LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
                                  E
                          LA BANCA D'ITALIA
  Visto l'art. 25 dello statuto della Banca  d'Italia  approvato  con
regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e le successive modifiche;
  Vista  la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche ed
integrazioni;
  Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1, ed, in particolare, l'art. 22,
comma 3;
  Viste,  altresi',  le   disposizioni   concernenti   l'istituzione,
l'organizzazione  ed  il funzionamento della Cassa di compensazione e
garanzia adottate d'intesa in data 16 marzo 1992, come modificate  ed
integrate, da ultimo, in data 6 giugno 1995;
  Considerata  l'opportunita'  di  prevedere particolari modalita' di
compensazione e garanzia dei contratti  uniformi  a  termine  di  cui
all'art. 23 della stessa legge 2 gennaio 1991, n. 1;
  Considerata l'opportunita' di prevedere la compensazione e garanzia
dei  contratti  di  opzione  sull'indice  di  borsa MIB30, denominati
MIB030, di cui alla delibera della Consob n. 9482 del 2 ottobre 1995;
                          Emanano d'intesa
le unite disposizioni che modificano  ed  integrano  le  disposizioni
concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della
Cassa di compensazione e garanzia.
  Il   presente  provvedimento  e  le  disposizioni  annesse  saranno
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed entreranno in
vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.
  Il  presente  provvedimento  e  le  annesse  disposizioni,  saranno
pubblicate nel Bollettino della Consob.
   Roma, 20 ottobre 1995
                                        p. Il presidente della Consob
                                                   BESSONE
Il Governatore della Banca d'Italia
               FAZIO