All'Azienda  di  Stato   per   gli
                                  interventi  nel  mercato agricolo -
                                  A.I.M.A.
                                  All'Ispettorato            centrale
                                  repressione frodi
                                  Ai   commissari  di  Governo  delle
                                  regioni
                                  Al  commissario  di  Stato  per  la
                                  regione siciliana
                                  Agli   assessori  alla  agricoltura
                                  delle regioni
                                  Agli  assessori  alla   agricoltura
                                  delle province di Trento e Bolzano
                                     e, per conoscenza:
                                  Al Ministero dell'interno:
                                    Gabinetto
                                    Direzione generale di P.S.
                                  Al Ministero delle finanze:
                                    Dipartimento dogane
                                    Dipartimento   delle   entrate  -
                                  Direzione    centrale    per     la
                                  fiscalita' locale
                                    Comando generale Guardia di
                                     finanza - Ufficio operativo
                                  Al  Ministero  dell'industria,  del
                                  commercio e dell'artigianato - D.G.
                                  produzione industriale
                                  Al  Ministero  del  commercio   con
                                  l'estero - D.G. accordi commerciali
                                  Al  Comando  generale dell'Arma dei
                                  carabinieri - N.A.S.
                                  Alla Corte dei conti -  Ufficio  di
                                  controllo per l'A.I.M.A.
                                  Alla    Rappresentanza   permanente
                                  italiana presso l'Unione europea
                                  Alla  Commissione   U.E.   -   D.G.
                                  agricoltura - Div. vino
                                  Alla   Direzione   generale   delle
                                  politiche        agricole        ed
                                  agroindustriali nazionali
                                  Alle organizzazioni di categoria
                                  All'Istituto regionale della vite e
                                  del vino
                                  Alla divisione IX
  Con  il  regolamento CE della Commissione n. 2402/95 del 12 ottobre
1995 e' stata attivata per  la  campagna  1995/96  la  "distillazione
preventiva"  di  cui  all'art.  38  del  regolamento n. 822/87 per un
volume di vino da tavola pari a 6,3 milioni di ettolitri, di cui  3,8
milioni riservati all'Italia. Con la presente circolare si forniscono
le   indicazioni   ed   i   necessari  chiarimenti  per  la  corretta
applicazione della distillazione in oggetto.
1.   Soggetti   che   hanno   titolo   per  concludere  contratti  di
distillazione preventiva.
  Possono  accedere  alla   distillazione   preventiva   soltanto   i
produttori  di  vino  da  tavola  e cioe', qualsiasi persona fisica o
giuridica o associazione di dette persone che hanno prodotto vino  da
tavola da uve fresche, da mosto di uve e da mosto di uve parzialmente
fermentato, da essi stessi ottenuti o acquistati.
  I  contratti di distillazione possono essere conclusi, da parte dei
produttori o assimilati ai produttori, soltanto con "distillatori"  o
"assimilati  al  distillatore"  o  "elaboratori  di vino alcolizzato"
riconosciuti ed iscritti negli appositi registri di questo Ministero.
2. Vino oggetto della distillazione e prodotti ottenibili.
  Possono formare oggetto della distillazione preventiva  i  vini  da
tavola  rossi,  rosati  e  bianchi  aventi  un  titolo  alcolometrico
volumico effettivo non inferiore a 9% vol. nonche' i vini atti a dare
vini da tavola, della campagna 1995/96, aventi le caratteristiche  di
cui ai punti 12 e 13 dell'allegato 1 al regolamento CE n. 822/87.
  Dalla  distillazione  dei  predetti  vini possono essere ottenuti i
seguenti prodotti:
   alcole neutro rispondente alla definizione di cui all'allegato  al
regolamento CE n. 2046/89, del Consiglio;
   acquavite  di  vino  rispondente  alle caratteristiche qualitative
previste dalle disposizioni comunitarie di cui al regolamento  CE  n.
1576/89;
   alcole  greggio  avente un titolo alcolometrico pari o superiore a
52% vol.
3. Volume massimo di vino ammesso alla distillazione.
  Come  gia'  accennato  precedentemente  con  regolamento  CE  della
Commissione  n.  2402/95  e'  stato  determinato,  diversamente dagli
scorsi anni, il quantitativo massimo di vino che puo' formare oggetto
della distillazione "preventiva" che, per  l'Italia,  ammonta  a  3,8
milioni di ettolitri.
