IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e sue successive modificazioni e  integrazioni,  che  prevede
che   con  decreto  del  Ministro  della  sanita',  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome e sentite la Federazione nazionale degli ordini dei
medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti,
siano  stabiliti  i  contenuti  e  le  modalita'  di  utilizzo  degli
indicatori di efficienza e di qualita';
  Visto il comma 3 dello stesso art. 10, che  prevede  l'utilizzo  di
detti  indicatori  da  parte  del  Ministro della sanita', in sede di
relazione sullo stato sanitario del Paese, al fine  di  verificare  i
risultati conseguiti;
  Visto   l'art.  1,  comma  4,  lettera  f),  dello  stesso  decreto
legislativo, che prevede che il Piano sanitario nazionale  indica  le
misure  e  gli  indicatori  per la verifica dei livelli di assistenza
effettivamente assicurati in rapporto a quelli previsti;
  Considerato che le regioni hanno la competenza  ad  esercitare,  ai
sensi   dell'art.  2,  comma  2,  dello  stesso  decreto  legislativo
l'indirizzo tecnico, la promozione e il supporto nei confronti  delle
aziende sanitarie, anche in relazione al controllo di gestione e alla
valutazione  della  qualita'  delle  prestazioni  sanitarie  e che il
direttore generale dell'azienda sanitaria ha la competenza, ai  sensi
dell'art. 3, comma 6, dello stesso decreto legislativo, a verificare,
mediante  valutazioni  comparative  dei  costi,  dei rendimenti e dei
risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite
ed  introitate,  nonche'  l'imparzialita'  ed   il   buon   andamento
dell'azione amministrativa;
  Sentite  la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi
e degli odontoiatri,  la  Federazione  nazionale  collegi  infermieri
professionali,  assistenti  sanitari  e  vigilatrici  d'infanzia,  la
Federazione  nazionale  collegi  delle  ostetriche,  la   Federazione
nazionale   collegi  professionali  tecnici  sanitari  di  radiologia
medica;
  D'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le  regioni  e le province autonome, come da verbale della seduta del
12 gennaio 1995;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Finalita' e contenuti
  1. Il Servizio sanitario nazionale adotta un insieme di indicatori,
quale strumento ordinario e sistematico per  l'autovalutazione  e  la
verifica   dell'efficienza  gestionale  e  dei  risultati  conseguiti
nell'esercizio delle attivita' sanitarie.
  2. Gli indicatori rappresentano informazioni selezionate allo scopo
di misurare i cambiamenti che si verificano nei fenomeni osservati e,
conseguentemente, di orientare i  processi  decisionali  dei  diversi
livelli istituzionali.
  3. Gli indicatori da adottare da parte dei suddetti livelli, per le
finalita'  indicate  al  comma  1,  sono riportati nell'allegato, che
costituisce parte integrante del presente  decreto.  Resta  ferma  la
facolta'   delle  regioni  e  delle  aziende  sanitarie  di  adottare
ulteriori indicatori adeguati, significativi ed influenti al fine  di
assistere efficacemente i processi decisionali regionali e locali.