IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
   VALORIZZAZIONE  DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento di denominazione  di  origine  dei
vini;
  Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1977 contenente norme per
la  designazione  e  presentazione dei vini da tavola con indicazione
geografica;
  Visto il  decreto  ministeriale  5  agosto  1982  contenente  norme
concernenti  l'uso  di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei
vini da tavola con indicazione geografica;
  Visto il decreto ministeriale  9  dicembre  1983  contenente  norme
integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;
  Visti i decreti ministeriali con i quali sono state riconosciute le
indicazioni  geografiche  di  alcuni  vini  da  tavola  prodotti  nel
territorio della regione Sicilia;
  Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1994 contenente norme  per
la  utilizzazione  transitoria  di indicazioni geografiche e relativi
riferimenti  aggiuntivi  per  i  vini  da  tavola  provenienti  dalla
vendemmia 1994;
  Viste le domande presentate dagli interessati intese ad ottenere il
riconoscimento   delle   indicazioni  geografiche  tipiche  "Bonera",
"Camarro", "Colli Ericini", "Delia  Nivolelli",  "Feudo  dei  Fiori",
"Fontanarossa  di  Cerda",  "Menfi",  "Salemi",  "Salina", "Sciacca",
"Valle Belice", "Sicilia" per  i  vini  ed  i  mosti  prodotti  nelle
rispettive  zone  di  produzione della regione Sicilia delimitate nei
corrispondenti  disciplinari  di  produzione  annessi   al   presente
decreto, ad eccezione di quelli relativi alle indicazioni geografiche
tipiche "Bonera", "Feudo dei Fiori" e "Menfi" per i motivi di seguito
specificati;
  Visto  il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni
geografiche  tipiche dei vini inerente le richieste di riconoscimento
delle indicazioni geografiche  tipiche  dei  vini,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 1995;
  Visti  i pareri espressi dal Comitato predetto sulle citate domande
di  riconoscimento  delle  indicazioni  geografiche   tipiche   sopra
indicate  riguardanti  i  vini  prodotti nel territorio della regione
Sicilia  e  le  proposte,  dello  stesso  Comitato   formulate,   dei
corrispondenti  disciplinari di produzione, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 201 del 29 agosto 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  18  agosto 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 1995, con il quale  e'  stata
riconosciuta  la  denominazione  di  origine  controllata  "Menfi" ed
approvato il relativo diciplinare  di  produzione,  annesso  a  detto
decreto,  che  prevede  all'art. 2 le menzioni delle sottozone "Feudo
dei Fiori" e "Bonera";
  Considerato che a seguito dell'emanazione  del  citato  decreto  18
agosto  1995  riguardante  il  riconoscimento  della denominazione di
origine controllata "Menfi" con  le  relative  sottozone  "Bonera"  e
"Feudo  dei  Fiori"  i pareri espressi dal Comitato predetto relativi
alle indicazioni geografiche tipiche "Bonera", "Feudo  dei  Fiori"  e
"Menfi"  per  i  vini  da  tavola  prodotti  nelle rispettive zone di
produzione, ricadenti nel territorio della  regione  Sicilia,  devono
intendersi superati;
  Considerato  che  con successiva deliberazione il Comitato predetto
aveva  stabilito  di  non  prevedere  l'attribuzione  di  indicazioni
geografiche  tipiche a tutti i vini spumanti, sia gassificati che non
gassificati, in  attesa  di  definire  sul  piano  della  generalita'
l'utilizzazione  delle  indicazioni  geografiche  tipiche  per i vini
spumanti non gassificati e che conseguentemente il parere  favorevole
espresso  dal  Comitato stesso circa l'attribuzione delle indicazioni
geografiche tipiche ai vini spumanti prodotti  nel  territorio  della
regione Sicilia deve intendersi superato nelle more della definizione
della questione sopra specificata;
  Considerato  che  con  successiva  deliberazione  il Comitato aveva
stabilito di non prevedere limitazioni  alle  zone  di  vinificazione
delle  uve  destinate  alla  produzione  dei  vini  da tavola tipici,
ottenute nelle rispettive zone di produzione, per cui  le  operazioni
di  vinificazione  possono  effettuarsi anche al di fuori delle dette
zone di produzione e che conseguentemente il parere espresso circa la
delimitazione delle zone di vinificazione  per  ciascuna  indicazione
geografica  tipica  deve  intendersi  superato  in  quanto la vigente
normativa, riportata in premessa, non prevede obblighi al riguardo;
  Ritenuto pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento  delle
indicazioni  geografiche  tipiche sopra riportate ed all'approvazione
dei  rispettivi  disciplinari  di  produzione  in  conformita'  delle
proposte   formulate   dal   citato   Comitato   e  delle  successive
deliberazioni integrative;
  Considerato che l'art. 4  del  citato  regolamento  concernente  la
procedura  per  il  riconoscimento  delle  denominazioni di origine e
l'approvazione dei disciplinari  di  produzione  provede  che  per  i
riconoscimenti  e  le  approvazioni  di  cui trattasi si provveda con
decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E'  riconosciuta  l'indicazione  geografica  tipica  dei   vini
"Camarro" prodotti nella regione Sicilia.
  2.  E' riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini "Colli
Ericini" prodotti nella regione Sicilia.
  3. E' riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini  "Delia
Nivolelli" prodotti nella regione Sicilia.
  4.   E'  riconosciuta  l'indicazione  geografica  tipica  dei  vini
"Fontanarossa di Cerda" prodotti nella regione Sicilia.
  5.   E'  riconosciuta  l'indicazione  geografica  tipica  dei  vini
"Salemi" prodotti nella regione Sicilia.
  6.  E'  riconosciuta  l'indicazione  geografica  tipica  dei   vini
"Salina" prodotti nella regione Sicilia.
  7.   E'  riconosciuta  l'indicazione  geografica  tipica  dei  vini
"Sciacca" prodotti nella regione Sicilia.
  8. E' riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini  "Valle
Belice" prodotti nella regione Sicilia.
  9.   E'  riconosciuta  l'indicazione  geografica  tipica  dei  vini
"Sicilia" prodotti nella regione Sicilia.