IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
   VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE  INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante  disciplina
del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di origine dei
vini;
  Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1977 contenente norme per
la designazione e presentazione dei vini da  tavola  con  indicazione
geografica;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5  agosto  1982  contenente norme
concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la  designazione  dei
vini da tavola con indicazione geografica;
  Visto  il  decreto  ministeriale  9  dicembre 1983 contenente norme
integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;
  Visti i decreti ministeriali con i quali sono state riconosciute le
indicazioni  geografiche  di  alcuni  vini  da  tavola  prodotti  nel
territorio della regione Marche;
  Visto  il decreto ministeriale 21 ottobre 1994 contenente norme per
la utilizzazione transitoria di indicazioni  geografiche  e  relativi
riferimenti  aggiuntivi  per  i  vini  da  tavola  provenienti  dalla
vendemmia 1994;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il
riconoscimento della indicazione geografica  tipica  "Marche"  per  i
vini ed i mosti prodotti nella regione Marche;
  Visto  il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni
geografiche  tipiche dei vini inerente le richieste di riconoscimento
delle indicazioni geografiche  tipiche  dei  vini,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 1995;
  Visti il parere espresso dal Comitato predetto sulla citata domanda
di  riconoscimento della indicazione geografica tipica sopra indicata
riguardante i vini prodotti nel territorio della regione Marche e  la
proposta,   dallo   stesso  Comitato  formulata,  del  corrispondente
disciplinare di produzione, pubblicati nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
213 del 12 settembre 1995;
  Considerato  che  con  successiva  deliberazione  il Comitato aveva
stabilito di non prevedere limitazioni  alle  zone  di  vinificazione
delle  uve  destinate  alla  produzione  dei  vini  da tavola tipici,
ottenute nelle rispettive zone di produzione, per cui  le  operazioni
di  vinificazione  possono  effettuarsi anche al di fuori delle dette
zone di produzione e che conseguentemente il parere espresso circa la
delimitazione  della  zona   di   vinificazione   per   l'indicazione
geografica  tipica  predetta  deve  intendersi  superato in quanto la
vigente normativa, riportata in premessa,  non  prevede  obblighi  al
riguardo;
  Ritenuto  pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento della
indicazione geografica tipica sopra riportata ed all'approvazione del
relativo disciplinare di produzione  in  conformita'  della  proposta
formulata  dal  citato  Comitato  e  delle  successive  deliberazioni
integrative;
  Considerato che l'art. 4  del  citato  Regolamento  concernente  la
procedura  per  il  riconoscimento  delle  denominazioni di origine e
l'approvazione dei disciplinari  di  produzione  prevede  che  per  i
riconoscimenti  e  le  approvazioni  di  cui trattasi si provveda con
decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E'  riconosciuta  l'indicazione  geografica  tipica  dei   vini
"Marche" prodotti nella regione Marche.