Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Considerato che avverso il proprio parere concernente modifiche del disciplinare di produzione relativo ai vini a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti" di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 20 ottobre 1984 sono state avanzate numerose istanze e controdeduzioni il cui esame comporta l'impossibilita' di provvedere all'emanazione del decreto di modifica a decorrere dalla vendemmia 1995; Considerato altresi' che rendesi necessario accogliere tra le modifiche proposte quella concernente l'art. 10, comma 1, del disciplinare di produzione di cui trattasi, al fine di assicurare la decorrenza della disposizione di cui alla detta modifica dalla vendemmia 1995; Propone, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 8, lettera b), della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la modifica del citato art. 10, comma 1, come di seguito riportato: L'art. 10, comma 1, del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 1984, n. 290, viene modificato come appresso: Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dell'art. 10, comma 1, del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Art. 10, comma 1. - Il vino "Chianti" se sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni e ad un periodo di almeno tre mesi di affinamento in bottiglia, puo' avere diritto alla qualificazione "riserva" purche' all'atto dell'immissione al consumo, abbia un titolo alcolometrico volumico totale minimo 12%. Il vino "Chianti" accompagnato dalla specificazione aggiuntiva "classico" o dalle specificazioni geografiche "Colli Fiorentini", "Montalbano", "Rufina", "Colli Senesi", "Colli Aretini", "Colline Pisane", per aver diritto alla qualifica riserva deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,5%.