IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  l'art.  731  del  codice  della  navigazione come modificato
dall'art. 3 della legge 13 maggio 1983, n. 213;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988,
n.  566 (pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n.  16 del 20 gennaio 1989) relativo all'approvazione del regolamento
in  materia  di  licenze,  attestati  ed  abilitazione aeronautiche e
successive modificazioni;
  Considerato  che  ai  sensi dell'art. 27, quarto comma, del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  del 18 novembre 1988, n. 566, gli
esami  medici  devono  essere  condotti  in  conformita' ai requisiti
medici     fissati    dall'Organizzazione    dell'aviazione    civile
internazionale  (OACI)  ed  approvati  con  decreto del Ministero dei
trasporti  e  della  navigazione  di  concerto  con il Ministro della
sanita', sentito il Ministro della difesa;
  Considerato  altresi'  che  occorre  procedere all'approvazione dei
parametri medici in conformita' a quanto disposto dal citato art. 27,
comma  4,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 18 novembre
1988, n. 566;
  Sentito il Ministro della difesa;
                              Decreta:
  Sono  approvati i parametri medici di cui all'art. 27, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566 e le
modalita'  relative  all'accertamento  dell'idoneita' psicofisica per
conseguire, mantenere in esercizio e reintegrare licenze ed attestati
aeronautici  nel testo allegato, che costituisce parte integrante del
presente decreto.
  Roma, 15 settembre 1995
                     Il Ministro dei trasporti e della navigazione
                                         CARAVALE
Il Ministro della sanita'
       GUZZANTI