IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
                           DI CONCERTO CON
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto l'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519, di
attuazione della direttiva 91/263/CEE concernente  il  ravvicinamento
delle  legislazioni  degli Stati membri relative alle apparecchiature
per terminali di telecomunicazione, che, per l'adozione delle  regole
tecniche  comuni,  prevede  la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana dei riferimenti delle corrispondenti regole
tecniche nazionali, mediante decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni di concerto con  il  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  19  ottobre  1977,  n.  791,  di attuazione della
direttiva del Consiglio delle Comunita'  europee  73/23/CEE  relativa
alle  garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico
destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;
  Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, di attuazione
della direttiva del  Consiglio  delle  Comunita'  europee  89/336/CEE
concernente  il  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative alla compatibilita' elettromagnetica;
  Vista la decisione  94/797/CE  della  Commissione  delle  Comunita'
europee  del  18  novembre  1994  relativa all'accesso base alla rete
numerica integrata nei servizi (ISDN) paneuropea;
  Vista la decisione  94/796/CE  della  Commissione  delle  Comunita'
europee  del 18 novembre 1994 relativa all'accesso primario alla rete
numerica integrata nei servizi (ISDN) paneuropea;
  Vista la pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
europee  C  53  del 24 febbraio 1993, pagina 6, dei riferimenti delle
norme armonizzate NET 3 (accesso base ISDN) e NET 5 (accesso primario
ISDN) ai sensi della direttiva 86/361/CEE del 24 luglio 1986 relativa
alla prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione  delle
apparecchiature terminali di telecomunicazioni;
  Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
del  25  giugno  1993  relativo  all'elenco  delle  norme  europee di
telecomunicazioni (NET) che ha adottato in Italia tutte le  NET,  ivi
incluse le NET 3 e 5;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Ai  sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 1992,
n. 519, la regola tecnica comune di cui all'allegato 1 viene adottata
come   regola   tecnica   nazionale    per    l'approvazione    delle
apparecchiature  terminali  destinate ad essere collegate ad un punto
di  riferimento  T,  oppure  ad  un  punto  di  riferimento  S  e   T
coincidenti,   dell'accesso   base   della   rete   ISDN   paneuropea
(EURO-ISDN).
  2. Ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 29  dicembre  1992,
n. 519, la regola tecnica comune di cui all'allegato 2 viene adottata
come    regola    tecnica    nazionale   per   l'approvazione   delle
apparecchiature terminali destinate ad essere collegate ad  un  punto
di   riferimento  T,  oppure  ad  un  punto  di  riferimento  S  e  T
coincidenti,  dell'accesso  primario  della  rete   ISDN   paneuropea
(EURO-ISDN).
  3. Gli allegati 1 e 2 fanno parte integrante del presente decreto.