996, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 15 dicembre 1995. 2-sexies. La definizione dell'accertamento con adesione del contribuente comporta il pagamento delle imposte liquidate secondo i criteri indicati all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177, e, limitatamente a ciascuna annualita' definita, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilita' di esclusioni, salvi gli effetti di cui al comma 2-bis. 2-septies. Se il riporto delle perdite di impresa di cui all'art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177, riguarda periodi d'imposta per i quali l'accertamento con adesione per anni pregressi non e' intervenuto, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta delle sanzioni ridotte nella misura prevista dal comma 5 dell'art. 2-bis senza applicazione di interessi. 2-octies. L'accertamento con adesione per anni pregressi non rileva ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni. 2-nonies. Qualora l'accertamento con adesione per anni pregressi sia definito ai sensi del comma 2- quinquies, l'omesso versamento nei termini delle rate scadenti al 31 marzo e al 30 settembre 1996 non determina l'inefficacia dell'accertamento con adesione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si applicano le disposizioni dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresi' dovuti una soprattassa pari al 40 per cento delle somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito entro i dieci giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Il versamento degli importi da effettuare entro il 15 dicembre 1995 rende applicabili le disposizioni dell'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177, e la comunicazione di cui all'art. 6, comma 3, dello stesso decreto va effettuata entro i quindici giorni successivi al predetto versamento". - Si riporta il testo dell'art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi: "Art. 41-bis (Accertamento parziale). - 1. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'art. 43, gli uffici delle imposte, qualora, dalle segnalazioni effettuate dal Centro informativo delle imposte dirette, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parziale dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, compresi i redditi da partecipazioni in societa', associazioni ed imprese di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili. Non si applica la disposizione dell'art. 44. 2. (Abrogato dall'art. 62-quinquies del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)". - Si riporta il testo dell'art. 3 del regolamento recante norme per l'esecuzione dell'art. 3 del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 656, relativamente all'attivazione dell'accertamento con adesione del contribuente per gli anni pregressi al 30 settembre 1994, adottato con D.P.R. n. 177/1995: "Art. 3 (Determinazione della maggior imposta per il calcolo degli importi dovuti dai contribuenti). - 1. Il maggior ricavo determinato ai sensi dell'art. 2 costituisce base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. 2. La societa' concessionaria del sistema informativo del Ministero delle finanze, per ciascun contribuente, distintamente per ciascuna annualita', calcola le maggiori imposte dovute: a) ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolando la differenza tra l'imposta gravante sul reddito imponibile dichiarato e quella determinata sul reddito imponibile calcolato incrementando il reddito imponibile dichiarato del maggior reddito determinato con il procedimento indicato nell'art. 2, tenuto conto della irrilevanza delle perdite di cui all'art. 8, comma 3; b) ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, calcolando un importo pari al trentasei per cento del maggior reddito, calcolato con il procedimento indicato nell'art. 2, tenuto conto della irrilevanza delle perdite di cui all'art. 8, comma 3; c) ai fini dell'imposta locale sui redditi, calcolando un importo pari al sedici virgola due per cento del maggior reddito di specie determinato con il procedimento indicato nell'art. 2; d) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, applicando al maggior imponibile, determinato con il procedimento indicato nell'art. 2, l'aliquota media data dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili ed il volume d'affari dichiarati. 3. Le persone fisiche che percepiscono redditi prodotti in forma associata ai sensi dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono definire tali redditi, sulla base della definizione accettata dalla societa' versando le somme dovute ai sensi della lettera a) del comma 2". - Si riporta il testo dell'art. 8 del citato D.P.R. n. 177/1995, come modificato dal presente decreto: "Art. 8 (Effetti dell'adesione). - 1. L'accertamento con adesione non e' revocabile ne' soggetto ad impugnazione e non e' integrabile o modificabile da parte dell'ufficio. 2. L'intervenuta definizione dell'accertamento con adesione mediante pagamento delle somme dovute costituisce titolo ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 5 dell'art. 2-bis del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 settembre 1994, n. 656 (v. appresso, n.d.r.), ed inibisce, a decorrere dalla data del pagamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attivita' di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (v. appresso, n.d.r. ), e degli articoli 51, 52, 53 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (v. appresso, n.d.r.). L'inibizione dell'esercizio dei poteri previsti dalle norme citate e' opponibile dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di adesione in possesso del contribuente stesso. 3. L'accertamento con adesione del contribuente dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. E' pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite". - Si riporta il testo dell'art. 14 del D.P.R. n. 602/1972, recante disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi: "Art. 14 (Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo). - Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli: a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base alle dichiarazioni ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni allegate alle dichiarazioni; b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi; c) i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari determinati dall'ufficio in base alle risultanze catastali; d) i relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie". - Si riporta il testo dell'art. 20 della legge n. 724/1994 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dal presente decreto: "Art. 20 (Interventi in materia di occupazione e mercato del lavoro). - 1. L'accertamento definito con adesione ai sensi degli articoli 2-bis e 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, rileva ai fini dei contributi previdenziali dovuti all'INPS, nei casi in cui l'IRPEF costituisce base di riferimento ai fini dei versamenti contributivi. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le parti sociali, le somme derivanti all'INPS dall'accertamento definitivo per adesione di cui al comma 1, valutate in lire 1.050 miliardi, sono utilizzate, sulla base delle somme effettivamente introitate, per interventi in materia di occupazione e mercato del lavoro definiti dalla vigente normativa fino alla concorrenza di lire 1.000 miliardi. A tal fine e' istituita nell'ambito del bilancio INPS apposita evidenziazione contabile. 3. Tenuto conto dell'esigenza di assicurare ai fini dell'invarianza del gettito un adeguato numero di accertamenti con adesione ai sensi degli articoli 2-bis e 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, limitatamente alle dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 1994, l'accertamento con adesione rileva, ai fini dei contributi previdenziali dovuti all'INPS, nella misura del 60 per cento. Nel caso in cui il maggior reddito derivante dall'adesione al concordato non superi il minimale reddituale per il calcolo dei conributi dovuti, nessuna somma e' dovuta a fini previdenziali; negli altri casi il contributo e' calcolato sulla differenza". - Si riporta il testo dell'art. 4 del D.L. n. 536/1987, recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS: "Art. 4. - 1. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti al pagamento di una somma aggiuntiva a titolo di sanzione civile in ragione d'anno, di importo pari: a) al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, ulteriormente maggiorato di cinque punti, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare e' rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie; b) al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisdizionali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreche' il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori; c) al 50 per cento dei contributi o premi in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, la somma aggiuntiva e' pari a quella di cui alla lettera a), sempreche' il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori. 2. La somma aggiuntiva non puo' superare un importo pari a due volte quello dei contributi o premi omessi o tardivamente versati. I soggetti tenuti al pagamento della somma aggiuntiva nella misura massima sono altresi' tenuti al pagamento degli interessi di legge sul debito complessivo a decorrere dal giorno successivo all'insorgenza dell'obbligo della somma aggiuntiva nella predetta misura massima. Restano ferme le sanzioni amministrative e penali. 3. Nelle ipotesi di procedure concorsuali, in caso di pagamento integrale dei contributi e spese, la somma aggiuntiva puo' essere ridotta ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi di legge, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori. 4. I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 5. In caso di omesso o ritardato versamento dei contributi o premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro la somma aggiuntiva e' ridotta fino ad un tasso non inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori, qualora il ritardo o l'omissione siano connessi alla documentata ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione. 6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai contributi o premi relativi a periodi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto per i quali non sia stato effettuato il pagamento delle somme aggiuntive. Per i soggetti che abbiano provveduto, ancorche' in ritardo, al pagamento dei contributi o premi relativi a periodi contributivi scaduti entro il 30 novembre 1987 e non abbiano pagato le somme aggiuntive, ovvero vi provvedano entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la somma aggiuntiva e' dovuta nella misura degli interessi previsti dagli accordi interbancari di cui all'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, entro il limite massimo del 100 per cento dei contributi o premi. 7. La regolarizzazione puo' avvenire altresi', previa domanda da presentarsi, per quanti non vi abbiano provveduto entro il 30 novembre 1987, a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in tre rate bimestrali eguali e consecutive, di cui la prima entro il 31 gennaio 1988. In tale caso la somma aggiutiva e' dovuta nella misura degli interessi, maggiorati di tre punti, previsti dagli accordi interbancari di cui all'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, entro il limite massimo del 100 per cento dei contributi o premi. Per il periodo di pagamento rateale non sono dovuti interessi o somme aggiuntive. Il mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio di cui al presente comma. Per la regolarizzazione delle posizioni debitorie relative ai contributi agricoli unificati si osservano le modalita' stabilite dall'ente impositore. 8. La regolarizzazione estingue il reato e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all'art. 51 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonche' all'art. 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese legali e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali. In caso di regolarizzazione non si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 11, ed all'art. 3, comma 1. 8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 trovano applicazione anche nei confronti dei soggetti che, non avendo provveduto al pagamento ovvero a presentare la domanda di rateazione entro i termini ivi previsti, vi provvedano entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il pagamento rateale deve essere effettuato in due rate bimestrali uguali e consecutive, di cui la prima entro il 31 marzo 1988. 9. I datori di lavoro che abbiano tardivamente effettuato all'Istituto nazionale della previdenza sociale la comunicazione prevista dall'art. 8, comma 1, terzo capoverso, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, o che la effettuino entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono esonerati dall'obbligazione per la sanzione amministrativa prevista dal presente articolo. 