IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni in materia tributaria, ed, in particolare, gli articoli 10 ed 11, con cui sono state definite le modalita' e le condizioni per l'estinzione dei criteri d'imposta mediante assegnazione di titoli di Stato; Visto il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 349, recante, fra l'altro, disposizioni in materia tributaria, ed, in particolare, l'art. 3-bis, con cui si stabisce che: per l'estinzione dei crediti d'imposta sul valore aggiunto e relativi interessi, risultanti dalle dichiarazioni relative all'anno 1992 presentate dai soggetti di cui all'art. 11, comma 1, del citato decreto-legge n. 16 del 1993, non rimborsati mediante assegnazione di titoli di Stato alla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge n. 250 del 1995, il Ministero del tesoro e' autorizzato ad emettere ulteriori titoli di Stato aventi libera circolazione; il godimento dei titoli decorre dal 1 gennaio 1996; la durata e' pari a dieci anni; l'importo massimo dell'emissione non puo' superare lire 400 miliardi; con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 349 del 1995, sono stabilite le caratteristiche, le modalita' e le procedure di assegnazione dei titoli stessi; resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per l'inosservanza degli obblighi ed adempimenti contenuti nell'art. 11, commi 1 e 2, del ripetuto decreto-legge n. 16 del 1993; Visto il decreto del Ministro delle finanze in data 27 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 18 maggio 1992, con cui sono state stabilite le modalita' di presentazione delle richieste per l'estinzione dei crediti d'imposta e si e' previsto, tra l'altro, che venga trasmesso al Ministero del tesoro l'elenco dei soggetti aventi diritto al rimborso, con l'indicazione degli importi da eseguire; Ritenuto di dover provvedere all'emanazione del provvedimento richiesto dall'art. 3-bis suindicato decreto-legge n. 250 del 1995, al fine di definire le caratteristiche finanziarie degli emittendi titoli di Stato, in attesa di poter procedere, sulla base dell'elenco dei contribuenti che il Ministero delle finanze provvedera' ad inviare, all'emissione ed all'assegnazione dei titoli stessi ai soggetti creditori d'imposta; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-bis del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 349, ai soggetti creditori d'imposta di cui all'art. 11, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, ed indicati nell'elenco che verra' all'uopo trasmesso dal Ministero delle finanze, verranno assegnati, ad estinzione dei rispettivi crediti, certificati di credito del Tesoro al portatore, con le seguenti caratteristiche: durata: dieci anni; godimento: 1 gennaio 1996; prezzo d'emissione: alla pari; rimborso: in unica soluzione, il 1 gennaio 2006; tasso d'interesse semestrale: per la prima cedola, pagabile il 1 luglio 1996, il tasso d'interesse semestrale lordo e' pari al 5,50 per cento. Le cedole successive alla prima verranno determinate aggiungendo 30 centesimi di punto al tasso di rendimento semestrale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi, arrotondato ai 5 centesimi piu' vicini, relativo all'asta tenutasi alla fine del mese di dicembre per le cedole con godimento 1 gennaio e pagabili il 1 luglio successivo ed alla fine del mese di giugno per le cedole con godimento 1 luglio e pagabili il 1 gennaio successivo. Il tasso di rendimento semestrale lordo dei BOT a sei mesi e' pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT medesimi divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto percentuale tra 182,5 ed il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT. Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, e' pari: in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro quota; in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali, rimaste aggiudicatarie, ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Qualora in uno dei mesi di riferimento sopra indicati non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle cedole dei CCT successive alla prima verra' determinato dividendo per due la media aritmetica dei tassi d'interesse annuali, calcolati in regime di capitalizzazione semplice (con base 365 giorni), relativi ai BOT di durata trimestrale e annuale offerti alle aste tenutesi alla fine dei suindicati mesi di riferimento. Nel caso non vengano offerti all'asta BOT di scadenza trimestrale o annuale, detto tasso di rendimento semestrale lordo verra' determinato con riferimento al tasso di interesse annuale lordo del solo parametro disponibile. Qualora in uno dei mesi di riferimento non venga effettuata alcuna asta di BOT, il tasso d'interesse semestrale lordo considerato per il calcolo delle cedole successive alla prima sara' pari al tasso semestrale, calcolato in regime di capitalizzazione semplice e arrotondato ai 5 centesimi piu' vicini, del tasso Ribor (Rome Interbank Offered Rate) a sei mesi, rilevato il quinto giorno lavorativo precedente la decorrenza della cedola e determinato a cura dell'Associazione bancaria italiana (ABI) e dell'Associazione tesorieri istituzioni creditizie (ATIC). Il tasso d'interesse semestrale lordo, relativo alle cedole dei CCT successive alla prima, verra' reso noto con comunicato stampa e verra' accertato con apposito decreto del Ministro del tesoro, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.