AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura delle  disposizioni  del
decreto-legge,  integrate  con  le modifiche apportate dalla legge di
conversione, che di  quelle  modificate  o  richiamate  nel  decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del
Consiglio  dei  Ministri),  le  modifiche  apportate  dalla  legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
             Modifiche alla disciplina dell'accertamento
                   con adesione per anni pregressi
(( 1. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994,          ))
(( n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30           ))
(( novembre 1994, n. 656, come modificato dall'articolo 41         ))
(( del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con      ))
(( modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate ))
(( le seguenti modificazioni:                                      ))
(( a) nel comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: ))
(( "Sulle maggiori imposte non sono dovuti interessi e le sanzioni ))
(( sono applicabili nella misura di un ottavo del minimo dovuto";  ))
(( b) nel comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito dal              ))
(( seguente: "La definizione non puo' essere effettuata se,        ))
(( entro il 20 maggio 1995, e' stato notificato processo verbale   ))
(( di constatazione con esito positivo ai fini delle imposte sul   ))
(( reddito o dell'imposta sul valore aggiunto o notificato avviso  ))
(( di accertamento, ad eccezione degli avvisi di accertamento      ))
(( di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della    ))
(( Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive              ))
(( modificazioni, relativi a redditi oggetto dell'accertamento con ))
(( adesione, a condizione che il contribuente versi entro il       ))
(( 15 dicembre 1995 le somme derivanti dall'accertamento           ))
(( parziale";                                                      ))
(( c) dopo il comma 2-quater, sono aggiunti i seguenti:            ))
(( "2-quinquies.    Le maggiori imposte contenute                  ))
(( complessivamente nelle proposte di accertamento con adesione    ))
(( sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte         ))
(( eccedente l'importo di lire 5 milioni per le persone fisiche e  ))
(( l'importo                                                       ))
(( di lire 10 milioni per gli altri soggetti. Qualora gli importi  ))
(( da versare complessivamente per la definizione                  ))
(( dell'accertamento con adesione di cui al presente articolo      ))
(( eccedano, per le persone fisiche, la somma di lire 5 milioni e, ))
(( per gli altri soggetti, la somma di lire 10 milioni, gli        ))
(( importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari   ))
(( importo, entro                                                  ))
(( il 31 marzo 1996 ed entro il 30 settembre 1996, maggiorati      ))
(( degli interessi legali a decorrere dal 15 dicembre 1995.        ))
(( 2-sexies. La definizione dell'accertamento con adesione         ))
(( del contribuente comporta il pagamento delle imposte liquidate  ))
(( secondo i criteri indicati all'articolo 3 del decreto del       ))
(( Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177, e,          ))
(( limitatamente a ciascuna annualita' definita, rende definitiva  ))
(( la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione    ))
(( con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni      ))
(( indicate dal contribuente o all'applicabilita' di esclusioni,   ))
(( salvi gli effetti di cui al comma 2-bis.                        ))
(( 2-septies.    Se il riporto delle perdite di impresa di cui     ))
(( all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della       ))
(( Repubblica 13 aprile 1995, n. 177, riguarda periodi d'imposta   ))
(( per i quali l'accertamento con adesione per anni pregressi non  ))
(( e' intervenuto, il recupero della differenza di imposta dovuta  ))
(( comporta applicazione delle sanzioni ridotte nella misura       ))
(( prevista dal comma 5 dell'articolo 2-bis    senza               ))
(( applicazione di interessi.                                      ))
(( 2-octies.    L'accertamento con adesione per anni pregressi     ))
(( non rileva ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di     ))
(( imprese e di arti e professioni.                                ))
(( 2-nonies.    Qualora l'accertamento con adesione per anni       ))
(( pregressi sia definito ai sensi del comma 2-quinquies,          ))
(( l'omesso versamento nei termini delle rate scadenti al 31 marzo ))
(( e al 30 settembre 1996 non determina l'inefficacia              ))
(( dell'accertamento con adesione; per il recupero delle somme non ))
(( corrisposte alle predette scadenze si applicano le              ))
(( disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente        ))
(( della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive        ))
(( modificazioni, e sono altresi' dovuti una soprattassa pari al   ))
(( 40 per cento delle somme non versate, ridotta alla meta' in     ))
(( caso di versamento eseguito entro i dieci giorni successivi     ))
(( alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Il versamento ))
(( degli importi da effettuare entro il 15 dicembre 1995 rende     ))
(( applicabili le disposizioni dell'articolo 8, comma 2, del       ))
(( decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177, ))
(( e la comunicazione di cui all'articolo 6, comma 3, dello stesso ))
(( decreto va effettuata entro i quindici giorni successivi al     ))
(( predetto versamento".                                           ))
((    1-bis.    All'articolo 20, comma 3, della legge 23 dicembre  ))
(( 1994, n. 724, le parole da: "con decreto del Ministro del       ))
(( lavoro" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle         ))
(( seguenti: "limitatamente alle dichiarazioni presentate entro il ))
(( 30 settembre 1994, l'accertamento con adesione rileva, ai fini  ))
(( dei contributi previdenziali dovuti all'INPS, nella             ))
(( misura del 60 per cento. Nel caso in cui il maggior reddito     ))
(( derivante dall'adesione al concordato non superi il minimale    ))
(( reddituale per il calcolo dei contributi dovuti, nessuna somma  ))
(( e' dovuta a fini previdenziali; negli altri casi il contributo  ))
(( e' calcolato sulla differenza".                                 ))
  2. Le somme, eventualmente gia' versate, a titolo di interessi, per
la  definizione  dell'accertamento con adesione di cui all'articolo 3
del  decreto-legge  30  settembre  1994,  n.  564,  convertito,   con
modificazioni,  dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, sono portate in
diminuzione delle restanti somme da versare, ovvero  sono  rimborsate
dall'ufficio  competente entro novanta giorni dalla data di ricezione
dell'apposita istanza, prodotta dai soggetti interessati, alla  quale
deve  essere allegata copia dell'attestato dell'avvenuto pagamento. I
rimborsi sono imputati  ai  capitoli  3500  e  3501  dello  stato  di
previsione  del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1995 e
corrispondenti  capitoli  per  gli  esercizi  successivi,  ai   fini,
rispettivamente,  delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto.
  3. Sulle somme dovute  all'Istituto  nazionale  per  la  previdenza
sociale ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 della legge 23 dicembre
1994,  n.  724,  non trovano applicazione le sanzioni civili regolate
dall'articolo  4  del  decreto-legge  30  dicembre  1987,   n.   536,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.
  4. Nell'articolo 20, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
le parole: "per il 1995" sono soppresse.
(( 4-bis. Al comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30      ))
(( settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla    ))
(( legge 30 novembre 1994, n. 656, le parole: "di cui agli         ))
(( articoli da 1 a 4" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli ))
(( articoli 1, comma 1, 2, comma 3, 3 e 4".                        ))
((    4-ter.    Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto del         ))
(( Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177, e'          ))
(( sostituito dal seguente:                                        ))
(( "2. L'intervenuta definizione dell'accertamento con adesione    ))
(( mediante pagamento delle somme dovute costituisce titolo ai     ))
(( fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 5           ))
(( dell'articolo 2-bis    del decreto-legge 30 settembre 1994,     ))
(( n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre  ))
(( 1994, n. 656, ed inibisce, a decorrere dalla data del pagamento ))
(( e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le       ))
(( disposizioni del codice penale e del codice di procedura        ))
(( penale, limitatamente all'attivita' di impresa e di lavoro      ))
(( autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33 e  ))
(( 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre     ))
(( 1973, n. 600, e degli articoli 51, 52, 53 e 55 del decreto del  ))
(( Presidente della Repubblica                                     ))
(( 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.            ))
(( L'inibizione dell'esercizio dei poteri previsti dalle norme     ))
(( citate e'                                                       ))
(( opponibile dal contribuente mediante esibizione degli attestati ))
(( di versamento e dell'atto di adesione in possesso del           ))
(( contribuente stesso".                                           ))
((  4-quater.    Le disposizioni introdotte dal comma 4-ter        ))
((    possono essere modificate con decreto del Presidente della   ))
(( Repubblica secondo le modalita' di cui all'articolo 17 della    ))
(( legge 23 agosto 1988, n. 400.                                   ))
 
          Riferimenti normativi:
             -   Il   testo   dell'art.   3   del  D.L.  n.  564/1994
          (Disposizioni urgenti in materia fiscale), come  modificato
          dal D.L. n. 41/1995 e dal presente decreto, e' il seguente:
             "Art.  3 (Accertamento con adesione del contribuente per
          anni pregressi). - 1. La definizione di cui all'art.  2-bis
          del  presente  decreto,  limitatamente  alle  dichiarazioni
          presentate  entro  il  30  settembre  1994,   puo'   essere
          effettuata  mediante  accettazione  degli  importi proposti
          dagli uffici  anche  sulla  base  di  elaborazioni  operate
          dall'anagrafe  tributaria  che  tengono conto, per ciascuna
          categoria economica, della distribuzione  dei  contribuenti
          per  fasce  di  ricavi  o  di  compensi  e  di redditivita'
          risultanti dalle dichiarazioni. Sulle maggiori imposte  non
          sono  dovuti interessi e le sanzioni sono applicabili nella
          misura di un ottavo del minimo dovuto. La  definizione  non
          puo'  essere  effettuata  se,  entro  il 20 maggio 1995, e'
          stato notificato  processo  verbale  di  constatazione  con
          esito   positivo  ai  fini  delle  imposte  sul  reddito  o
          dell'imposta sul valore aggiunto  o  notificato  avviso  di
          accertamento,  ad eccezione degli avvisi di accertamento di
          cui  all'art.  41-bis  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   29   settembre  1973,  n.  600,  e  successive
          modificazioni
                (v. appresso, n.d.r.),  relativi  a  redditi  oggetto
          dell'accertamento   con   adesione,  a  condizione  che  il
          contribuente versi entro  il  15  dicembre  1995  le  somme
          derivanti dall'accertamento parziale.
             2.  Con  regolamento,  da emanare ai sensi dell'art. 17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
          conversione  del  presente  decreto,  sono   stabilite   le
          disposizioni  occorrenti  per  l'applicazione  del comma 1,
          nonche' le modalita' di  pagamento,  anche  rateizzato,  da
          effettuare comunque entro il 15 dicembre 1995.
             2-bis.  Sono  salvi gli effetti della liquidazione delle
          imposte in base all'art. 36-bis del decreto del  Presidente
          della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con esclusione
          di quanto disposto dal comma  1  dell'articolo  11-bis  del
          decreto-legge  19  settembre  1992, n. 384, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  14  novembre  1992,  n.  438,
          nonche'  gli  effetti derivanti dal controllo formale delle
          dichiarazioni IVA ai sensi del decreto del Presidente della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; tuttavia le  variazioni
          dei  dati  dichiarati  non  esplicano efficacia ai fini del
          computo   della   maggiore   imposta   dovuta    in    base
          all'accertamento   con   adesione   per   anni   pregressi.
          L'accertamento con adesione previsto dal presente  articolo
          non  modifica  l'importo degli eventuali rimborsi e crediti
          derivanti dalle  dichiarazioni  presentate  ai  fini  delle
          imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto.
             2-ter.  I  soggetti  residenti  o aventi sede nei comuni
          individuati  ai   sensi   dell'art.   1,   comma   1,   del
          decreto-legge  24  novembre  1994,  n. 646, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  21  gennaio  1995,  n.  22,  a
          condizione  che  venga  presentata  la dichiarazione di cui
          all'art. 6, comma 12, del predetto  decreto-legge,  possono
          effettuare  il  pagamento  delle  somme  dovute  in  virtu'
          dell'accertamento con adesione di cui al presente  articolo
          in  due  rate  di  pari importo, di cui la prima da versare
          entro i termini previsti nel regolamento indicato al  comma
          2,  e  la  seconda,  senza  interessi,  entro  i  sei  mesi
          successivi.
             2-quater. Ai fini  dell'applicabilita'  dei  criteri  di
          accertamento   con   adesione   di   cui  al  comma  1,  le
          disposizioni di detto comma vanno  interpretate  nel  senso
          che  le  elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria sono
          effettuate tenuto conto, ai fini  della  distribuzione  dei
          contribuenti  per  fasce  di  ricavi  o  di  compensi,  dei
          soggetti  che  hanno  esposto  in  dichiarazione  ricavi  o
          compensi   non  superiori  all'importo  indicato  nell'art.
          2435-bis, primo comma, lettera b), del codice civile.
             2-quinquies.    Le    maggiori     imposte     contenute
          complessivamente   nelle   proposte   di  accertamento  con
          adesione sono ridotte nella misura del 50 per cento per  la
          parte  eccedente l'importo di lire 5 milioni per le persone
          fisiche e l'importo di 10 milioni per gli  altri  soggetti.
          Qualora  gli  importi  da  versare  complessivamente per la
          definizione  dell'accertamento  con  adesione  di  cui   al
          presente  articolo  eccedano,  per  le  persone fisiche, la
          somma di lire 5 milioni e, per gli altri soggetti, la somma
          di lire 10 milioni, gli importi  eccedenti  possono  essere
          versati  in  due  rate,  di pari importo, entro il 31 marzo
          1996 ed  entro  il  30  settembre  1996,  maggiorati  degli
          interessi legali a decorrere dal 15 dicembre 1995.
             2-sexies.  La definizione dell'accertamento con adesione
          del  contribuente  comporta  il  pagamento  delle   imposte
          liquidate secondo i criteri indicati all'art. 3 del decreto
          del  Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177, e,
          limitatamente  a  ciascuna   annualita'   definita,   rende
          definitiva  la  liquidazione delle imposte risultanti dalla
          dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e
          agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilita'
          di esclusioni, salvi gli effetti di cui al comma 2-bis.
             2-septies. Se il riporto delle perdite di impresa di cui
          all'art. 8, comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   13  aprile  1995,  n.  177,  riguarda  periodi
          d'imposta per i quali l'accertamento con adesione per  anni
          pregressi  non e' intervenuto, il recupero della differenza
          di imposta dovuta comporta  delle  sanzioni  ridotte  nella
          misura   prevista   dal   comma  5  dell'art.  2-bis  senza
          applicazione di interessi.
             2-octies. L'accertamento con adesione per anni pregressi
          non rileva ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di
          imprese e di arti e professioni.
             2-nonies.  Qualora  l'accertamento con adesione per anni
          pregressi sia definito ai sensi  del  comma  2-  quinquies,
          l'omesso  versamento  nei termini delle rate scadenti al 31
          marzo e al 30 settembre 1996  non  determina  l'inefficacia
          dell'accertamento con adesione; per il recupero delle somme
          non  corrisposte  alle  predette  scadenze  si applicano le
          disposizioni dell'art. 14 del decreto del Presidente  della
          Repubblica   29   settembre  1973,  n.  602,  e  successive
          modificazioni, e sono altresi' dovuti una soprattassa  pari
          al 40 per cento delle somme non versate, ridotta alla meta'
          in  caso  di  versamento  eseguito  entro  i  dieci  giorni
          successivi  alle  rispettive  scadenze,  e  gli   interessi
          legali.  Il versamento degli importi da effettuare entro il
          15  dicembre  1995  rende   applicabili   le   disposizioni
          dell'art.  8,  comma  2,  del  decreto del Presidente della
          Repubblica 13 aprile 1995, n. 177, e  la  comunicazione  di
          cui all'art. 6, comma 3, dello stesso decreto va effettuata
          entro i quindici giorni successivi al predetto versamento".
             -  Si  riporta  il  testo dell'art. 41-bis del D.P.R. n.
          600/1973,  recante  disposizioni  comuni  in   materia   di
          accertamento delle imposte sui redditi:
             "Art.   41-bis   (Accertamento  parziale).  -  1.  Senza
          pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei  termini
          stabiliti  dall'art. 43, gli uffici delle imposte, qualora,
          dalle segnalazioni effettuate dal Centro informativo  delle
          imposte  dirette,  dalla  Guardia di finanza o da pubbliche
          amministrazioni  ed  enti  pubblici  oppure  dai  dati   in
          possesso  dell'anagrafe  tributaria, risultino elementi che
          consentono di  stabilire  l'esistenza  di  un  reddito  non
          dichiarato  o  il maggiore ammontare di un reddito parziale
          dichiarato, che avrebbe  dovuto  concorrere  a  formare  il
          reddito imponibile, compresi i redditi da partecipazioni in
          societa',  associazioni  ed  imprese  di cui all'art. 5 del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  o  l'esistenza   di   deduzioni,   esenzioni   ed
          agevolazioni  in  tutto  o  in parte non spettanti, possono
          limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti,  il
          reddito  o il maggior reddito imponibili. Non si applica la
          disposizione dell'art. 44.
             2. (Abrogato dall'art. 62-quinquies del D.L.  30  agosto
          1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          ottobre 1993, n. 427)".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3  del regolamento
          recante norme per l'esecuzione  dell'art.  3  del  D.L.  30
          settembre  1994, n. 564, convertito nella legge 30 novembre
          1994,     n.     656,     relativamente     all'attivazione
          dell'accertamento  con  adesione  del  contribuente per gli
          anni pregressi al 30 settembre 1994, adottato con D.P.R. n.
          177/1995:
             "Art. 3 (Determinazione della  maggior  imposta  per  il
          calcolo  degli  importi  dovuti  dai contribuenti). - 1. Il
          maggior ricavo determinato ai sensi dell'art. 2 costituisce
          base  imponibile  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e
          dell'imposta sul valore aggiunto.
             2.  La  societa'  concessionaria del sistema informativo
          del Ministero  delle  finanze,  per  ciascun  contribuente,
          distintamente  per ciascuna annualita', calcola le maggiori
          imposte dovute:
               a) ai fini  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
          fisiche,  calcolando  la  differenza tra l'imposta gravante
          sul reddito imponibile dichiarato e quella determinata  sul
          reddito   imponibile  calcolato  incrementando  il  reddito
          imponibile dichiarato del maggior reddito  determinato  con
          il  procedimento  indicato  nell'art. 2, tenuto conto della
          irrilevanza delle perdite di cui all'art. 8, comma 3;
               b) ai fini  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
          giuridiche,  calcolando  un  importo  pari al trentasei per
          cento del maggior reddito, calcolato  con  il  procedimento
          indicato  nell'art. 2, tenuto conto della irrilevanza delle
          perdite di cui all'art. 8, comma 3;
               c) ai fini dell'imposta locale sui redditi, calcolando
          un importo pari al sedici virgola due per cento del maggior
          reddito di specie determinato con il procedimento  indicato
          nell'art. 2;
               d)   ai   fini   dell'imposta   sul  valore  aggiunto,
          applicando  al  maggior  imponibile,  determinato  con   il
          procedimento  indicato  nell'art.  2, l'aliquota media data
          dal  rapporto  tra  l'imposta  relativa   alle   operazioni
          imponibili ed il volume d'affari dichiarati.
             3.  Le persone fisiche che percepiscono redditi prodotti
          in forma associata ai sensi dell'art.  5  del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          possono definire tali redditi, sulla base della definizione
          accettata  dalla societa' versando le somme dovute ai sensi
          della lettera a) del comma 2".
             - Si riporta il testo dell'art. 8 del citato  D.P.R.  n.
          177/1995, come modificato dal presente decreto:
             "Art. 8 (Effetti dell'adesione). - 1. L'accertamento con
          adesione  non  e' revocabile ne' soggetto ad impugnazione e
          non e' integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
             2.  L'intervenuta  definizione   dell'accertamento   con
          adesione  mediante pagamento delle somme dovute costituisce
          titolo ai fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  del
          comma 5 dell'art.
             2-bis  del  decreto-legge  30  settembre  1994,  n. 564,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  settembre
          1994,  n.  656  (v.    appresso,  n.d.r.),  ed  inibisce, a
          decorrere dalla data del  pagamento  e  con  riferimento  a
          qualsiasi  organo  inquirente,  salve  le  disposizioni del
          codice  penale  e   del   codice   di   procedura   penale,
          limitatamente   all'attivita'   di   impresa  e  di  lavoro
          autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli  articoli  32,
          33  e  38  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n. 600 (v.  appresso,  n.d.r.  ),  e  degli
          articoli  51,  52, 53 e 55 del decreto del Presidente della
          Repubblica   26   ottobre   1972,   n.  633,  e  successive
          modificazioni   (v.   appresso,    n.d.r.).    L'inibizione
          dell'esercizio  dei  poteri  previsti dalle norme citate e'
          opponibile  dal  contribuente  mediante  esibizione   degli
          attestati di versamento e dell'atto di adesione in possesso
          del contribuente stesso.
             3.  L'accertamento  con  adesione  del  contribuente dei
          redditi d'impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza
          a qualsiasi  effetto  delle  eventuali  perdite  risultanti
          dalla  dichiarazione.  E'  pertanto  escluso  e,  comunque,
          inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite".
             - Si  riporta  il  testo  dell'art.  14  del  D.P.R.  n.
          602/1972,  recante  disposizioni  in materia di riscossione
          delle imposte sui redditi:
             "Art. 14 (Iscrizioni a ruolo  a  titolo  definitivo).  -
          Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli:
               a)  le  imposte  e le ritenute alla fonte liquidate in
          base alle dichiarazioni ai sensi degli  articoli  36-bis  e
          36-ter  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29
          settembre 1973, n. 600, al  netto  dei  versamenti  diretti
          risultanti dalle attestazioni allegate alle dichiarazioni;
               b)  le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla
          fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;
               c) i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari
          determinati dall'ufficio in base alle risultanze catastali;
               d)  i   relativi   interessi,   soprattasse   e   pene
          pecuniarie".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  20  della legge n.
          724/1994  (Misure  di   razionalizzazione   della   finanza
          pubblica), come modificato dal presente decreto:
             "Art. 20 (Interventi in materia di occupazione e mercato
          del  lavoro).  - 1. L'accertamento definito con adesione ai
          sensi  degli  articoli  2-bis  e  3  del  decreto-legge  30
          settembre  1994,  n.  564,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, rileva  ai  fini  dei
          contributi  previdenziali  dovuti all'INPS, nei casi in cui
          l'IRPEF  costituisce  base  di  riferimento  ai  fini   dei
          versamenti contributivi.
             2.   Con   decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          sentite le  parti  sociali,  le  somme  derivanti  all'INPS
          dall'accertamento  definitivo  per adesione di cui al comma
          1, valutate in lire 1.050 miliardi, sono utilizzate,  sulla
          base  delle somme effettivamente introitate, per interventi
          in materia di occupazione e  mercato  del  lavoro  definiti
          dalla vigente normativa fino alla concorrenza di lire 1.000
          miliardi.  A tal fine e' istituita nell'ambito del bilancio
          INPS apposita evidenziazione contabile.
             3. Tenuto conto  dell'esigenza  di  assicurare  ai  fini
          dell'invarianza   del   gettito   un   adeguato  numero  di
          accertamenti con adesione ai sensi degli articoli 2-bis e 3
          del decreto-legge 30 settembre 1994,  n.  564,  convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge 30 novembre 1994, n. 656,
          limitatamente alle dichiarazioni  presentate  entro  il  30
          settembre 1994, l'accertamento con adesione rileva, ai fini
          dei  contributi previdenziali dovuti all'INPS, nella misura
          del 60 per cento.  Nel  caso  in  cui  il  maggior  reddito
          derivante   dall'adesione   al  concordato  non  superi  il
          minimale reddituale per il calcolo  dei  conributi  dovuti,
          nessuna  somma  e' dovuta a fini previdenziali; negli altri
          casi il contributo e' calcolato sulla differenza".
             - Si riporta il testo dell'art. 4 del D.L. n.  536/1987,
          recante  fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli
          sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori
          in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS:
             "Art. 4. - 1. I soggetti che  non  provvedono  entro  il
          termine  stabilito  al  pagamento  dei  contributi  o premi
          dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali  ovvero
          vi  provvedono  in  misura  inferiore a quella dovuta, sono
          tenuti al pagamento di una somma  aggiuntiva  a  titolo  di
          sanzione civile in ragione d'anno, di importo pari:
               a)  al  tasso  dell'interesse  di  differimento  e  di
          dilazione di cui all'art. 13 del  decreto-legge  29  luglio
          1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
          settembre  1981,  n.  537,  e  successive  modificazioni ed
          integrazioni, ulteriormente maggiorato di cinque punti, nel
          caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi
          il  cui  ammontare  e'   rilevabile   dalle   denunce   e/o
          registrazioni obbligatorie;
               b)  al  tasso  dell'interesse  di  differimento  e  di
          dilazione di cui all'art. 13 del  decreto-legge  29  luglio
          1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
          settembre  1981,  n.  537,  e  successive  modificazioni ed
          integrazioni, nei casi di mancato o ritardato pagamento  di
          contributi   o  premi  derivanti  da  oggettive  incertezze
          connesse  a  contrastanti  orientamenti  giurisdizionali  o
          amministrativi  sulla  ricorrenza dell'obbligo contributivo
          successivamente   riconosciuto   in   sede   giudiziale   o
          amministrativa,  sempreche'  il versamento dei contributi o
          premi sia effettuato entro il termine  fissato  dagli  enti
          impositori;
               c)  al  50 per cento dei contributi o premi in caso di
          evasione connessa a registrazioni  o  denunce  obbligatorie
          omesse  o  non  conformi al vero. Qualora la denuncia della
          situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di
          contestazioni o richieste da parte degli enti impositori  e
          comunque  entro  dodici  mesi  dal termine stabilito per il
          pagamento dei contributi o premi, la  somma  aggiuntiva  e'
          pari  a  quella  di  cui  alla  lettera  a),  sempreche' il
          versamento dei contributi o premi sia effettuato  entro  il
          termine fissato dagli enti impositori.
             2. La somma aggiuntiva non puo' superare un importo pari
          a  due  volte  quello  dei  contributi  o  premi  omessi  o
          tardivamente versati. I soggetti tenuti al pagamento  della
          somma  aggiuntiva nella misura massima sono altresi' tenuti
          al  pagamento  degli  interessi   di   legge   sul   debito
          complessivo    a    decorrere    dal    giorno   successivo
          all'insorgenza dell'obbligo della  somma  aggiuntiva  nella
          predetta   misura   massima.   Restano  ferme  le  sanzioni
          amministrative e penali.
             3. Nelle ipotesi di procedure concorsuali,  in  caso  di
          pagamento  integrale  dei  contributi  e  spese,  la  somma
          aggiuntiva puo'  essere  ridotta  ad  un  tasso  annuo  non
          inferiore  a  quello  degli  interessi  di  legge,  secondo
          criteri stabiliti dagli enti impositori.
