IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
                           DI CONCERTO CON
                             IL MINISTRO
                  DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto l'art. 32 della legge 14 luglio 1965, n. 963;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  novembre  1991,
n. 435, che approva il regolamento per la sicurezza della navigazione
e della vita umana in mare;
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41;
  Visto   il   decreto   ministeriale  22  giugno  1982,  concernente
l'approvazione del regolamento di sicurezza per le
navi  abilitate  all'esercizio  della   pesca   costiera   locale   e
ravvicinata;
  Visto  il  decreto  ministeriale  16  gennaio  1990,  prorogato con
decreti 8 febbraio 1991, 15 febbraio 1992,  26  febbraio  1993  e  21
febbraio   1994,  concernenti  la  determinazione  dei  limiti  delle
distanze  entro  i  quali  esercitare  la  pesca  costiera  locale  e
ravvicinata;
  Vista  la legge 20 novembre 1994, n. 655, recante misure urgenti in
materia di  pesca  e  acquacoltura  e  in  particolare  l'articolo  2
concernente  l'esercizio della pesca ravvicinata fino ad una distanza
di 40 miglia dalla costa e gli strumenti finanziari  per  consentire,
ai  fini  della  salvaguardia della vita umana in mare, l'ampliamento
del sistema di  ascolto  radio  in  onde  decametriche  degli  uffici
marittimi dell'Adriatico;
  Considerata  l'opportunita'  di  prorogare  ulteriormente,  per  il
periodo decorrente dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto  fino  al  31  dicembre  1996, l'esercizio sperimentale della
pesca costiera locale fino a una distanza di 12 miglia  dalla  costa,
al  fine  di stabilire un nuovo regime di operativita' delle medesime
navi  che  garantisca  una  migliore   salvaguardia   delle   risorse
biologiche marine della fascia costiera;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  In via sperimentale e per un ulteriore periodo decorrente dalla
data di entrata in vigore del presente decreto fino  al  31  dicembre
1996,  la  pesca  costiera  locale  puo' essere esercitata fino a una
distanza di 12 miglia dalla costa nazionale.