IL DIRETTORE GENERALE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, recante la disciplina della pesca marittima, ed in particolare l'art. 32; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, avente ad oggetto il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, ed in particolare l'art. 4; Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il "riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale ed istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali"; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche; Vista la legge 14 febbraio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, concernente la disciplina del rilascio delle licenze di pesca; Valutata la necessita' di fissare i criteri per il rilascio delle licenze di pesca per le unita' da asservire agli impianti di acquacoltura; Tenuto conto che trattasi di unita' con particolari caratteristiche tecniche in relazione all'esercizio dell'attivita' svolta, non aventi riflesso sulla consistenza della flotta da pesca italiana ai fini del POP (programma di orientamento pluriennale) 1992-1996; Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la Commissione consultiva centrale della pesca marittima, che, nella seduta del 20 luglio 1995, ha reso all'unanimita' parere favorevole; Decreta: Art. 1. 1. Le unita', gia' munite della licenza per l'esercizio dell'attivita' di pesca costiera (ravvicinata - locale), possono, a richiesta dell'interessato, essere autorizzate ad esercitare l'attivita' di pesca in un impianto di acquacoltura, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 5. 2. La richiesta, redatta in bollo, e' trasmessa dall'interessato al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura. Alla richiesta deve essere allegata idonea documentazione da cui si desuma la titolarita' dell'impianto o l'autorizzazione all'utilizzo del medesimo.