Con  decreto ministeriale 18 settembre 1996, ai sensi dell'art. 4,
comma 21, del decreto-legge 2 agosto  1996,  n.  404,  in  favore  di
numero  massimo  242  lavoratori  sospesi  dal  lavoro o lavoranti ad
orario ridotto, dipendenti  dalla  Ceramica  Vavid  S.p.a.,  sede  in
Napoli,  ed unita' di Pastorano (Caserta), e' concesso il trattamento
straordinario di integrazione salariale dal  28  maggio  1996  al  27
novembre 1996.
   Il  trattamento  di cui sopra e' ulteriormente concesso sino al 27
maggio 1997.
   L'erogazione del trattamento, per i periodi  successivi  alla  sua
concessione,  e'  subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al
progetto dei lavori socialmente utili.
   L'istanza della societa'  e'  stata  inoltrata  all'U.R.L.M.O.  di
Napoli come da protocollo dello stesso, in data 22 maggio 1996.
   Pagamento diretto: si.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  e  assistenza sociale e'
autorizzato, la' ove espressamente disposto, ad erogare  direttamente
il trattamento straordinario di integrazione salariale.
   Con  decreto  ministeriale 18 settembre 1996 per le motivazioni in
premessa riportate, e' approvato il programma  per  crisi  aziendale,
relativamente  al  periodo dal 18 marzo 1996 al 17 luglio 1996, della
ditta S.p.a. Morando Impianti, sede in Asti, unita' di Asti.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Morando Impianti, con sede in Asti,
unita' di Asti, per il periodo dal 18 marzo 1996 al 10 giugno 1996.
   Istanza aziendale presentata il 12 aprile 1996 con  decorrenza  18
marzo 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
8 agosto 1996, n. 21297.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto  ministeriale  18  settembre  1996,  e'  approvato  il
programma  per  crisi  aziendale,  limitatamente  al  periodo  dal 10
novembre 1995 al 9 maggio 1996, della ditta S.p.a.  S.O.C.I.B.,  sede
in  Reggio  Calabria (frazione Pellaro), e' unita' di Pellaro (Reggio
Calabria).
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. S.O.C.I.B., con sede in Reggio Calabria
(frazione  Pellaro),  e  unita'  di Pellaro (Reggio Calabria), per il
periodo dal 10 novembre 1995 al 9 maggio 1996.
   Istanza  aziendale presentata l'11 dicembre 1995 con decorrenza 10
novembre 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.