IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'art. 32 della legge 14 luglio 1965, n. 963; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, che approva il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41; Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1982, concernente l'approvazione del regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera locale e ravvicinata; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1990, prorogato con decreti 8 febbraio 1991, 15 febbraio 1992, 26 febbraio 1993 e 21 febbraio 1994, concernenti la determinazione dei limiti delle distanze entro i quali esercitare la pesca costiera locale e ravvicinata; Vista la legge 20 novembre 1994, n. 655, recante misure urgenti in materia di pesca e acquacoltura e in particolare l'articolo 2 concernente l'esercizio della pesca ravvicinata fino ad una distanza di 40 miglia dalla costa e gli strumenti finanziari per consentire, ai fini della salvaguardia della vita umana in mare, l'ampliamento del sistema di ascolto radio in onde decametriche degli uffici marittimi dell'Adriatico; Considerata l'opportunita' di prorogare ulteriormente, per il periodo decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 1996, l'esercizio sperimentale della pesca costiera locale fino a una distanza di 12 miglia dalla costa, al fine di stabilire un nuovo regime di operativita' delle medesime navi che garantisca una migliore salvaguardia delle risorse biologiche marine della fascia costiera; Decreta: Art. 1. 1. In via sperimentale e per un ulteriore periodo decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 1996, la pesca costiera locale puo' essere esercitata fino a una distanza di 12 miglia dalla costa nazionale.