IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle universita' e degli istituti di istruzione superiore; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo, ed in particolare gli articoli 16 e 17; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245 - Norme sul piano triennale di sviluppo dell'universita'; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 - Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica; Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi in data 17 giugno 1993 e 20 maggio 1994; Sentiti il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale del notariato ed il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro; Riconosciuta la necessita' di modificare le tabelle I e II dell'ordinamentodidattico universitario, e di aggiungere dopo la tabella III del medesimo, la tabella III-bis, relativa al corso di laurea in scienze dell'amministrazione; Decreta: Art. 1. All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' aggiunto il diploma di laurea in scienze dell'amministrazione. La tabella II annessa al predetto regio decreto e' integrata nel senso che le facolta' di giurisprudenza e di scienze politiche possono rilasciare l'anzidetto diploma di laurea in scienze dell'amministrazione. Dopo la tabella III, annessa al citato decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' aggiunta la tabella III-bis, relativa al diploma di laurea in scienze dell'amministrazione. L'anzidetta tabella e' allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.