10. Le disposizioni concernenti la sanzione amministrativa di cui all'art. 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, nel testo modificato dall'art. 3 della legge 31 marzo 1979, n. 92, si applicano anche nei casi di incompleta, inesatta, omessa o ritardata presentazione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo delle denunce contributive mensili e delle denunce trimestrali dei lavoratori occupati. 11. Le regolarizzazioni contributive effettuate ai sensi dell'art. 23-quater del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e dall'art. 2, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono convalidate anche se riguardano solo una parte del debito per contributi o premi. In tale ipotesi sul residuo debito sono applicate le somme aggiuntive nella misura stabilita nei commi 6 e 7, sempreche' il versamento sia effettuato entro i termini di cui ai commi 6 e 7. 12. Per le imprese che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovino in stato di amministrazione controllata o amministrazione straordinaria, il termine per la regolarizzazione della posizione debitoria e' differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello della cessazione dell'amministrazione controllata o straordinaria. 13. Per le imprese che si trovino sottoposte a procedura concorsuale, la regolarizzazione della posizione debitoria e' efficace ai fini della riduzione delle somme aggiuntive, quando sia effettuata nel rispetto dell'ordine di cui all'art. 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 14. Per i coltivatori diretti, i mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, gli artigiani e gli esercenti attivita' commerciali, che non abbiano ottemperato all'obbligo di iscrizione presso le rispettive commissioni, le disposizioni di cui ai commi 6 e seguenti del presente articolo si applicano purche' la denuncia pervenga entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la relativa regolarizzazione avvenga entro i termini fissati dagli enti impositori. 15. Le sanzioni previste dall'art. 26, penultimo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, dagli articoli 6, comma 11-ter, e 8, comma 1, quarto capoverso, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, dall'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, non si applicano a coloro che abbiano denunciato o denuncino la percezione non dovuta della pensione sociale, dell'integrazione al trattamento minimo, della pensione di invalidita', ovvero le omissioni di cui al predetto art. 40, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano anche nei casi di omissione accertate entro il termine medesimo". - Si riporta il testo dell'art. 2-bis del D.L. n. 564/1994, gia' citato, come modificato dal presente decreto: "Art. 2-bis (Accertamento con adesione del contribuente ai fini delle imposte sul reddito e dell'IVA). - 1. Ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, la rettifica delle dichiarazioni puo' essere definita, con unico atto, in contraddittorio e con adesione del contribuente, a norma delle disposizioni seguenti. 2. La definizione non e' ammessa quando sulla base degli elementi, dati e notizie a conoscenza dell'ufficio e' configurabile l'obbligo di denunzia all'autorita' giudiziaria per i reati di cui agli articoli 1, comma 1, 2, comma 3, 3 e 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni. Tale disposizione si applica anche quando per i medesimi reati risulta essere stato presentato rapporto dalla Guardia di finanza o risulta essere stata avviata l'azione penale. 3. La definizione ha per oggetto l'esistenza, la stima, l'inerenza e l'imputazione a periodo dei componenti positivi e negativi del reddito di impresa o di lavoro autonomo ed ha effetto anche per l'imposta sul valore aggiunto. Qualora sia stato notificato avviso di rettifica, ai fini di tale ultima imposta il contribuente puo' richiedere la definizione, anche parziale nel caso in cui ricorrano le fattispecie previste dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, e successive modificazioni, e dal relativo decreto ministeriale di attuazione del 1 settembre 1931, la quale ha effetto, con unico atto ai sensi del comma 1 e del presente comma, anche ai fini delle imposte sul reddito. L'imposta sul valore aggiunto viene liquidata sui maggiori imponibili con l'aliquota media del contribuente, a meno che questi effettui esclusivamente operazioni esenti. 4. Per la definizione il contribuente si puo' fare rappresentare con procura speciale non autenticata. La definizione si perfeziona con il pagamento delle maggiori somme dovute per effetto dell'adesione, che sono versate in base alle norme sull'autoliquidazione. 5. L'accertamento definito con adesione non e' soggetto ad impugnazione, non e' integrabile o modificabile da parte dell'ufficio e non rileva ai fini penali ed extratributari, compreso il contributo per il Servizio sanitario nazionale. A seguito di definizione mediante adesione del contribuente, le sanzioni per infedele dichiarazione, le sanzioni inerenti ad adempimenti relativi al periodo di imposta a cui si riferiscono le dichiarazioni definite e ogni altra sanzione connessa con irregolarita' o omissioni rilevabili dalle dichiarazioni stesse sono applicabili nella misura di un quarto del minimo. 6. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni necessarie: a) per l'individuazione degli uffici competenti, in attesa della istituzione degli uffici delle entrate, e per la loro organizzazione, secondo criteri di efficienza e di trasparenza; b) per la determinazione delle modalita' di accertamento con adesione basate su parametri oggettivi, coefficienti presuntivi e studi di settore nonche' delle modalita' e dei termini per il pagamento delle somme dovute per effetto dell'adesione. 7. Cessano di avere efficacia le norme in materia di determinazione delle quote di capacita' operativa degli uffici delle entrate e della Guardia di finanza, da destinare ai controlli dei contribuenti che abbiano dichiarato un reddito di ammontare inferiore al contributo diretto lavorativo, di cui al comma 1, dell'art. 62- sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. 