Con  decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 aprile 1994 al 31 marzo  1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
T.E.G.E.S.,  con  sede  in  Paganica  (L'Aquila) e unita' di Paganica
(L'Aquila),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un   contratto   di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  12  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
venti unita', su un organico complessivo di ventiquattro unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. T.E.G.E.S.  -  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 4 ottobre 1994 al 3 ottobre 1995, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  La
Cabina,
con  sede  in Bruino (Torino) e unita' di Bruino (Torino) per i quali
e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che  stabilisce,  per
12  mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da 40 ore
settimanali a 20 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo  di  lavoratori  pari  a  quindici  unita',  su  un  organico
complessivo di sedici unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La  Cabina  -  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 3 ottobre 1994,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  La
Cabina, con sede in Bruino (Torino) e unita' di Bruino (Torino) per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per  12  mesi,  la  riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali a 20 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo   di   lavoratori  pari  a  sedici  unita',  su  un  organico
complessivo di diciassette unita'.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 17266 del 30 marzo 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La  Cabina  -  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 9 agosto 1994 all'8 agosto 1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.n.c.
Giovanni  Putignano  e  Figli,  con  sede in Noci (Bari) e unita' di:
Barletta, Corato Bitonto, Giovinazzo, Bisceglie,  Trani,  Molfetta  e
Andria  (Bari);  Fragagnano  (Taranto) e Taranto; Ostuni, Torre Canna
(Brindisi); Ruvo di Puglia e Putignano (Bari) per i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 30
ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo   di
lavoratori  pari  a novantaquattro unita', su un organico complessivo
di centonovantadue unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Giovanni Putignano  e  Figli  -  a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 13 giugno 1994 al 12 giugno 1995, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.  a  r.l.
Falco, con sede in Falconara Marittima (Ancona) e unita' di Falconara
Marittima  (Ancona)  per  i  quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta' che  stabilisce,  per  12  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
sedici unita', su un organico complessivo di ventisei unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.c.  a r.l. Falco - a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 6 ottobre 1994 al 5 ottobre 1995, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Duplomatic,  con  sede  in Busto Arsizio (Varese) e unita' di Legnano
(Milano) per i quali e' stato stipulato un contratto di  solidarieta'
che  stabilisce,  per  12  mesi,  la riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori pari a  trentasei  unita',  su  un
organico complessivo di centosessantuno unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Duplomatic - a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per  il
periodo dal 6 novembre 1994 al 5 novembre 1995, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Valtib,  con  sede in Citta' di Castello (Perugia) e unita' di Citta'
di  Castello  frazione  Trestina  (Perugia)  per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 16
ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo   di
lavoratori  pari  a sessantotto unita', su un organico complessivo di
ottantacinque unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Valtib  -  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 settembre 1994 al 31 agosto 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sepi
dal 1 aprile 1995 Lear Seating Italia S.p.a., con sede  in  Torino  e
unita'  di  Grugliasco  (Torino)  per  i  quali e' stato stipulato un
contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi,  la  riduzione
massima  dell'orario  di  lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
venti  unita',  su  un  organico  complessivo  di duecentosessantadue
unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Sepi  dal  1  aprile  1995  Lear
Seating  Italia  S.p.a.,  -  a  corrispondere  i particolari benefici
previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui  al  successivo  comma  13
dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni,  nella  legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei
criteri di priorita' individuati  nel  decreto  ministeriale  del  25
ottobre  1994,  registrato  dalla Corte dei conti in data 23 novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per  il
periodo  dal  23 febbraio 1994 al 22 febbraio 1995, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maut,
con sede in Voghera (Pavia) e unita' di Voghera (Pavia) per  i  quali
e'  stato  stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per
12 mesi, la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali  a  10  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo  di  lavoratori  pari  a  ventidue  unita',  su  un  organico
complessivo di ventitre unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla  S.p.a.  Maut  -  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per  il
periodo  dal  1  giugno 1994 al 30 maggio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. LA/ES
Laminati Estrusi, con sede in Beregazo con Figliaro (Como)  e  unita'
di  Beregazo  con  Figliaro  (Como) per i quali e' stato stipulato un
contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi,  la  riduzione
massima  dell'orario  di  lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
centoquindici  unita', su un organico complessivo di centosettantotto
unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  LA/ES  Laminati  Estrusi,  -  a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per  il
periodo  dal  6  giugno  1994 al 5 giugno 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.a.s.
