IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto  20  giugno  1935, n. 1071 - Modifiche ed
aggiornamenti al testo unico delle leggi  sull'istruzione  superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di  nuovi
insegnamenti  complementari  negli  statuti delle universita' e degli
istituti di istruzione superiore;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al governo  per  il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia  di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo, ed in particolare gli articoli 16 e 17;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245 - Norme sul piano triennale di
sviluppo dell'universita';
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista  la  legge 12 gennaio 1991, n. 13 - Determinazione degli atti
amministrativi da adottarsi nella forma del  decreto  del  Presidente
della Repubblica;
  Uditi  i  pareri  del Consiglio universitario nazionale espressi in
data 17 giugno 1993 e 20 maggio 1994;
  Sentiti il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale  del
notariato ed il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro;
  Riconosciuta  la  necessita'  di  modificare  le  tabelle  I  e  II
dell'ordinamentodidattico universitario,  e  di  aggiungere  dopo  la
tabella  III  del  medesimo, la tabella III-bis, relativa al corso di
laurea in scienze dell'amministrazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  All'elenco delle lauree e  dei  diplomi  di  cui  alla  tabella  I,
annessa  al  regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' aggiunto il
diploma di laurea in scienze dell'amministrazione.
  La tabella II annessa al predetto regio decreto  e'  integrata  nel
senso  che  le  facolta'  di  giurisprudenza  e  di scienze politiche
possono  rilasciare  l'anzidetto  diploma  di   laurea   in   scienze
dell'amministrazione.
  Dopo  la  tabella III, annessa al citato decreto 30 settembre 1938,
n. 1652, e' aggiunta la  tabella  III-bis,  relativa  al  diploma  di
laurea in scienze dell'amministrazione.
  L'anzidetta   tabella  e'  allegata  al  presente  decreto  di  cui
costituisce parte integrante.