Con decreto ministeriale 18 settembre 1996, ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, in favore di numero massimo 242 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Ceramica Vavid S.p.a., sede in Napoli, ed unita' di Pastorano (Caserta), e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 maggio 1996 al 27 novembre 1996. Il trattamento di cui sopra e' ulteriormente concesso sino al 27 maggio 1997. L'erogazione del trattamento, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata all'U.R.L.M.O. di Napoli come da protocollo dello stesso, in data 22 maggio 1996. Pagamento diretto: si. L'Istituto nazionale della previdenza e assistenza sociale e' autorizzato, la' ove espressamente disposto, ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale. Con decreto ministeriale 18 settembre 1996 per le motivazioni in premessa riportate, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 18 marzo 1996 al 17 luglio 1996, della ditta S.p.a. Morando Impianti, sede in Asti, unita' di Asti. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Morando Impianti, con sede in Asti, unita' di Asti, per il periodo dal 18 marzo 1996 al 10 giugno 1996. Istanza aziendale presentata il 12 aprile 1996 con decorrenza 18 marzo 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 8 agosto 1996, n. 21297. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 18 settembre 1996, e' approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 10 novembre 1995 al 9 maggio 1996, della ditta S.p.a. S.O.C.I.B., sede in Reggio Calabria (frazione Pellaro), e' unita' di Pellaro (Reggio Calabria). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.O.C.I.B., con sede in Reggio Calabria (frazione Pellaro), e unita' di Pellaro (Reggio Calabria), per il periodo dal 10 novembre 1995 al 9 maggio 1996. Istanza aziendale presentata l'11 dicembre 1995 con decorrenza 10 novembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.