IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto-legge 23 gennaio  1993,  n.  16,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni
in materia tributaria, ed, in particolare, gli articoli 10 ed 11, con
cui sono state definite le modalita' e le condizioni per l'estinzione
dei criteri d'imposta mediante assegnazione di titoli di Stato;
  Visto  il  decreto-legge  28  giugno  1995, n. 250, convertito, con
modificazioni, nella legge  8  agosto  1995,  n.  349,  recante,  fra
l'altro,  disposizioni  in  materia  tributaria,  ed, in particolare,
l'art. 3-bis, con cui si stabisce che:
   per l'estinzione dei  crediti  d'imposta  sul  valore  aggiunto  e
relativi  interessi, risultanti dalle dichiarazioni relative all'anno
1992 presentate dai soggetti di cui all'art. 11, comma 1, del  citato
decreto-legge n. 16 del 1993, non rimborsati mediante assegnazione di
titoli  di  Stato  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  suddetto
decreto-legge n. 250 del 1995, il Ministero del tesoro e' autorizzato
ad emettere ulteriori titoli di Stato aventi libera circolazione;
   il godimento dei titoli decorre dal 1 gennaio 1996;
   la durata e' pari a dieci anni;
   l'importo  massimo  dell'emissione  non  puo'  superare  lire  400
miliardi;
   con  decreto  del  Ministro  del tesoro, da emanarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 349  del
1995,  sono stabilite le caratteristiche, le modalita' e le procedure
di assegnazione dei titoli stessi;
   resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni,  per  l'inosservanza  degli  obblighi  ed  adempimenti
contenuti nell'art. 11, commi 1 e 2, del ripetuto decreto-legge n. 16
del 1993;
  Visto il decreto del Ministro delle finanze in data 27 aprile 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 18  maggio  1992,  con
cui   sono  state  stabilite  le  modalita'  di  presentazione  delle
richieste per l'estinzione dei crediti d'imposta e  si  e'  previsto,
tra l'altro, che venga trasmesso al Ministero del tesoro l'elenco dei
soggetti  aventi diritto al rimborso, con l'indicazione degli importi
da eseguire;
  Ritenuto  di  dover  provvedere  all'emanazione  del  provvedimento
richiesto  dall'art.  3-bis suindicato decreto-legge n. 250 del 1995,
al fine di definire le caratteristiche  finanziarie  degli  emittendi
titoli di Stato, in attesa di poter procedere, sulla base dell'elenco
dei  contribuenti  che  il  Ministero  delle  finanze  provvedera' ad
inviare, all'emissione  ed  all'assegnazione  dei  titoli  stessi  ai
soggetti creditori d'imposta;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  e  per  gli effetti dell'art. 3-bis del decreto-legge 28
giugno 1995, n. 250, convertito, con  modificazioni,  nella  legge  8
agosto  1995, n. 349, ai soggetti creditori d'imposta di cui all'art.
11, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993,  n.  16,  convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  24  marzo 1993, n. 75, ed indicati
nell'elenco  che  verra'  all'uopo  trasmesso  dal  Ministero   delle
finanze,  verranno  assegnati,  ad estinzione dei rispettivi crediti,
certificati di credito del  Tesoro  al  portatore,  con  le  seguenti
caratteristiche:
   durata: dieci anni;
   godimento: 1 gennaio 1996;
   prezzo d'emissione: alla pari;
   rimborso: in unica soluzione, il 1 gennaio 2006;
   tasso  d'interesse  semestrale: per la prima cedola, pagabile il 1
luglio 1996, il tasso d'interesse semestrale lordo e'  pari  al  5,50
per cento.
  Le cedole successive alla prima verranno determinate aggiungendo 30
centesimi  di punto al tasso di rendimento semestrale lordo dei buoni
ordinari del Tesoro  con  scadenza  a  sei  mesi,  arrotondato  ai  5
centesimi  piu' vicini, relativo all'asta tenutasi alla fine del mese
di dicembre per le cedole con godimento 1 gennaio  e  pagabili  il  1
luglio  successivo  ed alla fine del mese di giugno per le cedole con
godimento 1 luglio e pagabili il 1 gennaio successivo.
  Il tasso di rendimento semestrale lordo dei BOT a sei mesi e'  pari
alla  differenza  tra  il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta
dei BOT medesimi divisa per il prezzo  stesso,  moltiplicato  per  il
rapporto  percentuale tra 182,5 ed il numero dei giorni effettivi che
compongono la durata dei BOT.
  Il  prezzo  d'asta,  per  ciascuna  emissione  di  BOT  di  cui  al
precedente comma, e' pari:
   in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli
offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro quota;
   in  caso  di  asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo
medio d'asta delle offerte concorrenziali, rimaste aggiudicatarie, ed
il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali,  comprensivo
dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
  Qualora  in  uno dei mesi di riferimento sopra indicati non vengano
offerti all'asta BOT a sei mesi, il tasso  di  rendimento  semestrale
lordo considerato per il calcolo delle cedole dei CCT successive alla
prima  verra'  determinato  dividendo per due la media aritmetica dei
tassi d'interesse annuali, calcolati in  regime  di  capitalizzazione
semplice (con base 365 giorni), relativi ai BOT di durata trimestrale
e annuale offerti alle aste tenutesi alla fine dei suindicati mesi di
riferimento.
  Nel caso non vengano offerti all'asta BOT di scadenza trimestrale o
annuale,   detto   tasso   di   rendimento  semestrale  lordo  verra'
determinato con riferimento al tasso di interesse annuale  lordo  del
solo parametro disponibile.
  Qualora  in uno dei mesi di riferimento non venga effettuata alcuna
asta di BOT, il tasso d'interesse semestrale lordo considerato per il
calcolo delle cedole  successive  alla  prima  sara'  pari  al  tasso
semestrale,  calcolato  in  regime  di  capitalizzazione  semplice  e
arrotondato ai  5  centesimi  piu'  vicini,  del  tasso  Ribor  (Rome
Interbank  Offered  Rate)  a  sei  mesi,  rilevato  il  quinto giorno
lavorativo precedente la decorrenza della cedola e determinato a cura
dell'Associazione  bancaria  italiana   (ABI)   e   dell'Associazione
tesorieri istituzioni creditizie (ATIC).
  Il tasso d'interesse semestrale lordo, relativo alle cedole dei CCT
successive  alla  prima,  verra'  reso  noto  con comunicato stampa e
verra' accertato con apposito decreto del  Ministro  del  tesoro,  da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.