S.A.S.C.I.M.A. di A. Tibaldi & C., con sede in Pietracuta di  S.  Leo
(Pesaro)  e  unita'  di  Pietracuta di S. Leo (Ancona) per i quali e'
stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,  per  12
mesi,   la   riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali a 26 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo  di lavoratori pari a otto unita', su un organico complessivo
di venti unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.a.s. S.A.S.C.I.M.A. di A. Tibaldi & C.,
a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per  il
periodo  dal  24 maggio 1994 al 23 maggio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
Fantoni Pareti, con sede in  Attimis  (Udine)  e  unita'  di  Attimis
(Udine)  per  i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, per 12 mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 27 ore medie settimanali nei confronti
di  un  numero  massimo  di  lavoratori  pari  a trenta unita', su un
organico complessivo di cinquantuno unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fantoni Pareti, - a  corrispondere
i  particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 26 maggio 1994 al 24 maggio 1995, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti
alla  unita'  di  mensa  aziendale  sottoindicate, limitatamente alle
giornate in cui vi e' stato  l'intervento  della  cassa  integrazione
guadagni  ordinaria  o  straordinaria  presso  la societa' appaltante
anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Pellegrini Nord Mensa c/o Innse
Innocenti, con sede in Milano e unita' di Milano per i quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per  12  mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari  a  sette  unita',  su  un  organico  complessivo  di
millesettecentoquarantaquattro unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. Pellegrini Nord Mensa c/o Innse
Innocenti, - a corrispondere  i  particolari  benefici  previsti  dai
commi  2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
nella  legge  19  luglio  1993,  n.  236, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25  ottobre  1994,
registrato  dalla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro
n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per  il
periodo  dal  4  luglio  1994 al 3 luglio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.a.s.
Confezioni Tigre, con sede in Busto  Arsizio  (Varese)  e  unita'  di
Busto Arsizio (Varese) per i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
trenta unita', su un organico complessivo di trenta unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori  dipendenti   dalla   S.a.s.   Confezioni   Tigre,   -   a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 giugno 1994 al 30 maggio 1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Nuova
Manifattura  Victoria,  con  sede  in  Seregno  (Milano)  e unita' di
Seregno (Milano) per i quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
sessantaquattro  unita',  su  un  organico complessivo di sessantotto
unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Manifattura  Victoria,  -  a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 16 maggio 1994 al 15 maggio 1995, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Savio
Macchine  Tessili,  con  sede  in  Pordenone  (Pordenone) e unita' di
Pordenone per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, per 19 mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 31 ore medie settimanali nei confronti
di  un  numero massimo di lavoratori pari a seicentocinquanta unita',
su un organico complessivo di settecentotrentanove unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  Savio  Macchine  Tessili,  -  a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 21 giugno 1994 al 20 giugno 1995, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Every,
con sede in Carru' (Torino) e unita' di Carru' (Torino) per  i  quali
e'  stato  stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per
24 mesi, la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali  a  16  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari  a  venticinque  unita',  su  un  organico
complessivo di cinquantatre unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Every,  -  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per  il
periodo  dal  1  luglio  1994 al 1 agosto 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Ge.Te.Ca, con sede in Milano e unita'  di  Rovereto  (Trento)  per  i
quali  e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24
ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo   di
lavoratori  pari  a  quarantuno unita', su un organico complessivo di
cinquantaquattro unita'.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale 18026 del 7 luglio 1995.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Ge.Te.Ca,  - a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per  il
periodo  dal  2 settembre 1994 al 1 settembre 1995, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
Barbarossa,  con  sede  in  Pontefelcino  (Perugia)   e   unita'   di
Pontefelcino (Perugia) per i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  24  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario di lavoro  da  40  ore  settimanali  a  22.08  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
58 unita', su un organico complessivo di 58 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Barbarossa  -  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per  il
periodo  dal 18 luglio 1994 al 17 gennaio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Siac,
con sede in Pescara e unita' di Bussi (Pescara), per i quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 6 mesi, la
riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da 40 ore settimanali a 26
ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo   di
lavoratori  pari  a  97  unita',  su  un  organico complessivo di 117
unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  SIAC  -  a   corrispondere   i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per  il
periodo  dal  1  aprile  1994 al 31 marzo 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ITEL,
con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unita'  di  Agrigento,
per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che
stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario  di  lavoro
da  40  ore settimanali a 8 ore medie settimanali nei confronti di un
numero massimo di  lavoratori  pari  a  51  unita',  su  un  organico
complessivo di 1385 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla  S.p.a.  ITEL  -  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 aprile 1994 al 31 marzo  1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  ITEL,
con  sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unita' di Ragusa, per
i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'   che
stabilisce,  per  24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di  un
numero  massimo  di  lavoratori  pari  a  111  unita', su un organico
complessivo di 1385 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  ITEL  -  a   corrispondere   i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   In  via  preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di  cui sopra
trattandosi di fattispecie rientrante nell'art.  4,  comma  1,  della
legge  19  luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, verifichera'  che  i  lavoratori  interessati  nella  stessa
unita'   produttiva   al   trattamento   di   integrazione  salariale
straordinaria  ed  al  trattamento  di  integrazione   salariale   da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi  come  disciplinato  nell'art.  1,  lettera  C del decreto
ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti  il  9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
   Con  decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 aprile 1994 al 31 marzo  1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  ITEL,
con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unita' di Palermo, per
i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario  di  lavoro
da  40 ore settimanali a 16 ore medie settimanali nei confronti di un
numero massimo di lavoratori  pari  a  135  unita',  su  un  organico
complessivo di 1385 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla  S.p.a.  ITEL  -  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   In  via  preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di  cui sopra
trattandosi di fattispecie rientrante nell'art.  4,  comma  1,  della
legge  19  luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, verifichera'  che  i  lavoratori  interessati  nella  stessa
unita'   produttiva   al   trattamento   di   integrazione  salariale
straordinaria  ed  al  trattamento  di  integrazione   salariale   da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi  come  disciplinato  nell'art.  1,  lettera  C del decreto
ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti  il  9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
   Con  decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 aprile 1994 al 31 marzo  1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  ITEL,
con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unita' di Catania, per
i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario  di  lavoro
da  40 ore settimanali a 16 ore medie settimanali nei confronti di un
numero massimo di lavoratori  pari  a  142  unita',  su  un  organico
complessivo di 1385 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla  S.p.a.  ITEL  -  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   In  via  preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di  cui sopra
trattandosi di fattispecie rientrante nell'art.  4,  comma  1,  della
legge  19  luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, verifichera'  che  i  lavoratori  interessati  nella  stessa
unita'   produttiva   al   trattamento   di   integrazione  salariale
straordinaria  ed  al  trattamento  di  integrazione   salariale   da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi  come  disciplinato  nell'art.  1,  lettera  C del decreto
ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti  il  9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
   Con  decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Acciaierie  e  ferriere di Piombino, con sede in Piombino (Livorno) e
unita' di Piombino (Livorno), per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per 18 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31.60 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
183 unita', su un organico complessivo di 3079 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Acciaierie e ferriere di Piombino
a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e  4  nei
limiti  di  cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   In via  preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di  cui  sopra
trattandosi  di  fattispecie  rientrante  nell'art. 4, comma 1, della
legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale  della  previdenza
sociale,  verifichera'  che  i  lavoratori  interessati  nella stessa
unita'  produttiva   al   trattamento   di   integrazione   salariale
