IL MINISTRO DEL TESORO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto l'art. 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457, istitutivo della sezione autonoma per l'edilizia residenziale presso la Cassa depositi e prestiti; Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica; Visto, in particolare, l'art. 5 della suddetta legge, che ha costituito presso la sezione autonoma per l'edilizia residenziale un fondo speciale di rotazione per la concessione ai comuni e loro consorzi di mutui decennali, senza interessi, finalizzati all'acquisizione e all'urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale, nonche' all'acquisto di aree edificate da recuperare; Considerato che alle operazioni di finanziamento si provvede con le disponibilita' che affluiranno al fondo, ai sensi dello stesso articolo 5, comma 2; Considerato che, ai sensi del quarto comma, del medesimo art. 5, le modalita' e le condizioni relative alla concessione dei predetti mutui dovranno essere stabilite con apposito decreto emanato dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici; Ritenuto che occorre provvedere in merito; Decreta: Art. 1. Le disponibilita' del fondo speciale di rotazione per l'acquisizione di aree e l'urbanizzazione, previsto dall'art. 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, sono depositate in apposito conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale dello Stato a favore della sezione autonoma per l'edilizia residenziale, istituita presso la Cassa depositi e prestiti dall'art. 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457.