8. I contribuenti che aderiscono all'accertamento di cui al presente articolo non sono tenuti ai fini fiscali alla conservazione delle scritture e dei documenti contabili relativi all'esercizio oggetto dell'accertamento, con la sola esclusione dei registri IVA. 9. Per l'anno 1994, il termine per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 11, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, con i quali sono determinati i coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi, e' fissato al 15 dicembre 1994". - Si riporta il testo degli articoli 32, 33 e 38 del D.P.R. n. 600/1973, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi: "Art. 32 (Poteri degli uffici). - Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono: 1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma del successivo art. 33; 2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente alle operazioni annotate nei conti, la cui copia sia stata acquisita a norma del numero 7), o rilevate a norma dell'art. 33, secondo e terzo comma. I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresi' posti come ricavi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario, i prelevamenti annotati negli stessi conti e non risultanti dalle scritture contabili. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale; 3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, compresi i documenti di cui al successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del titolo III puo' essere richiesta anche l'esibizione dei bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle disposizioni tributarie. L'ufficio puo' estrarne copia ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso; 4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, con invito a restituirli compilati e firmati; 5) richiedere agli organi e alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle societa' ed enti di assicurazione ed alle societa' ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, ovvero attivita' di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle societa' ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica, agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del numero 7), all'amministrazione postale, alle aziende e istituti di credito, per quanto riguarda i rapporti con i clienti inerenti o connessi all'attivita' di raccolta del risparmio o all'esercizio del credito effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1958, n. 141; 6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con l'attestazione di conformita' all'originale, devono essere rilasciate gratuitamente; 7) richiedere, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti e all'amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito ed ai buoni postali fruttiferi, copia dei conti intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti, comprese le garanzie prestate da terzi; ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi agli stessi conti possono essere richiesti con l'invio alle aziende e istituti di credito e all'amministrazione postale di questionari redatti su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente; 8) richiedere ai soggetti indicati nell'art. 13 dati, notizie e documenti relativi ad attivita' svolte in un determinato periodo d'imposta nei confronti di clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo nominativamente indicati; 8-bis) invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi. Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo devono essere notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla data di notifica decorre il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento, che non puo' essere inferiore a quindici giorni, ovvero per il caso di cui al n. 7) a sessanta giorni. Il termine puo' essere prorogato per un periodo di trenta giorni su istanza dell'azienda o istituto di credito, per giustificati motivi, dal competente ispettore compartimentale". "Art. 33 (Accessi, ispezioni e verifiche). - Per la esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Gli uffici delle imposte hanno facolta' di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso le aziende e istituti di credito e l'amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relative ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del n. 7) dello stesso art. 32 e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo e allo scopo di rilevare direttamente la completezza o la esattezza, allorche' l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, dei dati e notizie contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con la azienda o istituto di credito o l'amministrazione postale. La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici secondo le norme e con le facolta' di cui all'art. 32 e al precedente comma. Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria in relazione alle norme che disciplinano il segreto, utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria. Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della Guardia di finanza con quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche tra la direzione generale delle imposte dirette e il comando generale della Guardia di finanza e, nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e comandi territoriali. Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si devono dare immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la comunicazione puo' richiedere all'organo che sta eseguendo la ispezione o la verifica l'esecuzione di specifici controlli e l'acquisizione di specifici elementi e deve trasmettere i risultati dei controlli eventualmente gia' eseguiti o gli elementi eventualmente gia' acquisiti, utili ai fini dell'accertamento. Al termine delle ispezioni e delle verifiche l'ufficio o il comando che li ha eseguiti deve comunicare gli elementi acquisiti agli organi richiedenti. Gli accessi presso le aziende e istituti di credito e l'amministrazione postale debbono essere eseguiti, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, dal comandante di zona, da funzionari dell'amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di esse e' data immediata notizia a cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalita' di esecuzione degli accessi con particolare riferimento al numero massimo dei funzionari e degli ufficiali da impegnare per ogni accesso; al rilascio e alle caratteristiche dei documenti di riconoscimento e di autorizzazione; alle condizioni di tempo, che non devono coincidere con gli orari di sportello aperto al pubblico, in cui gli accessi possono