IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e sue successive modificazioni e integrazioni, che prevede che con decreto del Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti, siano stabiliti i contenuti e le modalita' di utilizzo degli indicatori di efficienza e di qualita'; Visto il comma 3 dello stesso art. 10, che prevede l'utilizzo di detti indicatori da parte del Ministro della sanita', in sede di relazione sullo stato sanitario del Paese, al fine di verificare i risultati conseguiti; Visto l'art. 1, comma 4, lettera f), dello stesso decreto legislativo, che prevede che il Piano sanitario nazionale indica le misure e gli indicatori per la verifica dei livelli di assistenza effettivamente assicurati in rapporto a quelli previsti; Considerato che le regioni hanno la competenza ad esercitare, ai sensi dell'art. 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo l'indirizzo tecnico, la promozione e il supporto nei confronti delle aziende sanitarie, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualita' delle prestazioni sanitarie e che il direttore generale dell'azienda sanitaria ha la competenza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, dello stesso decreto legislativo, a verificare, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonche' l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa; Sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, la Federazione nazionale collegi infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia, la Federazione nazionale collegi delle ostetriche, la Federazione nazionale collegi professionali tecnici sanitari di radiologia medica; D'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, come da verbale della seduta del 12 gennaio 1995; Decreta: Art. 1. Finalita' e contenuti 1. Il Servizio sanitario nazionale adotta un insieme di indicatori, quale strumento ordinario e sistematico per l'autovalutazione e la verifica dell'efficienza gestionale e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle attivita' sanitarie. 2. Gli indicatori rappresentano informazioni selezionate allo scopo di misurare i cambiamenti che si verificano nei fenomeni osservati e, conseguentemente, di orientare i processi decisionali dei diversi livelli istituzionali. 3. Gli indicatori da adottare da parte dei suddetti livelli, per le finalita' indicate al comma 1, sono riportati nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto. Resta ferma la facolta' delle regioni e delle aziende sanitarie di adottare ulteriori indicatori adeguati, significativi ed influenti al fine di assistere efficacemente i processi decisionali regionali e locali.