IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sul riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561; Vista la legge 27 marzo 1980, n. 112, recante: "Interpretazione autentica delle norme concernenti la personalita' giuridica e il finanziamento degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nonche' integrazioni allo stesso decreto"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017, concernente: "Norme di attuazione dell'art. 2 della legge 27 marzo 1980, 112, relativa agli Istituti di patronato e di assistenza sociale"; Visto, in particolare, l'art. 6, terzo comma, del decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, concernente lo scioglimento degli Istituti di patronato che non siano piu', per qualsiasi motivo in grado di funzionare o per i quali siano venuti meno i requisiti previsti dalla normativa vigente e la nomina del liquidatore; Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1971 con il quale e' stata approvata la costituzione dell'Istituto di patronato per l'assistenza sociale - I.P.A.S., promosso dall'Associazione nazionale delle comunita' di lavoro A.N.Co.L. (ex ONARMO); Visto lo statuto approvato in unico contesto con l'atto di costituzione dell'ente medesimo; Considerato che il consiglio di amministrazione dell'istituto ha rimesso il proprio mandato con delibera del 1 agosto 1995 e che in data 7 settembre 1995 il comitato centrale dell'associazione promotrice A.N.Co.L. ha deciso di chiedere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale lo scioglimento dell'isituto medesimo e la nomina di un commissario liquidatore; Rilevato che l'ente versa in gravi difficolta' di ordine finanziario ed organizzativo; Ritenuta la necessita' di procedere allo scioglimento dell'Istituto di patronato per l'assistenza sociale - I.P.A.S. nonche' alla nomina del commissario liquidatore; Decreta: Art. 1. Ai sensi del terzo comma dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, l'Istituto di patronato per l'assistenza sociale - I.P.A.S. e' sciolto con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.