essere espletati e alla redazione dei processi verbali". "Art. 38 (Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche). - L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni d'imposta indicate nella dichiarazione. La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, ma con riferimento analitico ai redditi delle varie categorie di cui all'art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. L'incompletezza, la falsita' e l'inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito nell'art. 39, possono essere desunte dalla dichiarazione stessa e dai relativi allegati, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all'articolo precedente anche sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e concordanti. L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'art. 39, puo', in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita' in base alle quali l'ufficio puo' determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacita' contributiva individuati con lo stesso decreto quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o piu' periodi di imposta. Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui e' stata effettuata e nei cinque precedenti. Il contribuente ha facolta' di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente e' costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entita' di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione. Dal reddito complessivo determinato sinteticamente non sono deducibili gli oneri di cui all'art. 10 del decreto indicato nel secondo comma. Agli effetti dell'imposta locale sui redditi il maggior reddito accertato sinteticamente e' considerato reddito di capitale salva la facolta' del contribuente di provarne l'appartenenza ad altre categorie di redditi". - Si riporta il testo degli articoli 51, 52, 53 e 55 del D.P.R. n. 633/1972, recante l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto: "Art. 51 (Attribuzioni e poteri degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto). - Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto controllano le dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai contribuenti, ne rilevano l'eventuale omissione e provvedono all'accertamento e alla riscossione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla fatturazione e registrazione delle operazioni e alla tenuta della contabilita' e degli altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse e alla presentazione del rapporto all'autorita' giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente. Il controllo delle dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze che tengano anche conto della capacita' operativa degli uffici stessi. Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono: 1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche ai sensi dell'art. 52; 2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso di scritturazione, o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti anche relativamente alle operazioni annotate nei conti, la cui copia sia stata acquisita a norma del numero 7) del presente comma, ovvero rilevate a norma dell'art. 52, ultimo comma, o dell'art. 63, primo comma. I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti si considerano effettuati all'aliquota in prevalenza rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'art. 52; 3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e professioni, con invito a restituirli compilati e firmati, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento, anche nei confronti di loro clienti e fornitori; 4) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, documenti e fatture relativi a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni informazione relativa alle operazioni stesse; 5) richiedere agli organi e alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle societa' ed enti di assicurazione ed alle societa' ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, ovvero attivita' di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle societa' ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica e agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7), all'amministrazione postale, alle aziende e istituti di credito, per quanto riguarda i rapporti con i clienti inerenti o connessi all'attivita' di raccolta del risparmio e all'esercizio del credito effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1938, n. 141; 6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali; 7) richiedere, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli affari ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti e all'amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito e ai buoni postali fruttiferi, copia dei conti intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti comprese le garanzie prestate da terzi; ulteriori dati e notizie di carattere specifico relativi agli stessi conti possono essere richiesti - negli stessi casi e con le medesime modalita' - con l'invio alle aziende e istituti di credito e all'amministrazione postale di questionari redatti su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente. Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma devono essere fatti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento fissando per l'adempimento un termine non inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di cui al n. 7), non inferiore a sessanta giorni. Il termine puo' essere prorogato per un periodo di trenta giorni su istanza dell'azienda o istituto di credito, per giustificati motivi dal competente ispettore compartimentale. Si applicano le disposizioni dell'art. 52 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni". "Art. 52 (Accessi, ispezioni e verifiche). - Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso di impiegati dell'amministrazione finanziaria nei locali destinati all'esercizio di attivita' commerciali, agricole, artistiche o professionali per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta e per la repressione dell'evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono l'accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono. Tuttavia per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione, e' necessaria anche l'autorizzazione del procuratore della Repubblica. In ogni caso, l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovra' essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato. L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma puo' essere eseguito, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni. E' in ogni caso necessaria l'autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell'autorita' giudiziaria piu' vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali e' eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui all'art. 103 del codice di procedura penale. L'ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture che si trovano nei locali, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie. I libri, registri, scritture e documenti di cui e' rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione. Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di averne copia. I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se non e' possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonche' in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti adibiti al trasporto per conto di terzi. In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facolta' di provvedere con mezzi propri all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale. Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l'attestazione non e' esibita e se il soggetto che l'ha rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del quinto comma. Gli uffici della imposta sul valore aggiunto hanno facolta' di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 51 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso le aziende e istituti di credito e l'amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relativi ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del n. 7) dello stesso art. 51 e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o la esattezza dei dati e notizie, allorche' l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con le aziende e istituti di credito e l'amministrazione postale. Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni". "Art. 53 (Presunzioni di cessione e di acquisto). - Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attivita', comprese le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi o depositi dell'impresa, ne' presso suoi rappresentanti, salvo che sia dimostrato che i beni stessi: a) sono stati utilizzati per la produzione, perduti o distrutti; b) sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito o comodato o in dipendenza di contratti estimatori o di contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o altro titolo non traslativo della proprieta'. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' con le quali devono essere effettuate: a) la donazione dei beni ad enti di beneficenza; b) la distruzione dei beni. Le sedi secondarie, filiali o succursali devono risultare dalla iscrizione alla camera di commercio o da altro pubblico registro; le dipendenze, gli stabilimenti, i negozi e i depositi devono essere stati indicati a norma dell'art. 35 o del primo comma dell'art. 81. La rappresentanza deve risultare da atto pubblico, da scrittura privata registrata o da lettera annotata in apposito registro, in data anteriore a quella in cui e' avvenuto il passaggio dei beni, presso l'ufficio competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato. La consegna dei beni a terzi, di cui alla lettera b), deve risultare dal libro giornale o da altro libro tenuto a norma del codice civile o da apposito registro tenuto in conformita' all'art. 39 del presente decreto, ovvero da altro documento canservato a norma dello stesso articolo o da atto registrato presso l'ufficio del registro. I beni che si trovano nel luogo o in uno dei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attivita' si presumono acquistati se il contribuente non dimostra, nei casi e nei modi indicati nel primo e nel secondo comma, di averli ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza o di lavorazione o ad uno degli altri titoli di cui al primo comma". "Art. 55 (Accertamento induttivo). - Se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto puo' procedere in ogni caso all'accertamento dell'imposta dovuta indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita'. In tal caso l'ammontare imponibile complessivo e l'aliquota applicabile sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'ufficio e sono computati in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili ai sensi dell'art. 19 risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e 33. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche se la dichiarazione presentata e' priva di sottoscrizione e il contribuente non ha provveduto, entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, alla sottoscrizione o reca le indicazioni di cui ai numeri 1) e 3) dell'art. 28 senza le distinzioni e specificazioni ivi richieste, sempreche' le indicazioni stesse non siano state regolarizzate entro il mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Le disposizioni stesse si applicano, in deroga alle disposizioni dell'art. 54, anche nelle seguenti ipotesi: 1) quando risulta, attraverso il verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 52, che il contribuente non ha tenuto, o ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione i registri previsti dal presente decreto e le altre scritture contabili obbligatorie a norma del primo comma dell'art. 2214 del codice civile e delle leggi in materia di imposte sui redditi, o anche soltanto alcuni di tali registri e scritture; 2) quando dal verbale di ispezione risulta che il contribuente non ha emesso le fatture per una parte rilevante delle operazioni ovvero non ha conservato, ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione, totalmente o per una parte rilevante, le fatture emesse; 3) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni o annotazioni accertate ai sensi dell'art. 54, ovvero le irregolarita' formali dei registri e delle altre scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione, sono cosi' gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile la contabilita' del contribuente. Se vi e' pericolo per la riscossione dell'imposta l'ufficio puo' procedere all'accertamento induttivo, per la frazione di anno solare gia' decorsa, senza attendere la scadenza del termine stabilito per la dichiarazione annuale e con riferimento alle liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e 33". - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dell'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale ".