A tutti i Ministeri:
                                    Gabinetto
                                    Direzione     generale     affari
                                    generali e personale
                                  Al    Consiglio    di    Stato    -
                                    Segretariato generale
                                  All'Avvocatura generale dello Stato
                                    - Segretariato generale
                                  Al        Consiglio       nazionale
                                    dell'economia  e  del  lavoro   -
                                    Segretariato generale
                                  Ai   Commissari  di  Governo  nelle
                                    regioni a statuto ordinario
                                  Al commissario  dello  Stato  nella
                                    regione siciliana
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                    regione sarda
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                    regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Al presidente della commissione  di
                                    coordinamento nella regione Valle
                                    d'Aosta
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                    provincia di Trento
                                  Al commissario  del  Governo  nella
                                    provincia di Bolzano
                                  Ai  prefetti  della Repubblica (per
                                    il    tramite    del    Ministero
                                    dell'interno)
                                  Alle      aziende      ed      alle
                                    amministrazioni  dello  Stato  ad
                                    ordinamento   autonomo   (per  il
                                    tramite       dei       Ministeri
                                    interessati)
                                  Ai  presidenti  degli enti pubblici
                                    non economici (per il tramite dei
                                    Ministeri vigilanti)
                                  Ai presidenti degli enti di ricerca
                                    e sperimentazione (per il tramite
                                    dei Ministeri vigilanti)
                                  Ai  rettori  delle  universita'   e
                                    delle  istituzioni  universitarie
                                    (per  il  tramite  del  Ministero
                                    dell'universita'  e della ricerca
                                    scientifica e tecnologica)
                                  Ai    presidenti    delle    giunte
                                    regionali    e   delle   province
                                    autonome  (per  il  tramite   dei
                                    rappresentanti  e  dei commissari
                                    di Governo)
                                  Alle  province  (per il tramite dei
                                    prefetti)
                                  Ai  comuni  (per  il  tramite   dei
                                    prefetti)
                                  Alle   comunita'  montane  (per  il
                                    tramite dei prefetti)
                                  Alle unita' sanitarie  locali  (per
                                    il tramite delle regioni)
                                  Agli istituti di ricovero e di cura
                                    a  carattere  scientifico (per il
                                    tramite delle regioni)
                                  Agli    istituti    zooprofilattici
                                    sperimentali   (per   il  tramite
                                    delle regioni)
                                  Alle    camere    di     commercio,
                                    industria,     artigianato     ed
                                    agricoltura   (per   il   tramite
                                    dell'Unioncamere)
                                  Agli    istituti    autonomi   case
                                    popolari    (per    il    tramite
                                    dell'ANIACAP)
                                  All'A.N.C.I.
                                  All'U.P.I.
                                  All'U.N.C.E.M.
                                  All'Unioncamere
                                  All'ANIACAP
                                  Alla   conferenza   dei  presidenti
                                    delle regioni  e  delle  province
                                    autonome di Trento e di Bolzano
                                  Alle  aziende  ed  agli enti di cui
                                    all'art. 73, comma 5, del decreto
                                    legislativo  n.  29/1993  (ASI  -
                                    UNIONCAMERE - ENEA - ANAV - RAI -
                                    ICE  -  CONI  -  Ente  EUR - Enti
                                    autonomi    lirici    e     delle
                                    istituzioni concertistiche)
                                  All'agenzia  per  la rappresentanza
                                    negoziale     delle     pubbliche
                                    amministrazioni (ARAN)
                                  Alla    Scuola    superiore   della
                                    pubblica          amministrazione
                                    (S.S.P.A.)
                                  Alla  Autorita'  per  l'informatica
                                    nella  pubblica   amministrazione
                                    (AIPA)
                                  Alla commissione di garanzia per la
                                    attuazione   della   legge  sullo
                                    sciopero
                                  Alla Presidenza del  Consiglio  dei
                                    Ministri  - Segretariato generale
                                    -   Ufficio   del   coordinamento
                                    amministrativo   -   Dipartimento
                                    degli   affari   generali  e  del
                                    personale - Dipartimento per  gli
                                    affari giuridici e legislativi
                                  Ai Ministri senza portafoglio
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla  Presidenza della Repubblica -
                                    Segretariato generale
 Con direttiva-circolare n. 7/95 del 24 febbraio 1995 (pubblicata nel
supplemento ordinario n. 36 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  73  del  28
marzo  1995)  e'  stata  segnalata  alla particolare attenzione delle
amministrazioni pubbliche l'esigenza di  dare  puntuale  applicazione
alla  vigente  normativa  in  materia di articolazione dell'orario di
servizio, dell'orario  di  apertura  al  pubblico  e  dell'orario  di
lavoro,  di  cui  all'art.  22,  commi  1, 2, 3, 4 e 5 della legge 24
dicembre 1993, n. 724, ed al decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.
29.
 
  La   direttiva-circolare  n.  7/95  ha  sottolineato  il  carattere
profondamente innovativo della nuova organizzazione del lavoro  nelle
amministrazioni pubbliche, evidenziando, soprattutto, l'obiettivo cui
-   nell'organizzazione   delle   strutture   gestite   da   ciascuna
amministrazione - deve essere  attribuito  carattere  prioritario,  e
cioe'  il  miglioramento  della  qualita' dei servizi da erogare agli
utenti. Tale obiettivo deve essere perseguito con l'utilizzazione  di
nuovi  criteri  e  modelli  organizzativi, anche attraverso una nuova
articolazione dell'orario di servizio, su cinque  giorni  settimanali
(dal  lunedi' al venerdi'), sia nelle ore antimeridiane che in quelle
pomeridiane - ferma restando la possibilita'  di  ulteriore  apertura
degli  uffici  anche  il  sabato  e/o  la  domenica in relazione alle
esigenze dei singoli uffici  pubblici  in  rapporto  alla  rispettiva
utenza  -  nonche'  attraverso una nuova articolazione dell'orario di
apertura al pubblico, sia nelle ore antimeridiane che pomeridiane, ed
una nuova articolazione dell'orario di lavoro da  definire  da  parte
delle  amministrazioni  pubbliche  (e  per esse dai dirigenti) con le
modalita' e le procedure previste dalla legge  n.    724/1994  e  dal
decreto   legislativo  n.  29/1993,  illustrate  espressamente  nella
richiamata direttiva-circolare n. 7/95 del 24 febbraio 1995.
  Tenuto presente che la  direttiva-circolare  n.  7/95  e'  divenuta
ormai  pienamente  operativa, si ritiene necessario - ad oltre 5 mesi
dal  termine   del   27   maggio   1995   indicato   nella   predetta
direttiva-circolare  n.  7/95  per  le  comunicazioni da inviare alla
Presidenza del Consiglio  dei  Ministri/Dipartimento  della  funzione
pubblica - effettuare una prima rilevazione dello stato di attuazione
delle disposizioni in questione.
  L'obiettivo  e'  di  verificare  che  le disposizioni enunciate con
detta direttiva  abbiano  ottenuto  -  con  il  fattivo  impegno  dei
dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche - applicazione
nelle diverse realta' degli uffici pubblici.
 
  In  attesa  di  conoscere  nel  dettaglio  gli esiti della predetta
rilevazione, si ritiene opportuno puntualizzare fin da  ora  che  non
dovrebbero   essersi   riscontrati,   nella  attuazione  della  nuova
normativa  in  materia,  concreti  ostacoli  riconducibili  magari  a
particolari situazioni dei singoli uffici e del personale prepostovi,
ove  si  tenga  presente  che  la  direttiva-circolare n. 7/95 del 24
febbraio 1995 reca elementi  propositivi  di  tale  flessibilita'  da
garantire  il  contemperamento  delle  diverse  esigenze  che possono
presentarsi nelle differenti realta'  degli  uffici  pubblici,  fermo
restando   che   l'obiettivo   prioritario  da  perseguire  resta  la
necessita' di riqualificazione dell'attivita'  delle  amministrazioni
pubbliche,  soprattutto attraverso il potenziamento ed il conseguente
miglioramento dei servizi da erogare agli utenti.
  Rappresentato quanto sopra, tutte le amministrazioni  pubbliche  in
indirizzo  sono  invitate  a  restituire compilate le unite schede di
rilevazione ed a fornire - nelle note  alle  predette  schede  o,  se
necessario,  in  un documento allegato - ogni utile informazione, con
circostanziati riferimenti alle modalita' di  attuazione,  sia  nelle
sedi centrali che in quelle periferiche, della direttiva-circolare n.
7/95 del 24 febbraio 1995, piu' volte citata.
  Per  quanto  riguarda  piu'  in particolare le modalita' e le fasce
orarie  definite  nell'articolazione  dell'orario  di   apertura   al
pubblico  degli  uffici,  e'  necessario che - nel fornire i relativi
dati - essi siano esposti raffrontandoli con  quelli  concernenti  il
periodo antecedente all'entrata in vigore della nuova disciplina, con
una apposita indicazione nella colonna "Note".
 
  Le  amministrazioni  pubbliche  dovranno  far  pervenire  le schede
compilate, con le modalita'  in  precedenza  indicate,  entro  il  30
novembre 1995.
  Ferme   restando   le   specifiche   competenze   e   le   connesse
responsabilita' delle singole amministrazioni pubbliche,  si  segnala
all'attenzione   dei  prefetti  della  Repubblica  la  necessita'  di
svolgere,  nella   loro   qualita'   di   presidenti   dei   comitati
metropolitani  e  provinciali  della  pubblica  amministrazione,  una
incisiva attivita'  di  coordinamento  e  di  impulso,  in  modo  che
nell'ambito   della   provincia   di  competenza  le  amministrazioni
pubbliche provvedano - con le modalita'  procedurali  indicate  nella
direttiva-circolare  n. 7/95 e nell'ambito della rispettiva autonomia
istituzionale ed ordinamentale -  a  dare  al  piu'  presto  compiuta
attuazione  alle disposizioni dell'art. 22, commi 1-5, della legge n.
724/1994  e  del  decreto  legislativo  n.  29/1993,   e   successive
modificazioni ed integrazioni, secondo le indicazioni contenute nella
citata  direttiva  n.  7/95  del  24  febbraio  1995 e nella presente
circolare.
  I Ministeri, le amministrazioni,  le  associazioni,  le  unioni,  i
presidenti  delle  giunte  regionali  e  delle  province  autonome, i
commissari di Governo ed i prefetti della  Repubblica  sono  pregati,
ciascuno  nel  proprio  ambito  di competenza, di portare la presente
circolare a conoscenza degli  enti  e  degli  organismi  vigilati  od
associati, con la tempestivita' che il caso richiede e di sollecitare
la piu' rapida attuazione degli adempimenti richiesti.
                                                Il Ministro: FRATTINI