  A  norma  del  predetto regolamento e nel limite succitato, ciascun
produttore puo' far distillare un volume di vino da tavola o di  vino
atto  a  dare vino da tavola che non puo' eccedere i 12 ettolitri per
ettaro di superficie a vite coltivata per la produzione  di  vino  da
tavola.
  Come  e' noto, ai sensi del regolamento CE n. 2721/88, e successive
modifiche, la  superficie  che  a  tal  fine  deve  essere  presa  in
considerazione  e'  quella indicata nel quadro g) della dichiarazione
di produzione in vigore  nella  campagna  1995/96  in  corrispondenza
delle  voci  relative  ai  vini  da  tavola  da cui e' stato ottenuto
effettivamente tale prodotto.
  In proposito si richiama l'attenzione sul contenuto  della  lettera
circolare  del  Ministero  dell'agricoltura  e foreste n. F/428 del 2
marzo 1992 in ordine alla esclusione delle superfici vitate destinate
alla produzione di mosti concentrati e mosti concentrati  rettificati
ai fini della quantificazione del volume di vino ammissibile.
  Qualora  il  quantitativo  totale  di vino indicato nei contratti o
nelle dichiarazioni sostitutive presentati dai produttori italiani ai
competenti uffici provinciali ai fini della loro approvazione  superi
il  volume  di 3,8 milioni di ettolitri, la Commissione U.E fissera',
entro il 15 dicembre 1995, la  percentuale  del  volume  di  vino  da
avviare   effettivamente  in  distilleria  rispetto  al  quantitativo
indicato nei contratti o nelle dichiarazioni.
 4.  Prezzi  minimi  di  cessione  dei  vini  ed  importi degli aiuti
comunitari.
  Come e' noto, ai sensi dell'art. 38, par. 2, del regolamento CE  n.
822/87,  il  prezzo  minimo  di  acquisto  del  vino  consegnato alla
distillazione preventiva e' pari al 65% del  prezzo  di  orientamento
stabilito per la campagna in causa che e' di ECU 3,828/% vol/hl.
  Pertanto,  il  prezzo  minimo  di  cessione  alla  distillazione in
questione dei vini da tavola e dei vini atti a dare vini da tavola e'
di ECU 2,487/% vol/hl.
  Tale prezzo, che  si  applica  a  merce  nuda  franco  azienda  del
produttore,  deve  essere  corrisposto dal distillatore al produttore
entro tre mesi dall'entrata in distilleria  di  ciascuna  partita  di
vino.
  L'obbligo del rispetto del termine di pagamento e' subordinato alla
condizione  che  il  produttore abbia presentato entro due mesi dalla
consegna del vino in distilleria  la  prova  dell'assolvimento  degli
obblighi  previsti  dall'art.  47 del regolamento CE n. 822/87 per la
campagna precedente.
  Qualora la prova in questione venga fornita dal produttore oltre il
predetto  termine,  il  pagamento  del  prezzo  di   acquisto   sara'
effettuato  dal  distillatore entro un mese dalla presentazione della
prova medesima.
  Gli importi  degli  aiuti  sono  stati  fissati  per  grado  e  per
ettolitro nella seguente misura:
    a)  ECU  1,884,  se  si  ottiene  alcole  neutro,  come  definito
all'allegato del regolamento n. 2046/89;
    b) ECU 1,751, se  si  ottiene  alcole  grezzo  avente  un  titolo
alcolometrico  di  almeno  52% vol. o se si ottiene acquavite di vino
rispondente alle caratteristiche fissate dalle disposizioni vigenti.
  L'aiuto comunitario e' corrisposto  dall'A.I.M.A.  al  distillatore
entro  tre  mesi  a  partire  dalla data in cui lo stesso fornisce le
prove dell'avvenuta distillazione del quantitativo  totale  del  vino
indicato  nei  contratti  o  nelle  dichiarazioni  sostitutive  e del
pagamento del prezzo minimo di acquisto.
  Il distillatore che non ha chiesto l'anticipo su cauzione e' tenuto
a  fornire  all'A.I.M.A.  entro  il  31  dicembre   1996   le   prove
dell'avvenuta distillazione nonche' la prova dell'avvenuto pagamento,
entro i termini prescritti, del prezzo minimo di acquisto per il vino
distillato.
  Se  si  constata che il distillatore non ha pagato al produttore il
prezzo minimo di acquisto, l'A.I.M.A. versa al produttore prima del 1
giugno 1997 un importo pari all'aiuto.
  E'   prevista   la   possibilita'   che   il   distillatore,   dopo
l'approvazione  del  contratto di distillazione o delle dichiarazioni
sostitutive, possa chiedere all'A.I.M.A. che l'importo dell'aiuto gli
sia versato  in  anticipo  a  condizione  che  costituisca  a  favore
dell'A.I.M.A.  stessa una cauzione pari al 120% di detto importo come
stabilito con regolamento  CE  n.  2046/89  e  secondo  le  modalita'
previste  dal  decreto ministeriale 6 settembre 1983 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 258 del 20 settembre 1983.
  L'anticipo di  cui  sopra  puo'  essere  corrisposto  nella  misura
massima  dell'importo  dell'aiuto  previsto  per la distillazione del
vino in alcole greggio o acquavite di vino, calcolato sulla base  del
volume  di  alcole  indicato  per  il  vino iscritto nel contratto di
distillazione o nella dichiarazione sostitutiva.
  Nel  caso  di  richiesta  di  pagamento  anticipato  dell'aiuto, il
relativo importo  sara'  corrisposto  dall'A.I.M.A.  al  distillatore
entro  tre  mesi  dalla presentazione della cauzione e della relativa
documentazione.
  Ai fini dello svincolo della  cauzione,  i  beneficiari  dell'aiuto
devono fornire all'A.I.M.A., entro e non oltre il 31 gennaio 1997, la
prova che:
   il  quantitativo  totale  del  vino oggetto del contratto e' stato
distillato;
   il distillatore ha pagato al produttore almeno il prezzo minimo di
acquisto entro i termini prescritti.
  Infine, per quanto concerne il tasso da utilizzare  per  convertire
in  moneta nazionale il prezzo di acquisto del vino, gli aiuti per la
distillazione  nonche'  l'importo  della  riduzione  del  prezzo   di
acquisto di cui al successivo punto 8, il tasso applicabile e' quello
in  vigore  il  primo  giorno  del  mese  in cui e' avvenuta la prima
consegna del vino alla distilleria, riferita ad uno stesso contratto.
5. Presentazione dei contratti di distillazione e delle dichiarazioni
sostitutive ai fini della loro approvazione.
  I produttori  di  vini  da  tavola  che  intendono  procedere  alla
distillazione  di  cui  trattasi,  debbono presentare una domanda per
l'approvazione  dei  relativi  contratti  di  distillazione  o  delle
dichiarazioni  sostitutive,  entro  e  non oltre il 30 novembre 1995,
corredata da una copia della  dichiarazione  di  produzione  relativa
alla campagna 1995/96.
  Detti  contratti  e  le  dichiarazioni  sostitutive dovranno essere
presentati   sulla   base   di   apposita   modulistica   predisposta
dall'A.I.M.A.
  Nella domanda il produttore richiedente deve dichiarare di non aver
presentato   ad  uffici  di  altre  province  precedenti  domande  di
approvazione di contratti  di  distillazione  specificando,  in  caso
contrario, l'ufficio presso il quale ha presentato le altre domande e
le  quantita'  di vino oggetto dei contratti approvati od in corso di
approvazione.
  Si chiarisce in proposito che la normativa comunitaria consente  la
presentazione  dei  contratti o delle dichiarazioni sostitutive anche
prima della presentazione della relativa dichiarazione di  produzione
da  parte  del  produttore  vinicolo.  Tuttavia,  l'approvazione  del
contratto nonche' il  versamento  dell'aiuto  sono  subordinati  alla
presentazione della dichiarazione stessa.
  Gli  uffici  periferici  preposti  all'approvazione dei contratti e
delle dichiarazioni sostitutive di  distillazione  devono  comunicare
telegraficamente  al  Ministero  delle risorse agricole, alimentari e
forestali  -  Direzione  generale  delle  politiche  comunitarie   ed
internazionali  -  Divisione  VI - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma,
entro e non oltre la data del 4 dicembre 1995 il quantitativo  totale
del   vino  che  ha  formato  oggetto  degli  anzidetti  contratti  e
dichiarazioni sostitutive presentati entro e non oltre il 30 novembre
1995.
  Il contratto di distillazione o la dichiarazione sostitutiva, per i
quali si chiede l'approvazione, deve avere per oggetto l'acquisto del
vino da tavola da parte del distillatore  e  contenere  l'impegno  di
quest'ultimo   di   corrispondere  al  produttore,  entro  i  termini
stabiliti,  un  prezzo  non  inferiore  al  prezzo minimo di cessione
indicato al precedente punto 4,  fatta  salva  la  riduzione  di  cui
all'art.  44  del  regolamento  n.  882/87  che,  per  la  misura  in
questione, e'  di  0,1811  ECU  per  ogni  grado  ettolitro  di  vino
consegnato alla distillazione.
  Oltre  i  predetti  elementi,  nei  contratti  di  distillazione  o
dichiarazioni sostitutive vanno indicati:
    a) le generalita' e l'indirizzo del produttore;
    b)  la  quantita',  il  colore  e  la  gradazione   alcolometrica
effettiva  del  vino  che  si  vuole far distillare e che deve essere
conforme alle disposizioni comunitarie in  materia  di  qualita'  dei
prodotti destinati alla distillazione.
  Tale  volume,  come  piu'  volte  precisato, non puo' superare i 12
ettolitri di vino da tavola per ogni ettaro di  vigneto  destinato  a
dare  questo  prodotto.  Dovra'  precisare, altresi', se si tratta di
vino da tavola o di vino atto a dare vino da tavola;
    c) il luogo ove e' immagazzinato il vino;
    d)  il  nome  del  distillatore  o  la  ragione   sociale   della
distilleria;
    e) l'indirizzo della distilleria.
  Gli  stessi contratti devono contenere una dichiarazione secondo la
quale il produttore, sotto la propria responsabilita':
   attesti di aver soddisfatto per la scorsa campagna  agli  obblighi
delle distillazioni di cui all'art. 35 e, ove tenuto, all'art. 36 del
regolamento CE n. 822/87;
   si  impegni  ad  addizionare  al  vino da tavola cloruro di litio,
nella  misura  compresa  tra  i  5  ed  i  10  grammi  per  quintale,
conformemente a quanto previsto al seguente punto 9;
   attesti  di  non  aver  presentato  in  altre  province  contratti
relativi alla stessa distillazione, specificando, in caso  contrario,
l'ufficio presso il quale ha presentato tali contratti e le quantita'
di  vino  oggetto  dei  contratti  medesimi  approvati  o in corso di
approvazione.
  Il certificato attestante l'avvenuto assolvimento degli obblighi di
cui  agli  articoli   dinanzi   indicati,   rilasciato   dall'Ufficio
periferico  dell'Ispettorato  centrale  repressione frodi competente,
deve essere presentato dal produttore interessato all'A.I.M.A.  entro
il  termine  del  31  maggio  1996  mediante lettera raccomandata, da
inviare per conoscenza anche al distillatore, unitamente ad una copia
del certificato medesimo.
  Si ricorda, infine, che in virtu'  delle  disposizioni  tendenti  a
rendere   obbligatoria   l'esecuzione  del  contratto  stipulato,  il
contratto di distillazione o la  dichiarazione  sostitutiva  dovranno
essere  corredati  dalla  prova  che  e'  stata  costituita, a favore
dell'A.I.M.A., una cauzione pari  a  5  ECU  per  ettolitro  di  vino
oggetto del contratto stesso.
  Detta  cauzione  dovra'  avere  validita'  fino  al 31 marzo 1996 e
rinnovarsi  automaticamente  di  tre  mesi  in  tre  mesi   fino   ad
autorizzazione di totale svincolo da parte dell'A.I.M.A.
  La  cauzione  e'  svincolata  dall'A.I.M.A.  proporzionalmente alle
quantita' consegnate nel momento in cui viene fornita la prova  della
effettiva  consegna  del  vino  in  distilleria. Se non e' effettuata
alcuna consegna nei termini previsti, la cauzione e'  incamerata  per
intero.
  Nel  caso in cui un produttore faccia eseguire per proprio conto la
distillazione negli impianti  di  un  distillatore  riconosciuto,  il
contratto  di  distillazione  e'  sostituito  da una dichiarazione di
consegna e da un contratto di "lavorazione per conto" concluso tra il
produttore ed il distillatore riconosciuto.
  La dichiarazione ed il contratto di "lavorazione per conto"  devono
contenere tutti gli elementi e le attestazioni sopra specificate.
  La  stessa  dichiarazione deve essere presentata dal produttore che
esegue la distillazione negli impianti di cui  e'  titolare.  In  tal
caso,  il campione del vino da distillare deve essere prelevato sotto
il controllo di un pubblico ufficiale ed inviato  ad  un  laboratorio
autorizzato  per  l'analisi  del  prodotto,  che  deve  accertare, in
particolare, la determinazione  analitica  del  titolo  alcolometrico
volumico  effettivo,  dell'acidita'  totale,  dell'acidita'  volatile
espressa in acido  acetico,  dell'anidride  solforosa,  dell'estratto
secco  e delle ceneri. Il risultato di tali analisi viene trasmesso a
cura del produttore all'A.I.M.A. unitamente al  verbale  redatto  dal
pubblico  ufficiale  che  ha presenziato al prelevamento del campione
stesso.
  Il "contratto di distillazione" o  la  "dichiarazione  sostitutiva"
ed,  eventualmente,  il  contratto  di  "lavorazione per conto" vanno
presentati,   per   l'approvazione,    all'Ispettorato    provinciale
dell'agricolturao  ad  altro  organo  all'uopo preposto dalla regione
nella provincia in cui e' immagazzinato il  vino  da  distillare,  in
cinque copie.
  In relazione alla particolare articolazione del provvedimento ed ai
limitati  tempi  tecnici  entro  i  quali  e'  possibile concludere i
contratti, si conferma che gli enti  eventualmente  incaricati  dalle
regioni  per  i  rispettivi  territori  di  competenza  e  l'Istituto
regionale della vite e del vino di Palermo per la Sicilia, avranno il
compito  di  coordinare  le  iniziative  dei  produttori  singoli  ed
associati  provvedendo,  altresi',  ove se ne presenti la necessita',
alle operazioni connesse alla distillazione.
6. Approvazione dei contratti di distillazione e delle  dichiarazioni
sostitutive.
  L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o altro organo destinato
dalle   regioni   all'approvazione  dei  contratti  di  distillazione
procedera'  all'accertamento,   sulla   base   della   documentazione
presentata:
   della  sussistenza  delle  condizioni  prescritte per l'ammissione
alla distillazione;
   della giacenza in cantina di un volume di vino  pari,  almeno,  al
volume che forma oggetto del contratto o della dichiarazione.
  Qualora   dall'anzidetto   accertamento  dovesse  emergere  che  la
quantita' di vino oggetto  del  contratto  (o  dichiarazione)  superi
quella  ammissibile,  l'ispettorato  stesso procedera' d'ufficio alla
conseguente rettifica.
  Gli uffici stessi devono comunicare, come sopra precisato, a  mezzo
telegramma,  entro  e non oltre il 4 dicembre 1995 al Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali - D.G. politiche comunitarie
e internazionali - Divisione VI - Via XX Settembre, 20 - 00187  Roma,
le  quantita' globali di vino da tavola oggetto dei contratti o delle
dichiarazioni   sostitutive   presentate  per  l'approvazione,  avuto
riguardo alle eventuali rettifiche di cui si e' fatto cenno.
  Si fa presente  che  le  comunicazioni  pervenute  in  ritardo  non
saranno  prese  in considerazione e, pertanto, i relativi contratti o
dichiarazioni sostitutive  saranno  esclusi  dall'intervento  di  cui
trattasi.
  Sulla  base delle comunicazioni effettuate dai singoli Stati membri
la Commissione U.E. decidera', entro il 15 dicembre 1995,  in  merito
all'eventuale  riduzione  da apportare al volume di vino indicato nei
contratti o nelle dichiarazioni.
  In relazione a quanto sopra, questo Ministero provvedera',  con  la
dovuta tempestivita', a dare notizia agli uffici interessati circa il
livello  della riduzione che dovra' essere operata sul volume di vino
indicato in ciascun contratto o dichiarazione.
  Successivamente, gli anzidetti uffici procederanno all'approvazione
dei contratti o  delle  dichiarazioni  presentate  dagli  interessati
entro  il termine del 15 gennaio 1996 con l'apposizione del visto "si
approva per hl . . . .", pari al . . .  .  .  .  %  del  quantitativo
indicato  in  contratto  con  timbro,  data  e firma del responsabile
dell'ufficio.  Resta  inteso   che   l'approvazione   deve   indicare
l'effettivo quantitativo di vino ammesso alla distillazione dopo aver
applicato la percentuale di riduzione decisa dalla Comunita'.
  L'approvazione  di  cui  sopra  deve aver luogo entro il 15 gennaio
1996  e,  comunque,  nel  periodo  di  tempo  che  intercorre   dalla
comunicazione  delle quantita' ammesse e la detta data del 15 gennaio
1996.
  Gli uffici stessi comunicheranno tempestivamente  agli  interessati
l'esito  della procedura anzidetta, entro la stessa data prevista per
l'approvazione. In tal caso la  cauzione  di  5  ECU  per  ettolitro,
costituita   a   favore   dell'A.I.M.A.   viene   svincolata  per  il
quantitativo di vino oggetto della  riduzione  dovuta  esclusivamente
alle decisioni comunitarie.
  A tal fine, due copie dei contratti o dichiarazioni cosi' approvati
saranno  restituite alle parti contraenti (produttore e distillatore)
ed un'altra sara' inviata sollecitamente all'A.I.M.A. unitamente alla
documentazione richiesta.
  Si ricorda - come meglio si dira' in seguito - che per i volumi  di
vino  avviati  alla  distillazione  eccedenti i volumi consentiti non
sara' riconosciuto al distillatore alcun aiuto.
  Le operazioni di  distillazione  possono  avere  inizio  solo  dopo
l'approvazione del contratto o della dichiarazione i quali, come gia'
detto  in precedenza, sono approvati tenuto conto della riduzione del
volume di vino da distillare.
  Resta naturalmente inteso che  l'aiuto  comunitario  non  sara'  in
nessun  caso  corrisposto prima che il produttore abbia presentato la
dichiarazione di produzione  e  non  potra'  riguardare  quantitativi
superiori  a  quelli  risultanti dall'applicazione del limite ammesso
dalla Commissione e comunque nel limite di 12  hl  per  ettaro  delle
superfici destinate a vino da tavola.
  Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura o gli organi designati
dalle  regioni  dovranno  comunicare,  inoltre,  al  Ministero  delle
risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione  generale  delle
politiche  comunitarie  e  internazionali  -  Divisione  VI  - Via XX
Settembre, 20 - 00187 Roma, entro il 20 gennaio 1996, il quantitativo
totale  di  vino  indicato  nei  contratti  di  distillazione o nelle
dichiarazioni sostitutive approvati.
7. Consegna del vino alla distillazione: tolleranza e causa di  forza
maggiore.
  Il  vino  puo' essere introdotto in distilleria dopo l'approvazione
dei  relativi  contratti  di  distillazione  o  delle   dichiarazioni
sostitutive e, comunque, non oltre il 15 marzo 1996.
  Nell'esecuzione  dei  contratti  (o delle dichiarazioni) e' ammessa
una tolleranza del 5% in piu' o in meno rispetto  alle  quantita'  di
vino indicate nei contratti stessi (o nelle dichiarazioni).
  In conseguenza nessun aiuto e' concesso:
   per   l'intero   volume   di  vino  effettivamente  consegnato  in
distilleria quando questo risulta inferiore al 95% del  volume,  come
sopra determinato;
   per il volume di vino che eccede il 105% della suddetta quantita';
   per la quantita' di vino che eccede quella massima prevista per la
distillazione in causa (12 hl/ha).
  Nella  consegna  del  vino alla distillazione e' ammessa, altresi',
una tolleranza di 0,8 grado alcole in piu' o in meno,  rispetto  alla
gradazione  alcolica  indicata  nel  contratto  o nella dichiarazione
sostitutiva.  Detta  tolleranza  non  pregiudica  il  limite   minimo
previsto per il titolo alcolometrico effettivo dei vini da tavola (di
9  nelle zone C/I/b, C/II e C/III, che interessano l'Italia) e per il
titolo alcolometrico volumico naturale dei vini atti  (di  8  per  la
zona C/I/b, di 8,5 per la zona C/II e di 9 per la zona C/III).
  Non  appare  superfluo ricordare ancora una volta che, salvo i casi
di forza maggiore, la mancata esecuzione o la esecuzione parziale dei
contratti di distillazione approvati comporta, oltre che la eventuale
perdita del diritto all'aiuto comunitario, anche  l'incameramento  da
parte dell'A.I.M.A. della cauzione.
  Se  per  un  caso  fortuito  o  per una causa di forza maggiore, la
totalita' o una parte del vino oggetto di contratto non  puo'  essere
distillata,  il  distillatore  o  il  produttore  ne  informa,  senza
indugio,  l'organismo  di  intervento  dello  Stato  membro  nel  cui
territorio  si trova la distilleria e l'organismo di intervento dello
Stato  membro  in  cui  si  trova  la  cantina  del  produttore,   se
quest'ultima e' sita in un altro Paese dell'U.E.
  In  queste circostanze, in deroga a quanto prima precisato, l'aiuto
e' versato per il quantitativo di vino effettivamente distillato.
  Il  volume  minimo  di  vino  che  puo'  essere   consegnato   alla
distillazione  da  ciascun produttore non puo' essere inferiore ai 10
ettolitri.
8.  Riduzione  del  prezzo  di  acquisto  dei   vini   avviati   alla
distillazione e dei relativi aiuti.
  Con  il  regolamento  CE  n.  1848/95  della  Commissione  e' stata
prevista, tra l'altro, la riduzione del prezzo di cessione  dei  vini
avviati  alle  differenti  distillazioni  nel  corso  della  campagna
1995-96 da parte dei produttori che hanno effettuato  l'arricchimento
dei propri vini da tavola con il beneficio dell'aiuto comunitario.
  Tale  riduzione  e'  di 0,1811 ECU per ogni grado ettolitro di vino
consegnato alla distillazione.
  Le norme che presiedono alla pratica attuazione della riduzione del
prezzo di cessione del vino alla distillazione sono quelle in  vigore
nelle scorse campagne in quanto, tranne il livello della riduzione la
normativa comunitaria non ha subito modifiche in merito.
9. Impiego del rivelatore e controllo delle caratteristiche del vino.
  Le disposizioni del citato regolamento CE del Consiglio n. 2046/89,
nel  delegare  alle autorita' competenti degli Stati membri i compiti
di controllo intesi ad evitare la sottrazione dei vini da  distillare
alla loro destinazione, prevedono:
   la possibilita' di imporre l'impiego di un rivelatore;
   il divieto di opporsi, a causa della presenza del rivelatore, alla
circolazione  del  vino  in  questione destinato alla distillazione o
alla circolazione dei prodotti ottenuti dalla distillazione stessa.
  Con decreto ministeriale 20 maggio 1986, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  140 del 19 giugno 1986, e' stato stabilito che il vino
da  tavola  oggetto  dei  contratti  di  distillazione  deve   essere
addizionato  con  cloruro  di  litio nella misura compresa tra 5 e 10
grammi per  quintale  di  prodotto  da  avviare  alla  distillazione,
opportunamente miscelato.
  La  violazione  di  tale  obbligo  comporta,  per  i  trasgressori,
l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto-legge 7  settembre
1987, n. 370, convertito nella legge n. 460 del 4 gennaio 1987.
  I   produttori   debbono  comunicare  telegraficamente  all'Ufficio
periferico dell'Ispettorato centrale  repressione  frodi  competente,
l'avvenuta  denaturazione  del  vino, secondo le norme del decreto 20
maggio 1986 e non possono procedere alla estrazione o  alla  consegna
del  prodotto  prima che siano trascorse almeno settantadue ore dalla
predetta comunicazione non computandosi in detto termine le  ore  dei
giorni festivi.
  I  distillatori hanno l'obbligo di non ritirare il vino che non sia
stato denaturato in conformita' a  quanto  prescritto  dal  precitato
decreto.
  Il   controllo  delle  caratteristiche  del  vino  consegnato  alla
distilleria, in particolare, del quantitativo,  del  colore  e  della
gradazione   alcolica   effettiva,   viene   effettuato   dall'U.T.F.
competente,  per  sondaggio,  secondo  le  istruzioni  impartite  dal
Ministero delle finanze d'intesa con questo Ministero.
  Resta  inteso  che  i  distillatori  debbono  sempre  predisporre e
comunicare agli U.T.F. competenti, i piani di ritiro del vino secondo
le modalita' indicate al punto  4)  della  circolare  n.  20  del  16
settembre   1983,  relativa  alla  distillazione  preventiva  per  la
campagna 1983-84.
10. Presentazione della documentazione  relativa  alla  distillazione
del vino.
  Ai  fini  della  corresponsione  dell'aiuto  comunitario secondo la
procedura  ordinaria  o  della  liquidazione  definitiva   dell'aiuto
anticipato   su   cauzione,  gli  aventi  diritto  devono  presentare
all'A.I.M.A. (Via Palestro, 81 - 00185 Roma), specifica domanda, alla
quale oltre agli altri documenti che saranno previsti  dall'anzidetta
Azienda,  deve  essere allegato il certificato rilasciato dall'U.T.F.
competente per territorio  da  redigere  in  conformita'  al  modello
allegato alla presente circolare.
  Si  ricorda  che  i  termini  ultimi  per  la  presentazione  della
documentazione di cui sopra sono il 31 dicembre  1996,  nei  casi  di
richiesta  di  pagamento dell'aiuto secondo la procedura ordinaria ed
il 31 gennaio 1997 nel caso di richiesta di  liquidazione  definitiva
dell'aiuto gia' anticipato su cauzione.
11. Elaborazione vino alcolizzato.
  Il  vino  destinato  alla  distillazione puo' essere trasformato in
vino alcolizzato.
  Le norme che disciplinano l'elaborazione del vino alcolizzato  sono
contenute negli articoli 25 e 26 del regolamento CE n. 2046/89 e, per
quanto  riguarda  la  distillazione  in questione, nel regolamento n.
2721/88.
  Si ricorda, inoltre, che con circolare n. 10 del 2  giugno  1989  e
con  lettera  F/435  del  18  febbraio  1991 sono state emanate dalla
scrivente le norme applicative relative  alla  elaborazione  di  vino
alcolizzato per la distillazione.
  Nel  caso in questione l'importo dell'aiuto e' stato fissato in ECU
1,715/% vol/hl.
12. Adempimenti dei distillatori.
  Premesso  che  le  operazioni  di   distillazione   devono   essere
effettuate  entro  e  non  oltre  il  31  agosto 1996, i distillatori
riconosciuti e loro assimilati dovranno comunicare all'A.I.M.A. entro
e non oltre il 10 di ogni mese, le quantita' di vino  distillato  nel
corso  del  mese  precedente  e  le  quantita'  dei prodotti ottenuti
distinti in alcole neutro, alcole greggio e acquavite di vino.
   Si rammenta in proposito che, ai sensi del regolamento n.  2721/88
cosi'   come  modificato  dal  regolamento  n.  2181/91,  il  tardivo
adempimento delle  anzidette  comunicazioni  comporta  una  riduzione
dell'aiuto dello 0,1% per ogni giorno di ritardo.
  Se   il   ritardo  e'  superiore  ad  un  mese  l'aiuto  non  viene
corrisposto.
  Lo stesso  regolamento  prevede  anche  una  riduzione  dello  0,5%
dell'aiuto per ogni giorno di ritardo e per un periodo di due mesi, a
carico del distillatore che abbia trasmesso in ritardo:
   la   prova  del  pagamento  del  prezzo  minimo  previsto  per  la
distillazione in causa;
   la domanda per ottenere l'aiuto.
  Se il ritardo supera i due mesi l'aiuto non sara' versato.
  E' previsto, altresi', che nel caso  in  cui  il  distillatore  non
rispetti  il termine previsto per il pagamento del prezzo di acquisto
del vino l'aiuto sara' ridotto dell'1% per  ogni  giorno  di  ritardo
durante il periodo di un mese.
  Se il ritardo e' superiore ad un mese l'aiuto non sara' versato.
  Nel richiamare l'attenzione degli organi periferici - preposti alla
ricezione,  all'esame  ed  alla  approvazione  dei  contratti - sulla
necessita' che tutti gli adempimenti siano effettuati con accuratezza
e con  la  necessaria  tempestivita',  si  invitano  gli  enti  e  le
organizzazioni  delle  categorie  interessate  a  dare  alla presente
circolare la massima divulgazione possibile.
  L'Ispettorato centrale repressione  frodi  effettuera'  indagini  e
controlli   finalizzati  ad  accertare,  anche  mediante  analisi  su
campioni prelevati, l'origine e  le  caratteristiche  analitiche  del
vino avviato alla distillazione.
  Si  richiama,  altresi',  l'attenzione  sul  contenuto dell'art. 4,
comma 11, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  4  novembre  1987,  n.  460,  il  quale
stabilisce,   tra  l'altro,  che  l'inosservanza  delle  disposizioni
contenute   nella   regolamentazione   comunitaria   relativa    alla
distillazione  dei  vini,  comporta  l'applicazione della sanzione di
lire centocinquantamila (150.000) per quintale o frazione di quintale
di prodotto e, comunque, non inferiore a seicentomila (600.000).
                              Il direttore generale reggente
                       delle politiche comunitarie e internazionali
                                        DI SALVO
Registrata alla Corte dei conti il 2 novembre 1995
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 227