IL RETTORE
  Visto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Cagliari,
approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e modificato con
regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 (contenente
modifiche e aggiornamenti al testo unico delle leggi  sull'istruzione
superiore), convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162, sul riordinamento delle scuole dirette a f.s., delle  scuole  di
specializzazione e dei corsi di perfezionamento;
  Vista  la  legge  9  maggio  1989, n. 168, istitutiva del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica  (articoli
6 e 16);
  Vista la proposta di modifica di statuto, formulata dalle autorita'
accademiche di questa Universita' con nota n. 2053 del 3 agosto 1992;
  Vista  la  nota  ministeriale n. 2962 del 30 settembre 1993, con la
quale  si  comunica  che  il  Consiglio  universitario  nazionale  ha
espresso  il parere che la tipologia della scuola di specializzazione
in storia dell'arte e delle arti minori  sia  modificata  in  "storia
dell'arte";
  Vista  la  delibera  della  facolta'  di lettere e filosofia del 17
dicembre 1993, adottata in adeguamento delle direttive  ministeriali,
contenute nella citata nota del 30 settembre 1993;
  Visto  il  decreto  interministeriale 14 settembre 1995, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 1995, con il  quale  e'
stata  autorizzata  l'istituzione  della scuola di specializzazionein
"storia dell'arte" presso l'Ateneo di Cagliari;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi di  Cagliari,  approvato  e
modificato  con i decreti sopra indicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
                               Art. 1.
  L'elenco delle scuole di  specializzazione  dell'Universita'  degli
studi  di Cagliari, di cui all'art. 91 e' integrato con l'inserimento
della scuola di specializzazione  in  "storia  dell'arte",  afferente
alla facolta' di lettere e filosofia.