IL DIRETTORE GENERALE
                          PER L'ATTUAZIONE
                   DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281,  istitutivo  del
fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;
  Vista  la  delibera  CIPE  28  giugno  1990,  con  la quale vengono
ripartiti, per il 1990, gli importi di lire  30  miliardi  -  tra  le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano - da destinare per
le  finalita'  ex  legge n. 574/1965, e di lire 863 miliardi - tra le
regioni a statuto ordinario -  per  il  finanziamento  dei  programmi
regionali di sviluppo ex art. 9 della legge n. 281/1970;
  Visto l'art. 3, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158, con il
quale  e'  stato  stabilito che, a decorrere dall'anno 1991, il fondo
per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di  cui  al
citato  art.  9  della  legge n. 281/1970, e' costituito da una quota
fissa e da una quota variabile;
  Vista la legge 24 dicembre 1993,  n.  538  (finanziaria  1994),  ai
sensi  della  quale la soprarichiamata quota variabile 1994, al netto
degli stanziamenti annuali previste dalle  leggi  di  settore,  viene
stabilita in lire 137 miliardi;
  Vista la delibera CIPE 13 marzo 1995, con la quale viene assegnata,
a favore delle regioni a statuto ordinario, la citata quota variabile
di lire 137 miliardi per il 1994;
  Vista  la  nota,  n.  DAGL  1/817 Pres. 95, del 19 luglio 1995, del
Presidente del Consiglio dei Ministri, con la quale  -  in  deroga  a
quanto  previsto  dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge 23 febbraio
1995, n. 41, convertito, con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85 - autorizza, fra l'altro, l'assunzione dell'impegno della somma
di lire 137 miliardi, nell'ambito  delle  disponibilita'  1994  quali
residui di stanziamento;
  Ritenuto   di   dover   provvedere  all'impegno  della  sopracitata
disponibilita'  1994  di  lire  137  miliardi,   quale   residuo   di
stanziamento 1994, secondo gli importi indicati dalla citata delibera
CIPE;
  Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, per l'esercizio 1995;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  somma  di  L.  137.000.000.000  e'  impegnata, per le finalita'
esposte in premessa, a favore  delle  regioni  a  statuto  ordinario,
secondo le quote a fianco di ciascuna indicate:
              Regioni                     Importi in lire
                 -                               -
            Piemonte ....................  10.089.365.000
            Lombardia ...................  13.647.529.000
            Veneto ......................   8.710.734.000
            Liguria .....................   4.945.563.000
            Emilia-Romagna ..............   8.138.759.000
            Toscana .....................   9.336.550.000
            Umbria ......................   4.515.520.000
            Marche ......................   4.736.638.000
            Lazio .......................  10.840.262.000
            Abruzzo .....................   6.061.428.000
            Molise ......................   4.725.815.000
            Campania ....................  18.087.425.000
            Puglia ......................  13.371.474.000
            Basilicata ..................   7.799.410.000
            Calabria ....................  11.993.528.000
                                          _______________
                           Totale ....... 137.000.000.000