             4.  I  pagamenti  effettuati  per   contributi   sociali
          obbligatori  ed  accessori  a  favore degli enti gestori di
          forme obbligatorie di previdenza  ed  assistenza  non  sono
          soggetti  all'azione  revocatoria  di  cui  all'art. 67 del
          regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
             5.  In  caso  di  omesso  o  ritardato  versamento   dei
          contributi  o  premi  da  parte  di enti non economici e di
          enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro la
          somma aggiuntiva e' ridotta fino ad un tasso non  inferiore
          a  quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti
          dagli enti impositori, qualora  il  ritardo  o  l'omissione
          siano  connessi  alla  documentata  ritardata erogazione di
          contributi e finanziamenti pubblici previsti  per  legge  o
          convenzione.
             6.  Le  disposizioni  di  cui  ai  precedenti  commi  si
          applicano anche ai contributi o premi  relativi  a  periodi
          precedenti  la  data  di  entrata  in  vigore  del presente
          decreto per i quali non sia stato effettuato  il  pagamento
          delle   somme   aggiuntive.  Per  i  soggetti  che  abbiano
          provveduto,  ancorche'  in  ritardo,   al   pagamento   dei
          contributi  o premi relativi a periodi contributivi scaduti
          entro il 30 novembre 1987 e non  abbiano  pagato  le  somme
          aggiuntive,  ovvero  vi  provvedano  entro  il  termine  di
          quindici  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  la  somma  aggiuntiva  e'  dovuta nella
          misura degli interessi previsti dagli accordi  interbancari
          di  cui  all'art.   13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n.
          402,  convertito,  con  modificazioni,   dalla   legge   26
          settembre  1981,  n.  537,  e  successive  modificazioni ed
          integrazioni, entro il limite massimo del 100 per cento dei
          contributi o premi.
             7. La regolarizzazione puo'  avvenire  altresi',  previa
          domanda   da   presentarsi,   per  quanti  non  vi  abbiano
          provveduto entro il 30 novembre 1987, a pena di  decadenza,
          entro  il  termine di quindici giorni dalla data di entrata
          in vigore del presente  decreto,  in  tre  rate  bimestrali
          eguali  e  consecutive, di cui la prima entro il 31 gennaio
          1988. In tale caso  la  somma  aggiutiva  e'  dovuta  nella
          misura  degli  interessi, maggiorati di tre punti, previsti
          dagli  accordi  interbancari  di  cui   all'art.   13   del
          decreto-legge  29  luglio  1981,  n.   402, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n.    537,  e
          successive  modificazioni  ed integrazioni, entro il limite
          massimo del 100 per cento dei contributi o  premi.  Per  il
          periodo  di  pagamento  rateale non sono dovuti interessi o
          somme aggiuntive. Il mancato versamento anche di  una  sola
          rata comporta la decadenza dal beneficio di cui al presente
          comma.  Per  la  regolarizzazione delle posizioni debitorie
          relative ai contributi agricoli unificati si  osservano  le
          modalita' stabilite dall'ente impositore.
             8.  La  regolarizzazione  estingue   il   reato   e   le
          obbligazioni  per  sanzioni amministrative e per ogni altro
          onere accessorio connessi con la denuncia ed il  versamento
          dei  contributi  e  dei  premi,  ivi compresi quelli di cui
          all'art. 51 del  testo  unico  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  30  giugno  1965,  n.  1124,
          nonche' all'art. 18 del decreto-legge 30  agosto  1968,  n.
          918,  convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre
          1968, n. 1089, in materia di sgravi  degli  oneri  sociali,
          con  esclusione  delle  spese  legali e degli aggi connessi
          alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli  esattoriali.
          In   caso   di   regolarizzazione   non   si  applicano  le
          disposizioni di cui all'art. 1, comma 11,  ed  all'art.  3,
          comma 1.
             8-bis.  Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 trovano
          applicazione anche nei  confronti  dei  soggetti  che,  non
          avendo  provveduto  al  pagamento  ovvero  a  presentare la
          domanda di rateazione entro  i  termini  ivi  previsti,  vi
          provvedano  entro  il termine di quindici giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente   decreto.   Il   pagamento  rateale  deve  essere
          effettuato in due rate bimestrali uguali e consecutive,  di
          cui la prima entro il 31 marzo 1988.
             9.   I   datori   di  lavoro  che  abbiano  tardivamente
          effettuato all'Istituto nazionale della previdenza  sociale
          la  comunicazione  prevista  dall'art.  8,  comma  1, terzo
          capoverso, del decreto-legge 12  settembre  1983,  n.  463,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  11 novembre
          1983, n. 638, o che la  effettuino  entro  sessanta  giorni
          dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto sono
          esonerati dall'obbligazione per la sanzione  amministrativa
          prevista dal presente articolo.
             10.    Le    disposizioni    concernenti   la   sanzione
          amministrativa di cui all'art. 30 della legge  21  dicembre
          1978,  n. 843, nel testo modificato dall'art. 3 della legge
          31 marzo 1979, n.  92,  si  applicano  anche  nei  casi  di
          incompleta,  inesatta,  omessa  o  ritardata  presentazione
          all'Ente nazionale di previdenza  e  di  assistenza  per  i
          lavoratori  dello  spettacolo  delle  denunce  contributive
          mensili  e  delle  denunce   trimestrali   dei   lavoratori
          occupati.
             11. Le regolarizzazioni contributive effettuate ai sensi
          dell'art.  23-quater del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.
          663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
          1980,  n.  33,  e  dall'art.  2,  commi  5  e seguenti, del
          decreto-legge 12 settembre 1983, n.  463,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 11 novembre 1983, n. 638, sono
          convalidate anche se riguardano solo una parte  del  debito
          per  contributi o premi. In tale ipotesi sul residuo debito
          sono applicate le somme aggiuntive nella  misura  stabilita
          nei  commi  6  e 7, sempreche' il versamento sia effettuato
          entro i termini di cui ai commi 6 e 7.
             12. Per le imprese che alla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto si trovino in stato di amministrazione
          controllata o amministrazione straordinaria, il termine per
          la  regolarizzazione della posizione debitoria e' differito
          all'ultimo  giorno  del  mese  successivo  a  quello  della
          cessazione      dell'amministrazione      controllata     o
          straordinaria.
             13. Per le imprese che si trovino sottoposte a procedura
          concorsuale, la regolarizzazione della posizione  debitoria
          e' efficace ai fini della riduzione delle somme aggiuntive,
          quando  sia  effettuata  nel  rispetto  dell'ordine  di cui
          all'art. 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
             14. Per i coltivatori diretti, i  mezzadri  e  coloni  e
          rispettivi   concedenti,  gli  artigiani  e  gli  esercenti
          attivita'  commerciali,   che   non   abbiano   ottemperato
          all'obbligo di iscrizione presso le rispettive commissioni,
          le  disposizioni  di cui ai commi 6 e seguenti del presente
          articolo si applicano purche' la  denuncia  pervenga  entro
          quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di   conversione   del   presente  decreto  e  la  relativa
          regolarizzazione avvenga entro i termini fissati dagli enti
          impositori.
             15. Le sanzioni previste dall'art. 26, penultimo  comma,
          della legge 30 aprile 1969, n. 153, dagli articoli 6, comma
          11-ter,  e  8, comma 1, quarto capoverso, del decreto-legge
          12 settembre 1983, n.  463, convertito, con  modificazioni,
          dalla  legge  11  novembre 1983, n.   638, dall'art. 40 del
          decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968,  n.
          488,  non  si  applicano  a coloro che abbiano denunciato o
          denuncino la percezione non dovuta della pensione  sociale,
          dell'integrazione  al trattamento minimo, della pensione di
          invalidita', ovvero le omissioni di cui  al  predetto  art.
          40,  entro  novanta  giorni dalla data di entrata in vigore
          della legge di conversione del presente decreto. Le  stesse
          disposizioni  si  applicano  anche  nei  casi  di omissione
          accertate entro il termine medesimo".
             - Si riporta  il  testo  dell'art.  2-bis  del  D.L.  n.
          564/1994,   gia'   citato,  come  modificato  dal  presente
          decreto:
             "Art. 2-bis (Accertamento con adesione del  contribuente
          ai fini delle imposte sul reddito e dell'IVA). - 1. Ai fini
          delle   imposte  sul  reddito  e  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto, la  rettifica  delle  dichiarazioni  puo'  essere
          definita, con unico atto, in contraddittorio e con adesione
          del contribuente, a norma delle disposizioni seguenti.
             2. La definizione non e' ammessa quando sulla base degli
          elementi,  dati  e  notizie  a  conoscenza  dell'ufficio e'
          configurabile   l'obbligo   di    denunzia    all'autorita'
          giudiziaria per i reati di cui agli articoli 1, comma 1, 2,
          comma  3,  3  e 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982,
          n. 516, e successive modificazioni.  Tale  disposizione  si
          applica  anche  quando  per i medesimi reati risulta essere
          stato  presentato  rapporto  dalla  Guardia  di  finanza  o
          risulta essere stata avviata l'azione penale.
             3.  La definizione ha per oggetto l'esistenza, la stima,
          l'inerenza  e  l'imputazione  a  periodo   dei   componenti
          positivi  e  negativi  del  reddito  di impresa o di lavoro
          autonomo ed ha  effetto  anche  per  l'imposta  sul  valore
          aggiunto. Qualora sia stato notificato avviso di rettifica,
          ai  fini  di  tale  ultima  imposta  il  contribuente  puo'
          richiedere la definizione, anche parziale nel caso  in  cui
          ricorrano  le  fattispecie  previste  dalla legge 7 gennaio
          1929, n. 4, e  successive  modificazioni,  e  dal  relativo
          decreto ministeriale di attuazione del 1 settembre 1931, la
          quale ha effetto, con unico atto ai sensi del comma 1 e del
          presente  comma,  anche  ai fini delle imposte sul reddito.
          L'imposta sul valore aggiunto viene liquidata sui  maggiori
          imponibili  con  l'aliquota  media del contribuente, a meno
          che questi effettui esclusivamente operazioni esenti.
             4. Per la  definizione  il  contribuente  si  puo'  fare
          rappresentare  con  procura  speciale  non  autenticata. La
          definizione si perfeziona con il pagamento  delle  maggiori
          somme dovute per effetto dell'adesione, che sono versate in
          base alle norme sull'autoliquidazione.
             5.  L'accertamento definito con adesione non e' soggetto
          ad impugnazione, non e' integrabile o modificabile da parte
          dell'ufficio e non rileva ai fini penali ed extratributari,
          compreso il contributo per il Servizio sanitario nazionale.
          A   seguito   di   definizione   mediante   adesione    del
          contribuente,  le  sanzioni  per infedele dichiarazione, le
          sanzioni inerenti ad adempimenti  relativi  al  periodo  di
          imposta  a  cui  si riferiscono le dichiarazioni definite e
          ogni altra sanzione connessa con irregolarita' o  omissioni
          rilevabili  dalle  dichiarazioni  stesse  sono  applicabili
          nella misura di un quarto del minimo.
             6. Con regolamento da emanare  ai  sensi  dell'art.  17,
          comma  2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione   del   presente  decreto,  sono  stabilite  le
          disposizioni necessarie:
               a) per l'individuazione degli  uffici  competenti,  in
          attesa  della istituzione degli uffici delle entrate, e per
          la loro organizzazione, secondo criteri di efficienza e  di
          trasparenza;
               b)   per   la   determinazione   delle   modalita'  di
          accertamento con adesione basate  su  parametri  oggettivi,
          coefficienti  presuntivi  e  studi di settore nonche' delle
          modalita' e dei termini per il pagamento delle somme dovute
          per effetto dell'adesione.
             7. Cessano di avere efficacia le  norme  in  materia  di
          determinazione  delle  quote  di  capacita' operativa degli
          uffici  delle  entrate  e  della  Guardia  di  finanza,  da
          destinare   ai   controlli  dei  contribuenti  che  abbiano
          dichiarato  un reddito di ammontare inferiore al contributo
          diretto lavorativo, di cui al comma 1, dell'art. 62- sexies
          del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
             8. I contribuenti che aderiscono all'accertamento di cui
          al  presente  articolo non sono tenuti ai fini fiscali alla
          conservazione delle scritture  e  dei  documenti  contabili
          relativi  all'esercizio  oggetto  dell'accertamento, con la
          sola esclusione dei registri IVA.
             9. Per l'anno 1994,  il  termine  per  la  pubblicazione
          nella  Gazzetta  Ufficiale  dei  decreti del Presidente del
          Consiglio dei Ministri di cui all'art.  11,  comma  1,  del
          decreto-legge  19  settembre  1992, n. 384, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, con  i
          quali   sono   determinati  i  coefficienti  presuntivi  di
          compensi e di ricavi, e' fissato al 15 dicembre 1994".
             - Si riporta il testo degli articoli 32,  33  e  38  del
          D.P.R. n.  600/1973, recante disposizioni comuni in materia
          di accertamento delle imposte sui redditi:
             "Art.  32 (Poteri degli uffici). - Per l'adempimento dei
          loro compiti gli uffici delle imposte possono:
              1) procedere all'esecuzione  di  accessi,  ispezioni  e
          verifiche a norma del successivo art. 33;
              2)  invitare  i  contribuenti, indicandone il motivo, a
          comparire di persona o  per  mezzo  di  rappresentanti  per
          fornire  dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento
          nei loro confronti,  anche  relativamente  alle  operazioni
          annotate  nei  conti,  la  cui  copia sia stata acquisita a
          norma del numero 7), o rilevate  a  norma  dell'art.    33,
          secondo e terzo comma.
          I  singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti
          a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli
          articoli 38, 39, 40 e 41 se il  contribuente  non  dimostra
          che  ne  ha  tenuto conto per la determinazione del reddito
          soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza  allo  stesso
          fine;  alle  stesse  condizioni  sono  altresi'  posti come
          ricavi a base delle stesse rettifiche ed  accertamenti,  se
          il  contribuente  non ne indica il soggetto beneficiario, i
          prelevamenti annotati negli stessi conti e  non  risultanti
          dalle scritture contabili. Le richieste fatte e le risposte
          ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal
          contribuente  o  dal  suo  rappresentante; in mancanza deve
          essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione.  Il
          contribuente ha diritto ad avere copia del verbale;
              3)  invitare  i  contribuenti, indicandone il motivo, a
          esibire o trasmettere atti e documenti  rilevanti  ai  fini
          dell'accertamento  nei loro confronti, compresi i documenti
          di cui al successivo art. 34. Ai  soggetti  obbligati  alla
          tenuta  di  scritture contabili secondo le disposizioni del
          titolo III puo' essere  richiesta  anche  l'esibizione  dei
          bilanci  o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle
          disposizioni  tributarie.  L'ufficio  puo'  estrarne  copia
          ovvero  trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo
          non  superiore  a  sessanta  giorni  dalla  ricezione.  Non
          possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso;
              4) inviare ai contribuenti questionari relativi a  dati
          e   notizie   di  carattere  specifico  rilevanti  ai  fini
          dell'accertamento  nei  loro  confronti,   con   invito   a
          restituirli compilati e firmati;
              5)  richiedere agli organi e alle amministrazioni dello
          Stato, agli enti pubblici non economici, alle  societa'  ed
          enti   di  assicurazione  ed  alle  societa'  ed  enti  che
          effettuano istituzionalmente riscossioni  e  pagamenti  per
          conto   di   terzi,   ovvero   attivita'   di   gestione  e
          intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria,  la
          comunicazione,  anche  in  deroga  a contrarie disposizioni
          legislative, statutarie o regolamentari, di dati e  notizie
          relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie.
          Alle societa' ed enti di assicurazione, per quanto riguarda
          i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere
          richiesti  dati  e  notizie  attinenti  esclusivamente alla
          durata del contratto di  assicurazione,  all'ammontare  del
          premio   e   alla  individuazione  del  soggetto  tenuto  a
          corrisponderlo.  Le  informazioni  sulla  categoria  devono
          essere  fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente
          o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte.  Questa
          disposizione   non  si  applica  all'Istituto  centrale  di
          statistica, agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda
          le rilevazioni loro  commesse  dalla  legge,  e,  salvo  il
          disposto  del  numero 7), all'amministrazione postale, alle
          aziende e  istituti  di  credito,  per  quanto  riguarda  i
          rapporti con i clienti inerenti o connessi all'attivita' di
          raccolta   del   risparmio   o  all'esercizio  del  credito
          effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1958, n. 141;
              6)  richiedere  copie  o  estratti  degli  atti  e  dei
          documenti  depositati  presso  i  notai,  i procuratori del
          registro, i conservatori dei  registri  immobiliari  e  gli
          altri  pubblici  ufficiali.  Le  copie  e gli estratti, con
          l'attestazione di conformita' all'originale, devono  essere
          rilasciate gratuitamente;
              7)  richiedere,  previa  autorizzazione  dell'ispettore
          compartimentale  delle  imposte  dirette  ovvero,  per   la
          Guardia  di finanza, del comandante di zona, alle aziende e
          istituti di credito per quanto riguarda i  rapporti  con  i
          clienti e all'amministrazione postale per quanto attiene ai
          dati  relativi  ai  servizi  dei conti correnti postali, ai
          libretti di deposito ed ai buoni postali fruttiferi,  copia
          dei   conti   intrattenuti   con  il  contribuente  con  la
          specificazione di tutti i rapporti inerenti  o  connessi  a
          tali   conti,  comprese  le  garanzie  prestate  da  terzi;
          ulteriori dati, notizie e documenti di carattere  specifico
          relativi  agli  stessi  conti  possono essere richiesti con
          l'invio   alle   aziende   e   istituti   di   credito    e
          all'amministrazione   postale  di  questionari  redatti  su
          modello  conforme  a  quello  approvato  con  decreto   del
          Ministro  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro del
          tesoro.   La   richiesta   deve   essere   indirizzata   al
          responsabile  della sede o dell'ufficio destinatario che ne
          da' notizia immediata al soggetto interessato; la  relativa
          risposta  deve  essere  inviata  al  titolare  dell'ufficio
          procedente;
              8) richiedere ai soggetti indicati nell'art.  13  dati,
          notizie  e  documenti  relativi  ad  attivita' svolte in un
          determinato periodo d'imposta  nei  confronti  di  clienti,
          fornitori  e  prestatori di lavoro autonomo nominativamente
          indicati;
              8-bis)  invitare  ogni  altro  soggetto  ad  esibire  o
          trasmettere,  anche  in copia fotostatica, atti o documenti
          fiscalmente  rilevanti   concernenti   specifici   rapporti
          intrattenuti  con il contribuente e a fornire i chiarimenti
          relativi.
