IL MINISTRO DEL TESORO
                           DI CONCERTO CON
                   IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Visto l'art. 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457, istitutivo della
sezione autonoma per l'edilizia residenziale presso la Cassa depositi
e prestiti;
  Vista  la  legge  17  febbraio  1992,  n.  179,  recante  norme per
l'edilizia residenziale pubblica;
  Visto, in particolare,  l'art.  5  della  suddetta  legge,  che  ha
costituito  presso la sezione autonoma per l'edilizia residenziale un
fondo speciale di rotazione per  la  concessione  ai  comuni  e  loro
consorzi   di   mutui   decennali,   senza   interessi,   finalizzati
all'acquisizione e all'urbanizzazione  di  aree  edificabili  ad  uso
residenziale, nonche' all'acquisto di aree edificate da recuperare;
  Considerato che alle operazioni di finanziamento si provvede con le
disponibilita'  che  affluiranno  al  fondo,  ai  sensi  dello stesso
articolo 5, comma 2;
  Considerato che, ai sensi del quarto comma, del medesimo art. 5, le
modalita' e le condizioni  relative  alla  concessione  dei  predetti
mutui  dovranno  essere  stabilite  con  apposito decreto emanato dal
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici;
  Ritenuto che occorre provvedere in merito;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le   disponibilita'   del   fondo   speciale   di   rotazione   per
l'acquisizione di aree e l'urbanizzazione, previsto dall'art. 5 della
legge  17  febbraio  1992,  n. 179, sono depositate in apposito conto
corrente infruttifero presso la  tesoreria  centrale  dello  Stato  a
favore  della sezione autonoma per l'edilizia residenziale, istituita
presso la Cassa depositi e prestiti dall'art. 10 della legge 5 agosto
1978, n. 457.