IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto il decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 29 luglio
1947,  n.  804,  sul  riconoscimento  giuridico  degli  istituti   di
patronato  e  di assistenza sociale, ratificato dalla legge 17 aprile
1956, n. 561;
  Vista la legge 27 marzo 1980,  n.  112,  recante:  "Interpretazione
autentica  delle  norme  concernenti  la  personalita' giuridica e il
finanziamento degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, di
cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio
1947, n. 804, nonche' integrazioni allo stesso decreto";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 1017, concernente: "Norme di attuazione dell'art. 2 della legge 27
marzo  1980, 112, relativa agli Istituti di patronato e di assistenza
sociale";
  Visto,  in  particolare,  l'art.  6,  terzo  comma,   del   decreto
legislativo  Capo  provvisorio  dello  Stato  29 luglio 1947, n. 804,
concernente lo scioglimento degli Istituti di patronato che non siano
piu', per qualsiasi motivo in grado di funzionare o per i quali siano
venuti meno i requisiti previsti dalla normativa vigente e la  nomina
del liquidatore;
  Visto  il  decreto  ministeriale  24  febbraio 1971 con il quale e'
stata  approvata  la  costituzione  dell'Istituto  di  patronato  per
l'assistenza sociale - I.P.A.S., promosso dall'Associazione nazionale
delle comunita' di lavoro A.N.Co.L. (ex ONARMO);
  Visto  lo  statuto  approvato  in  unico  contesto  con  l'atto  di
costituzione dell'ente medesimo;
  Considerato che il consiglio di  amministrazione  dell'istituto  ha
rimesso  il  proprio  mandato con delibera del 1 agosto 1995 e che in
data  7  settembre  1995  il  comitato   centrale   dell'associazione
promotrice  A.N.Co.L.  ha deciso di chiedere al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale lo scioglimento dell'isituto medesimo  e  la
nomina di un commissario liquidatore;
  Rilevato   che   l'ente   versa  in  gravi  difficolta'  di  ordine
finanziario ed organizzativo;
  Ritenuta la necessita' di procedere allo scioglimento dell'Istituto
di patronato per l'assistenza sociale - I.P.A.S. nonche' alla  nomina
del commissario liquidatore;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  del  terzo comma dell'art. 6 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n.  804,  l'Istituto  di
patronato  per l'assistenza sociale - I.P.A.S. e' sciolto con effetto
dalla data di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale.