IL DIRETTORE GENERALE DEI SERVIZI DELL'IGIENE PUBBLICA Vista la nota n. 4736/III in data 18 aprile 1995 con la quale e' stata trasmessa dalla regione Umbria - Ufficio industria - Acque minerali e termali la domanda datata 20 febbraio 1995 della societa' San Donato di Fonte Arcano S.r.l., con sede in Gubbio (Perugia), piazza Quaranta Martiri, n. 27, concernente il riconoscimento della qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua denominata Rugiada che sgorga nell'ambito del permesso di ricerca S. Donato ubicato nel comune di Gubbio (Perugia), al fine dell'imbottigliamento e della vendita; Esaminata la documentazione allegata alla domanda; Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924; Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927; Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542; Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993; Visto il sopra richiamato decreto legislativo numero 105/1992; Visto il parere della terza sezione del Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 18 ottobre 1995; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Decreta: Art. 1. E' riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua minerale Rugiada di Gubbio (Perugia).