             Gli inviti e le richieste di cui  al  presente  articolo
          devono  essere notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla data
          di notifica decorre il  termine  fissato  dall'ufficio  per
          l'adempimento,  che  non  puo'  essere inferiore a quindici
          giorni, ovvero per il caso di  cui  al  n.  7)  a  sessanta
          giorni.  Il termine puo' essere prorogato per un periodo di
          trenta  giorni  su  istanza  dell'azienda  o  istituto   di
          credito,  per giustificati motivi, dal competente ispettore
          compartimentale".
             "Art. 33 (Accessi, ispezioni  e  verifiche).  -  Per  la
          esecuzione  di  accessi, ispezioni e verifiche si applicano
          le disposizioni dell'art. 52  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
             Gli  uffici  delle  imposte  hanno  facolta' di disporre
          l'accesso  di   propri   impiegati   muniti   di   apposita
          autorizzazione  presso  le  pubbliche amministrazioni e gli
          enti indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di  rilevare
          direttamente  i  dati e le notizie ivi previste e presso le
          aziende e istituti di credito e  l'amministrazione  postale
          allo  scopo  di  rilevare  direttamente i dati e le notizie
          relative ai conti la cui copia sia stata richiesta a  norma
          del  n.  7)  dello  stesso art. 32 e non trasmessa entro il
          termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo e  allo
          scopo   di   rilevare  direttamente  la  completezza  o  la
          esattezza, allorche' l'ufficio abbia fondati  sospetti  che
          le  pongano  in  dubbio, dei dati e notizie contenuti nella
          copia dei conti trasmessa,  rispetto  a  tutti  i  rapporti
          intrattenuti  dal contribuente con la azienda o istituto di
          credito o l'amministrazione postale.
             La Guardia di  finanza  coopera  con  gli  uffici  delle
          imposte  per l'acquisizione e il reperimento degli elementi
          utili ai  fini  dell'accertamento  dei  redditi  e  per  la
          repressione  delle  violazioni  delle  leggi  sulle imposte
          dirette procedendo di propria  iniziativa  o  su  richiesta
          degli  uffici  secondo  le  norme  e con le facolta' di cui
          all'art. 32 e al precedente  comma.  Essa  inoltre,  previa
          autorizzazione dell'autorita' giudiziaria in relazione alle
          norme  che  disciplinano  il  segreto, utilizza e trasmette
          agli  uffici  delle  imposte  documenti,  dati  e   notizie
          acquisiti,  direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre
          Forze  di  polizia,  nell'esercizio  dei  poteri di polizia
          giudiziaria.
             Ai fini del necessario coordinamento  dell'azione  della
          Guardia  di  finanza  con  quella  degli  uffici finanziari
          saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui  si
          debba  procedere  ad indagini sistematiche tra la direzione
          generale delle imposte dirette e il comando generale  della
          Guardia   di   finanza   e,   nell'ambito   delle   singole
          circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici
          e comandi territoriali.
             Gli uffici finanziari  e  i  comandi  della  Guardia  di
          finanza,  per evitare la reiterazione di accessi, si devono
          dare immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni  e
          verifiche intraprese.  L'ufficio o il comando che riceve la
          comunicazione  puo' richiedere all'organo che sta eseguendo
          la  ispezione  o  la  verifica  l'esecuzione  di  specifici
          controlli  e  l'acquisizione  di  specifici elementi e deve
          trasmettere i risultati dei  controlli  eventualmente  gia'
          eseguiti o gli elementi eventualmente gia' acquisiti, utili
          ai  fini  dell'accertamento.  Al  termine delle ispezioni e
          delle verifiche l'ufficio o il comando che li  ha  eseguiti
          deve   comunicare   gli   elementi  acquisiti  agli  organi
          richiedenti.
             Gli accessi presso le aziende e istituti  di  credito  e
          l'amministrazione  postale  debbono essere eseguiti, previa
          autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte
          dirette ovvero, per la Guardia di finanza,  dal  comandante
          di zona, da funzionari dell'amministrazione finanziaria con
          qualifica  non inferiore a quella di funzionario tributario
          e da ufficiali  della  Guardia  di  finanza  di  grado  non
          inferiore a capitano; le ispezioni e le rilevazioni debbono
          essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o
          dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di
          esse   e'  data  immediata  notizia  a  cura  del  predetto
          responsabile al soggetto interessato. Coloro  che  eseguono
          le  ispezioni  e  le  rilevazioni o vengono in possesso dei
          dati  raccolti  devono  assumere  direttamente  le  cautele
          necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti.
          Con  decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
          Ministro del  tesoro,  sono  determinate  le  modalita'  di
          esecuzione  degli  accessi  con  particolare riferimento al
          numero  massimo  dei  funzionari  e  degli   ufficiali   da
          impegnare   per   ogni   accesso;   al   rilascio   e  alle
          caratteristiche  dei  documenti  di  riconoscimento  e   di
          autorizzazione;  alle  condizioni  di tempo, che non devono
          coincidere con gli orari di sportello aperto  al  pubblico,
          in   cui  gli  accessi  possono  essere  espletati  e  alla
          redazione dei processi verbali".
             "Art. 38 (Rettifica delle  dichiarazioni  delle  persone
          fisiche).  - L'ufficio delle imposte procede alla rettifica
          delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando
          il  reddito  complessivo  dichiarato  risulta  inferiore  a
          quello effettivo o non sussistono o non spettano, in  tutto
          o  in  parte,  le  deduzioni  dal  reddito  o le detrazioni
          d'imposta indicate nella dichiarazione.
             La  rettifica  deve  essere  fatta  con unico atto, agli
          effetti dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  e
          dell'imposta   locale   sui  redditi,  ma  con  riferimento
          analitico ai redditi delle varie categorie di cui  all'art.
          6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.
             L'incompletezza,  la  falsita'  e l'inesattezza dei dati
          indicati  nella  dichiarazione,  salvo   quanto   stabilito
          nell'art.  39,  possono  essere desunte dalla dichiarazione
          stessa e  dai  relativi  allegati,  dal  confronto  con  le
          dichiarazioni  relative  ad  anni  precedenti  e dai dati e
          dalle notizie di cui all'articolo  precedente  anche  sulla
          base  di  presunzioni semplici, purche' queste siano gravi,
          precise e concordanti.
             L'ufficio, indipendentemente dalle  disposizioni  recate
          dai  commi  precedenti  e  dall'art.  39,  puo', in base ad
          elementi  e  circostanze  di   fatto   certi,   determinare
          sinteticamente    il    reddito   complessivo   netto   del
          contribuente in relazione al contenuto  induttivo  di  tali
          elementi  e circostanze quando il reddito complessivo netto
          accertabile si discosta per  almeno  un  quarto  da  quello
          dichiarato.  A  tal  fine,  con  decreto del Ministro delle
          finanze,  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono
          stabilite  le  modalita'  in base alle quali l'ufficio puo'
          determinare induttivamente il reddito o il maggior  reddito
          in   relazione   ad   elementi   indicativi   di  capacita'
          contributiva individuati con lo stesso  decreto  quando  il
          reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti
          elementi per due o piu' periodi di imposta.
             Qualora  l'ufficio  determini  sinteticamente il reddito
          complessivo netto in relazione alla  spesa  per  incrementi
          patrimoniali,  la  stessa si presume sostenuta, salvo prova
          contraria,  con  redditi  conseguiti,  in  quote  costanti,
          nell'anno   in   cui  e'  stata  effettuata  e  nei  cinque
          precedenti.
             Il contribuente ha facolta' di dimostrare,  anche  prima
          della   notificazione  dell'accertamento,  che  il  maggior
          reddito  determinato  o  determinabile  sinteticamente   e'
          costituito  in  tutto  o  in  parte  da redditi esenti o da
          redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo  d'imposta.
          L'entita'  di  tali  redditi  e la durata del loro possesso
          devono risultare da idonea documentazione.
             Dal reddito complessivo determinato  sinteticamente  non
          sono  deducibili  gli  oneri di cui all'art. 10 del decreto
          indicato  nel  secondo  comma.  Agli  effetti  dell'imposta
          locale   sui   redditi   il   maggior   reddito   accertato
          sinteticamente e' considerato reddito di capitale salva  la
          facolta'  del  contribuente  di  provarne l'appartenenza ad
          altre categorie di redditi".
