IL DIRETTORE GENERALE
                   DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA
  Vista la legge 14 luglio 1965,  n.  963,  e  successive  modifiche,
recante la disciplina della pesca marittima, ed in particolare l'art.
32;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639,  e  successive  modifiche, avente ad oggetto il regolamento per
l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963;
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n.  41,  e  successive  modifiche,
concernente  il  piano  per  la razionalizzazione e lo sviluppo della
pesca marittima, ed in particolare l'art. 4;
  Vista  la  legge  4  dicembre  1993,   n.   491,   concernente   il
"riordinamento  delle  competenze  regionali  e  statali  in  materia
agricola e forestale  ed  istituzione  del  Ministero  delle  risorse
agricole, alimentari e forestali";
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche;
  Vista la legge 14 febbraio 1994, n.  20,  recante  disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
  Visto  il  decreto  ministeriale  26  luglio  1995,  concernente la
disciplina del rilascio delle licenze di pesca;
  Valutata la necessita' di fissare i criteri per il  rilascio  delle
licenze  di  pesca  per  le  unita'  da  asservire  agli  impianti di
acquacoltura;
  Tenuto conto che trattasi di unita' con particolari caratteristiche
tecniche in relazione all'esercizio dell'attivita' svolta, non aventi
riflesso sulla consistenza della flotta da pesca italiana ai fini del
POP (programma di orientamento pluriennale) 1992-1996;
  Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione  e  la  gestione
delle  risorse  biologiche  del  mare  e  la  Commissione  consultiva
centrale della pesca marittima, che, nella seduta del 20 luglio 1995,
ha reso all'unanimita' parere favorevole;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  unita',  gia'  munite   della   licenza   per   l'esercizio
dell'attivita'  di  pesca costiera (ravvicinata - locale), possono, a
richiesta  dell'interessato,   essere   autorizzate   ad   esercitare
l'attivita' di pesca in un impianto di acquacoltura, con l'osservanza
delle prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 5.
  2. La richiesta, redatta in bollo, e' trasmessa dall'interessato al
Ministero  delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione
generale della pesca e dell'acquacoltura. Alla richiesta deve  essere
allegata  idonea  documentazione  da  cui  si  desuma  la titolarita'
dell'impianto o l'autorizzazione all'utilizzo del medesimo.