IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
   VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE  INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930,  concernente  le  norme  per  la  tutela  delle denominazioni di
origine dei vini;
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento di denominazione  di  origine  dei
vini;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966 con
il quale e' stata riconosciuta la denominazione di orgine controllata
dei vini "Ischia bianco", "Ischia rosso" e "Ischia bianco  superiore"
ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Visto  il  decreto ministeriale 31 luglio 1993 che ha sostituito la
predetta denominazione di origine controllata con la denominazione di
origine controllata "Ischia";
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
riduzione del valore minimo dell'acidita' totale delle tipologie  dei
vini  a  denominazione  di  origine  controllata  "Ischia"  ai  sensi
dell'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini di cui trattasi;
  Sentito il Comitato nazionale per la  tutela  e  la  valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche dei vini;
  Ritenuta l'opportunita', in relazione alle  particolari  condizioni
ambientali  della  zona  di  produzione  ed alle esigenze tecniche di
elaborazione dei vini in discorso, di accogliere la  richiesta  degli
interessati;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Il  limite  minimo dell'acidita' totale dei vini a denominazione di
origine  controllata  "Ischia",  nelle   tipologie   bianco,   rosso,
Biancolella,  Forastera,  Piedirosso e passito, previsto nella misura
del 5,0 per mille dall'art. 6  del  disciplinare  di  produzione,  e'
modificato nella misura del 4,5 per mille.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 30 ottobre 1995
                                               Il dirigente: ADINOLFI