IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 731 del codice della navigazione come modificato dall'art. 3 della legge 13 maggio 1983, n. 213; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566 (pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 1989) relativo all'approvazione del regolamento in materia di licenze, attestati ed abilitazione aeronautiche e successive modificazioni; Considerato che ai sensi dell'art. 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1988, n. 566, gli esami medici devono essere condotti in conformita' ai requisiti medici fissati dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI) ed approvati con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro della sanita', sentito il Ministro della difesa; Considerato altresi' che occorre procedere all'approvazione dei parametri medici in conformita' a quanto disposto dal citato art. 27, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566; Sentito il Ministro della difesa; Decreta: Sono approvati i parametri medici di cui all'art. 27, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566 e le modalita' relative all'accertamento dell'idoneita' psicofisica per conseguire, mantenere in esercizio e reintegrare licenze ed attestati aeronautici nel testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 15 settembre 1995 Il Ministro dei trasporti e della navigazione CARAVALE Il Ministro della sanita' GUZZANTI