             - Si riporta il testo degli articoli 51, 52, 53 e 55 del
          D.P.R. n.  633/1972, recante l'istituzione e la  disciplina
          dell'imposta sul valore aggiunto:
             "Art.   51   (Attribuzioni   e   poteri   degli   uffici
          dell'imposta   sul   valore   aggiunto).   -   Gli   uffici
          dell'imposta    sul    valore   aggiunto   controllano   le
          dichiarazioni  presentate  e  i  versamenti  eseguiti   dai
          contribuenti,   ne   rilevano   l'eventuale   omissione   e
          provvedono  all'accertamento  e  alla   riscossione   delle
          imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza
          degli  obblighi  relativi alla fatturazione e registrazione
          delle operazioni e alla tenuta della contabilita'  e  degli
          altri  obblighi  stabiliti dal presente decreto; provvedono
          alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle  soprattasse
          e alla presentazione del rapporto all'autorita' giudiziaria
          per le violazioni sanzionate penalmente. Il controllo delle
          dichiarazioni  presentate  e  l'individuazione dei soggetti
          che ne hanno omesso la presentazione sono effettuati  sulla
          base  di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro
          delle finanze  che  tengano  anche  conto  della  capacita'
          operativa degli uffici stessi.
             Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono:
              1)  procedere  all'esecuzione  di  accessi, ispezioni e
          verifiche ai sensi dell'art. 52;
              2) invitare i soggetti che esercitano imprese,  arti  o
          professioni,  indicandone il motivo, a comparire di persona
          o  a  mezzo  di  rappresentanti  per  esibire  documenti  e
          scritture,  ad esclusione dei libri e dei registri in corso
          di  scritturazione,  o  per   fornire   dati,   notizie   e
          chiarimenti  rilevanti  ai fini degli accertamenti nei loro
          confronti anche relativamente alle operazioni annotate  nei
          conti,  la cui copia sia stata acquisita a norma del numero
          7) del presente comma, ovvero rilevate  a  norma  dell'art.
          52,  ultimo  comma,  o dell'art. 63, primo comma. I singoli
          dati  ed  elementi  risultanti  dai conti sono posti a base
          delle  rettifiche  e  degli  accertamenti  previsti   dagli
          articoli  54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha
          tenuto conto nelle dichiarazioni o che non  si  riferiscono
          ad  operazioni imponibili; sia le operazioni imponibili sia
          gli acquisti  si  considerano  effettuati  all'aliquota  in
          prevalenza  rispettivamente  applicata o che avrebbe dovuto
          essere applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute
          devono  essere  verbalizzate  a  norma  del   sesto   comma
          dell'art. 52;
              3)  inviare  ai soggetti che esercitano imprese, arti e
          professioni, con invito a restituirli compilati e  firmati,
          questionari   relativi   a  dati  e  notizie  di  carattere
          specifico rilevanti ai fini  dell'accertamento,  anche  nei
          confronti di loro clienti e fornitori;
              4)   invitare   qualsiasi   soggetto   ad   esibire   o
          trasmettere,  anche  in  copia  fotostatica,  documenti   e
          fatture   relativi   a   determinate  cessioni  di  beni  o
          prestazioni  di  servizi  ricevute  ed   a   fornire   ogni
          informazione relativa alle operazioni stesse;
              5)  richiedere agli organi e alle amministrazioni dello
          Stato, agli enti pubblici non economici, alle  societa'  ed
          enti   di  assicurazione  ed  alle  societa'  ed  enti  che
          effettuano istituzionalmente riscossioni  e  pagamenti  per
          conto   di   terzi,   ovvero   attivita'   di   gestione  e
          intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria,  la
          comunicazione,  anche  in  deroga  a contrarie disposizioni
          legislative, statutarie o regolamentari, di dati e  notizie
          relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie.
          Alle societa' ed enti di assicurazione, per quanto riguarda
          i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere
          richiesti  dati  e  notizie  attinenti  esclusivamente alla
          durata del contratto di  assicurazione,  all'ammontare  del
          premio   e   alla  individuazione  del  soggetto  tenuto  a
          corrisponderlo.  Le  informazioni  sulla  categoria  devono
          essere  fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente
          o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte.  Questa
          disposizione   non  si  applica  all'Istituto  centrale  di
          statistica  e  agli  ispettorati  del  lavoro  per   quanto
          riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo
          il  disposto  del  n. 7), all'amministrazione postale, alle
          aziende e  istituti  di  credito,  per  quanto  riguarda  i
          rapporti con i clienti inerenti o connessi all'attivita' di
          raccolta   del   risparmio   e  all'esercizio  del  credito
          effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1938, n. 141;
              6)  richiedere  copie  o  estratti  degli  atti  e  dei
          documenti  depositati  presso  i  notai,  i procuratori del
          registro, i conservatori dei  registri  immobiliari  e  gli
          altri pubblici ufficiali;
              7)  richiedere,  previa  autorizzazione  dell'ispettore
          compartimentale delle  tasse  ed  imposte  indirette  sugli
          affari ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di
          zona,  alle  aziende  e  istituti  di  credito  per  quanto
          riguarda i rapporti con  i  clienti  e  all'amministrazione
          postale  per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei
          conti correnti postali, ai libretti di deposito e ai  buoni
          postali  fruttiferi,  copia  dei  conti intrattenuti con il
          contribuente con la  specificazione  di  tutti  i  rapporti
          inerenti  o  connessi  a  tali  conti  comprese le garanzie
          prestate da terzi; ulteriori dati e  notizie  di  carattere
          specifico   relativi   agli  stessi  conti  possono  essere
          richiesti - negli stessi casi e con le medesime modalita' -
          con  l'invio  alle  aziende  e  istituti   di   credito   e
          all'amministrazione   postale  di  questionari  redatti  su
          modello  conforme  a  quello  approvato  con  decreto   del
          Ministro  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro del
          tesoro.
          La richiesta deve essere indirizzata al responsabile  della
          sede   o  dell'ufficio  destinatario  che  ne  da'  notizia
          immediata al soggetto  interessato;  la  relativa  risposta
          deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente.
             Gli  inviti  e  le  richieste di cui al precedente comma
          devono essere fatti a mezzo di raccomandata con  avviso  di
          ricevimento  fissando  per  l'adempimento  un  termine  non
          inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di  cui  al
          n.  7),  non  inferiore  a sessanta giorni. Il termine puo'
          essere prorogato per un periodo di trenta giorni su istanza
          dell'azienda o istituto di credito, per giustificati motivi
          dal competente ispettore compartimentale. Si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 52 del D.P.R.  29 settembre 1973, n.
          600, e successive modificazioni".
             "Art.  52 (Accessi, ispezioni e verifiche). - Gli uffici
          dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso
          di impiegati dell'amministrazione  finanziaria  nei  locali
          destinati all'esercizio di attivita' commerciali, agricole,
          artistiche  o  professionali  per  procedere  ad  ispezioni
          documentali, verificazioni  e  ricerche  e  ad  ogni  altra
          rilevazione  ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta
          e  per  la  repressione   dell'evasione   e   delle   altre
          violazioni.  Gli  impiegati  che  eseguono l'accesso devono
          essere muniti di apposita autorizzazione che ne  indica  lo
          scopo,  rilasciata  dal capo dell'ufficio da cui dipendono.
          Tuttavia per accedere in locali che siano adibiti anche  ad
          abitazione,   e'   necessaria  anche  l'autorizzazione  del
          procuratore della Repubblica.  In ogni caso, l'accesso  nei
          locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovra'
          essere  eseguito in presenza del titolare dello studio o di
          un suo delegato.
             L'accesso in  locali  diversi  da  quelli  indicati  nel
          precedente    comma    puo'    essere    eseguito,   previa
          autorizzazione del procuratore della  Repubblica,  soltanto
          in  caso  di  gravi  indizi  di  violazioni delle norme del
          presente decreto, allo scopo di reperire  libri,  registri,
          documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.
             E'   in   ogni   caso  necessaria  l'autorizzazione  del
          procuratore della Repubblica o  dell'autorita'  giudiziaria
          piu' vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni
          personali  e  all'apertura  coattiva  di  pieghi sigillati,
          borse,  casseforti,  mobili,  ripostigli  e  simili  e  per
          l'esame  di   documenti   e   la   richiesta   di   notizie
          relativamente ai quali e' eccepito il segreto professionale
          ferma  restando  la norma di cui all'art. 103 del codice di
          procedura penale.
             L'ispezione documentale si  estende  a  tutti  i  libri,
          registri,  documenti e scritture che si trovano nei locali,
          compresi quelli la cui  tenuta  e  conservazione  non  sono
          obbligatorie.
