IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, che stabilisce al dodici per cento la percentuale di riserva delle assunzioni, effettuate da parte dei datori di lavoro che occupino piu' di dieci dipendenti, in favore dei lavoratori appartenenti alle categorie specificate al comma 5 del medesimo articolo, fatte salve le assunzioni di cui alla disciplina del collocamento obbligatorio; Visto l'art. 2, comma 11, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, il quale ha introdotto la disposizione che ha previsto, nelle circoscrizioni in cui sussiste un rapporto tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro inferiore alla media nazionale, la riduzione della suddetta misura percentuale al sei per cento; Visti i decreti-legge 4 agosto 1995, n. 326, e 2 ottobre 1995, n. 416, che hanno reiterato, con modifiche ed integrazioni, il decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 8, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, il quale prevede che alla determinazione delle predette circoscrizioni si provvede annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; Considerato che, ai sensi della predetta norma, la determinazione delle aree che presentino un rapporto tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro inferiore ovvero superiore alla media nazionale, e' valida anche per l'applicazione di altre disposizioni di legge che facciano riferimento al medesimo criterio; Vista la nota n. 800 del 9 febbraio 1995, della Direzione generale per l'Osservatorio del mercato del lavoro - Divisione I - del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con cui si comunicano gli esiti della rilevazione circoscrizionale circa il rapporto tra iscritti al collocamento e popolazione residente in eta' attiva superiore ed inferiore al corrispondente rapporto risultante dalla media nazionale, indicato per l'anno 1995 nel 13,73%; Decreta: Gli ambiti territoriali circoscrizionali che presentino un rapporto tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro inferiore al corrispondente rapporto risultante dalla media nazionale, indicato, per l'anno 1995, nel 13,73%, nei quali, ai sensi dell'art. 2, comma 8, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, la misura percentuale di cui all'art. 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' ridotta al 6% per le assunzioni effettuate, a decorrere dal 14 giugno 1995, dai datori di lavoro che occupino piu' di dieci dipendenti, sono quelli determinati con il presente decreto e indicati nell'elenco allegato che ne forma parte integrante. La determinazione delle aree che presentino un rapporto inferiore ovvero superiore alla media nazionale e' valida anche per l'applicazione di altre disposizioni di legge che facciano riferimento alle medesime condizioni. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 novembre 1995 Il Ministro: TREU