IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto l'art. 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.  223,  che
stabilisce  al  dodici  per  cento  la  percentuale  di riserva delle
assunzioni, effettuate da parte dei datori  di  lavoro  che  occupino
piu'  di dieci dipendenti, in favore dei lavoratori appartenenti alle
categorie specificate al comma 5 del medesimo articolo,  fatte  salve
le assunzioni di cui alla disciplina del collocamento obbligatorio;
  Visto l'art. 2, comma 11, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232,
il  quale  ha  introdotto  la  disposizione  che  ha  previsto, nelle
circoscrizioni in cui sussiste un rapporto tra  iscritti  alla  prima
classe della lista di collocamento e popolazione residente in eta' da
lavoro  inferiore  alla  media nazionale, la riduzione della suddetta
misura percentuale al sei per cento;
  Visti i decreti-legge 4 agosto 1995, n. 326, e 2 ottobre  1995,  n.
416,   che   hanno  reiterato,  con  modifiche  ed  integrazioni,  il
decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232;
  Visto, in particolare, l'art.  2,  comma  8,  del  decreto-legge  2
ottobre  1995, n. 416, il quale prevede che alla determinazione delle
predette circoscrizioni  si  provvede  annualmente  con  decreto  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
  Considerato  che,  ai sensi della predetta norma, la determinazione
delle aree che presentino un rapporto tra iscritti alla prima  classe
della lista di collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro
inferiore  ovvero superiore alla media nazionale, e' valida anche per
l'applicazione  di  altre  disposizioni   di   legge   che   facciano
riferimento al medesimo criterio;
  Vista  la nota n. 800 del 9 febbraio 1995, della Direzione generale
per l'Osservatorio del  mercato  del  lavoro  -  Divisione  I  -  del
Ministero   del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  con  cui  si
comunicano gli esiti  della  rilevazione  circoscrizionale  circa  il
rapporto tra iscritti al collocamento e popolazione residente in eta'
attiva  superiore  ed inferiore al corrispondente rapporto risultante
dalla media nazionale, indicato per l'anno 1995 nel 13,73%;
                              Decreta:
  Gli ambiti territoriali circoscrizionali che presentino un rapporto
tra  iscritti  alla  prima  classe  della  lista  di  collocamento  e
popolazione  residente  in eta' da lavoro inferiore al corrispondente
rapporto risultante dalla media nazionale, indicato, per l'anno 1995,
nel  13,73%,  nei  quali,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   8,   del
decreto-legge  2  ottobre  1995, n. 416, la misura percentuale di cui
all'art. 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e'  ridotta
al  6%  per le assunzioni effettuate, a decorrere dal 14 giugno 1995,
dai datori di lavoro che occupino  piu'  di  dieci  dipendenti,  sono
quelli  determinati  con  il  presente decreto e indicati nell'elenco
allegato che ne forma parte integrante.
  La determinazione delle aree che presentino un  rapporto  inferiore
ovvero   superiore   alla   media   nazionale  e'  valida  anche  per
l'applicazione  di  altre  disposizioni   di   legge   che   facciano
riferimento alle medesime condizioni.
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 6 novembre 1995
                                                    Il Ministro: TREU