             I  libri,  registri,  scritture  e  documenti  di cui e'
          rifiutata  l'esibizione  non  possono   essere   presi   in
          considerazione   a   favore   del   contribuente   ai  fini
          dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per
          rifiuto di esibizione si intendono anche  la  dichiarazione
          di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e
          la sottrazione di essi alla ispezione.
             Di  ogni accesso deve essere redatto processo verbale da
          cui risultino le ispezioni e le  rilevazioni  eseguite,  le
          richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le
          risposte  ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal
          contribuente o da chi lo  rappresenta  ovvero  indicare  il
          motivo  della  mancata sottoscrizione.   Il contribuente ha
          diritto di averne copia.
             I documenti e le scritture  possono  essere  sequestrati
          soltanto se non e' possibile riprodurne o farne constare il
          contenuto   nel   verbale,   nonche'  in  caso  di  mancata
          sottoscrizione  o  di  contestazione  del   contenuto   del
          verbale.   I   libri   e  i  registri  non  possono  essere
          sequestrati; gli  organi  procedenti  possono  eseguirne  o
          farne  eseguire  copie  o  estratti,  possono apporre nelle
          parti che interessano la propria firma o sigla insieme  con
          la  data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele
          atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e
          dei registri.
             Le disposizioni dei commi precedenti si applicano  anche
          per  l'esecuzione  di  verifiche  e  di ricerche relative a
          merci o altri beni  viaggianti  su  autoveicoli  e  natanti
          adibiti al trasporto per conto di terzi.
             In  deroga  alle  disposizioni  del  settimo  comma  gli
          impiegati che procedono all'accesso nei locali di  soggetti
          che  si  avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e
          simili, hanno  facolta'  di  provvedere  con  mezzi  propri
          all'elaborazione  dei  supporti  fuori  dei  locali  stessi
          qualora il contribuente non  consenta  l'utilizzazione  dei
          propri impianti e del proprio personale.
             Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o
          alcune  di  esse  si  trovano  presso  altri  soggetti deve
          esibire una attestazione dei  soggetti  stessi  recante  la
          specificazione   delle   scritture  in  loro  possesso.  Se
          l'attestazione non e' esibita e se  il  soggetto  che  l'ha
          rilasciata  si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o
          in parte le scritture  si  applicano  le  disposizioni  del
          quinto comma.
             Gli  uffici  della  imposta  sul  valore  aggiunto hanno
          facolta' di disporre l'accesso di propri  impiegati  muniti
          di    apposita    autorizzazione    presso   le   pubbliche
          amministrazioni e gli enti indicati al n. 5)  dell'art.  51
          allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi
          previste  e  presso  le  aziende  e  istituti  di credito e
          l'amministrazione   postale   allo   scopo   di    rilevare
          direttamente  i  dati e le notizie relativi ai conti la cui
          copia sia stata richiesta a norma del n.  7)  dello  stesso
          art.   51   e  non  trasmessa  entro  il  termine  previsto
          nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare
          direttamente la completezza  o  la  esattezza  dei  dati  e
          notizie,  allorche' l'ufficio abbia fondati sospetti che le
          pongano  in  dubbio,  contenuti  nella  copia   dei   conti
          trasmessa,  rispetto  a  tutti  i rapporti intrattenuti dal
          contribuente  con  le  aziende  e  istituti  di  credito  e
          l'amministrazione  postale.  Si  applicano  le disposizioni
          dell'ultimo comma dell'art. 33 del  D.P.R.    29  settembre
          1973, n. 600, e successive modificazioni".
             "Art.  53  (Presunzioni di cessione e di acquisto). - Si
          presumono ceduti i beni acquistati,  importati  o  prodotti
          che  non  si  trovano  nei  luoghi  in  cui il contribuente
          esercita la sua attivita',  comprese  le  sedi  secondarie,
          filiali,  succursali,  dipendenze,  stabilimenti,  negozi o
          depositi  dell'impresa,  ne'  presso  suoi  rappresentanti,
          salvo  che  sia dimostrato che i beni stessi: a) sono stati
          utilizzati per la produzione, perduti o distrutti; b)  sono
          stati   consegnati  a  terzi  in  lavorazione,  deposito  o
          comodato o in  dipendenza  di  contratti  estimatori  o  di
          contratti    di   opera,   appalto,   trasporto,   mandato,
          commissione o altro titolo non traslativo della proprieta'.
             Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le
          modalita' con le quali devono essere effettuate:
               a) la donazione dei beni ad enti di beneficenza;
               b) la distruzione dei beni.
             Le  sedi  secondarie,  filiali   o   succursali   devono
          risultare  dalla  iscrizione  alla camera di commercio o da
          altro pubblico registro; le dipendenze, gli stabilimenti, i
          negozi e i depositi devono essere stati  indicati  a  norma
          dell'art.   35   o  del  primo  comma  dell'art.  81.    La
          rappresentanza  deve  risultare  da   atto   pubblico,   da
          scrittura  privata  registrata  o  da  lettera  annotata in
          apposito registro, in data anteriore a  quella  in  cui  e'
          avvenuto il passaggio dei beni, presso l'ufficio competente
          in  relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del
          rappresentato. La consegna dei beni a terzi,  di  cui  alla
          lettera  b),  deve  risultare dal libro giornale o da altro
          libro tenuto a  norma  del  codice  civile  o  da  apposito
          registro  tenuto  in  conformita'  all'art. 39 del presente
          decreto, ovvero da altro documento canservato a norma dello
          stesso articolo o da atto registrato presso  l'ufficio  del
          registro.
             I  beni  che si trovano nel luogo o in uno dei luoghi in
          cui il contribuente esercita la sua attivita' si  presumono
          acquistati  se il contribuente non dimostra, nei casi e nei
          modi indicati nel primo e  nel  secondo  comma,  di  averli
          ricevuti  in  base  ad  un  rapporto di rappresentanza o di
          lavorazione o ad uno degli altri titoli  di  cui  al  primo
          comma".
             "Art.  55 (Accertamento induttivo). - Se il contribuente
          non  ha  presentato  la  dichiarazione  annuale   l'ufficio
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto  puo' procedere in ogni
          caso all'accertamento dell'imposta dovuta indipendentemente
          dalla previa ispezione  della  contabilita'.  In  tal  caso
          l'ammontare imponibile complessivo e l'aliquota applicabile
          sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle
          notizie   comunque   raccolti   o   venuti   a   conoscenza
          dell'ufficio e sono  computati  in  detrazione  soltanto  i
          versamenti  eventualmente  eseguiti  dal  contribuente e le
          imposte detraibili ai sensi dell'art. 19  risultanti  dalle
          liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e 33.
             Le  disposizioni del precedente comma si applicano anche
          se la dichiarazione presentata e' priva di sottoscrizione e
          il contribuente non ha provveduto, entro trenta giorni  dal
          ricevimento  dell'invito da parte dell'ufficio dell'imposta
          sul  valore  aggiunto,  alla  sottoscrizione  o   reca   le
          indicazioni  di cui ai numeri 1) e 3) dell'art. 28 senza le
          distinzioni e specificazioni ivi richieste,  sempreche'  le
          indicazioni  stesse  non siano state regolarizzate entro il
          mese   successivo   a   quello   di   presentazione   della
          dichiarazione.  Le  disposizioni  stesse  si  applicano, in
          deroga alle disposizioni dell'art. 54, anche nelle seguenti
          ipotesi:
              1) quando risulta, attraverso il verbale  di  ispezione
          redatto  ai  sensi dell'art. 52, che il contribuente non ha
          tenuto, o ha rifiutato di esibire o ha  comunque  sottratto
          all'ispezione i registri previsti dal presente decreto e le
          altre  scritture  contabili  obbligatorie a norma del primo
          comma dell'art. 2214 del codice civile  e  delle  leggi  in
          materia  di imposte sui redditi, o anche soltanto alcuni di
          tali registri e scritture;
              2) quando dal  verbale  di  ispezione  risulta  che  il
          contribuente  non  ha  emesso  le  fatture  per  una  parte
          rilevante delle operazioni ovvero  non  ha  conservato,  ha
          rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione,
          totalmente o per una parte rilevante, le fatture emesse;
              3)   quando   le   omissioni  e  le  false  o  inesatte
          indicazioni o annotazioni accertate ai sensi dell'art.  54,
          ovvero  le irregolarita' formali dei registri e delle altre
          scritture contabili risultanti dal  verbale  di  ispezione,
          sono   cosi'   gravi,   numerose   e  ripetute  da  rendere
          inattendibile la contabilita' del contribuente.
             Se  vi  e'  pericolo  per  la  riscossione  dell'imposta
          l'ufficio puo' procedere all'accertamento induttivo, per la
          frazione  di  anno  solare gia' decorsa, senza attendere la
          scadenza del termine stabilito per la dichiarazione annuale
          e  con  riferimento  alle  liquidazioni  prescritte   dagli
          articoli 27 e 33".
             -   Il  testo  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri), come modificato
          dall'art. 74 del D.Lgs. 3  febbraio  1993,  n.  29,  e'  il
          seguente:
             "Art.  17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati i regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b) l'attuazione e l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) (soppressa).
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dell'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere.    Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale ".