IL DIRETTORE GENERALE
                  DEI SERVIZI DELL'IGIENE PUBBLICA
  Vista  la  nota  n. 4736/III in data 18 aprile 1995 con la quale e'
stata trasmessa dalla regione Umbria  -  Ufficio  industria  -  Acque
minerali  e termali la domanda datata 20 febbraio 1995 della societa'
San Donato di Fonte Arcano S.r.l.,  con  sede  in  Gubbio  (Perugia),
piazza  Quaranta  Martiri, n. 27, concernente il riconoscimento della
qualifica di acqua  minerale  naturale,  ai  sensi  dell'art.  1  del
decreto  legislativo  25  gennaio 1992, n. 105, dell'acqua denominata
Rugiada che sgorga nell'ambito del  permesso  di  ricerca  S.  Donato
ubicato nel comune di Gubbio (Perugia), al fine dell'imbottigliamento
e della vendita;
  Esaminata la documentazione allegata alla domanda;
  Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
  Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
  Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
  Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;
  Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993;
  Visto il sopra richiamato decreto legislativo numero 105/1992;
  Visto  il  parere  della  terza  sezione del Consiglio superiore di
sanita' nella seduta del 18 ottobre 1995;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale,  ai  sensi
dell'art.  1  del  decreto  legislativo  25  gennaio  1992,  n.  105,
dell'acqua minerale Rugiada di Gubbio (Perugia).