IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519, di attuazione della direttiva 91/263/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature per terminali di telecomunicazione, che, per l'adozione delle regole tecniche comuni, prevede la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei riferimenti delle corrispondenti regole tecniche nazionali, mediante decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 19 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee 73/23/CEE relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione; Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee 89/336/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica; Vista la decisione 94/797/CE della Commissione delle Comunita' europee del 18 novembre 1994 relativa all'accesso base alla rete numerica integrata nei servizi (ISDN) paneuropea; Vista la decisione 94/796/CE della Commissione delle Comunita' europee del 18 novembre 1994 relativa all'accesso primario alla rete numerica integrata nei servizi (ISDN) paneuropea; Vista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C 53 del 24 febbraio 1993, pagina 6, dei riferimenti delle norme armonizzate NET 3 (accesso base ISDN) e NET 5 (accesso primario ISDN) ai sensi della direttiva 86/361/CEE del 24 luglio 1986 relativa alla prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni; Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 25 giugno 1993 relativo all'elenco delle norme europee di telecomunicazioni (NET) che ha adottato in Italia tutte le NET, ivi incluse le NET 3 e 5; Decreta: Art. 1. 1. Ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519, la regola tecnica comune di cui all'allegato 1 viene adottata come regola tecnica nazionale per l'approvazione delle apparecchiature terminali destinate ad essere collegate ad un punto di riferimento T, oppure ad un punto di riferimento S e T coincidenti, dell'accesso base della rete ISDN paneuropea (EURO-ISDN). 2. Ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519, la regola tecnica comune di cui all'allegato 2 viene adottata come regola tecnica nazionale per l'approvazione delle apparecchiature terminali destinate ad essere collegate ad un punto di riferimento T, oppure ad un punto di riferimento S e T coincidenti, dell'accesso primario della rete ISDN paneuropea (EURO-ISDN). 3. Gli allegati 1 e 2 fanno parte integrante del presente decreto.