LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA E LA BANCA D'ITALIA Visto l'art. 25 dello statuto della Banca d'Italia approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e le successive modifiche; Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1, ed, in particolare, l'art. 22, comma 3; Viste, altresi', le disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia adottate d'intesa in data 16 marzo 1992, come modificate ed integrate, da ultimo, in data 6 giugno 1995; Considerata l'opportunita' di prevedere particolari modalita' di compensazione e garanzia dei contratti uniformi a termine di cui all'art. 23 della stessa legge 2 gennaio 1991, n. 1; Considerata l'opportunita' di prevedere la compensazione e garanzia dei contratti di opzione sull'indice di borsa MIB30, denominati MIB030, di cui alla delibera della Consob n. 9482 del 2 ottobre 1995; Emanano d'intesa le unite disposizioni che modificano ed integrano le disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia. Il presente provvedimento e le disposizioni annesse saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed entreranno in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione. Il presente provvedimento e le annesse disposizioni, saranno pubblicate nel Bollettino della Consob. Roma, 20 ottobre 1995 p. Il presidente della Consob BESSONE Il Governatore della Banca d'Italia FAZIO