straordinaria   ed   al  trattamento  di  integrazione  salariale  da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi come disciplinato  nell'art.  1,  lettera  C  del  decreto
ministeriale  23  dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
   Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per  il
periodo  dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
Acciaierie e ferriere di Piombino, con sede in Piombino  (Livorno)  e
unita'  di  Piombino  (Livorno),  per  i  quali e' stato stipulato un
contratto di solidarieta' che stabilisce, per 17 mesi,  la  riduzione
massima  dell'orario  di  lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
154 unita', su un organico complessivo di 3079 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Acciaierie e ferriere di Piombino
a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e  4  nei
limiti  di  cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   In  via  preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di  cui sopra
trattandosi di fattispecie rientrante nell'art.  4,  comma  1,  della
legge  19  luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, verifichera'  che  i  lavoratori  interessati  nella  stessa
unita'   produttiva   al   trattamento   di   integrazione  salariale
straordinaria  ed  al  trattamento  di  integrazione   salariale   da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi  come  disciplinato  nell'art.  1,  lettera  C del decreto
ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti  il  9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
   Con  decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 aprile 1994 al 31 marzo  1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  ITEL,
con  sede  in  S.  Gregorio  di  Catania  (Catania) e unita' di Eboli
(Salerno), dal 1 marzo 1993,  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a  18  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
82 unita', su un organico complessivo di 1385 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  ITEL  -  a   corrispondere   i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   In via  preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di  cui  sopra
trattandosi  di  fattispecie  rientrante  nell'art. 4, comma 1, della
legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale  della  previdenza
sociale,  verifichera'  che  i  lavoratori  interessati  nella stessa
unita'  produttiva   al   trattamento   di   integrazione   salariale
straordinaria   ed   al  trattamento  di  integrazione  salariale  da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi come disciplinato  nell'art.  1,  lettera  C  del  decreto
ministeriale  23  dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
   Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per  il
periodo  dal 18 luglio 1994 al 17 gennaio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
DA.CO.VA., con sede in Cossato (Biella) e unita' di Cossato (Biella),
per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce,  la  riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da 38 ore
settimanali a 30.65 ore medie settimanali nei confronti di un  numero
massimo di lavoratori pari a 40 unita', su un organico complessivo di
88 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  DA.CO.VA.  - a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   In  via  preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di  cui sopra
trattandosi di fattispecie rientrante nell'art.  4,  comma  1,  della
legge  19  luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, verifichera'  che  i  lavoratori  interessati  nella  stessa
unita'   produttiva   al   trattamento   di   integrazione  salariale
straordinaria  ed  al  trattamento  di  integrazione   salariale   da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi  come  disciplinato  nell'art.  1,  lettera  C del decreto
ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti  il  9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
   Con  decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Garboli - Rep - Gruppo Iritecna, con sede in Roma e unita' di  Milano
e  Roma,  per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, per 12 mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 16 ore medie settimanali nei confronti
di  un  numero massimo di lavoratori pari a 59 unita', su un organico
complessivo di 705 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Garboli - Rep - Gruppo Iritecna  -
a  corrispondere  i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5  del  decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   In  via  preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di  cui sopra
trattandosi di fattispecie rientrante nell'art.  4,  comma  1,  della
legge  19  luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, verifichera'  che  i  lavoratori  interessati  nella  stessa
unita'   produttiva   al   trattamento   di   integrazione  salariale
straordinaria  ed  al  trattamento  di  integrazione   salariale   da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi  come  disciplinato  nell'art.  1,  lettera  C del decreto
ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti  il  9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
   Con  decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 marzo 1994 al 28 febbraio 1995, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Italstrade - Gruppo Iritecna, con sede in Roma e unita' di  Milano  e
Pieve  Emanuele (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto
di solidarieta' che stabilisce, per 12  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
47 unita', su un organico complessivo di 814 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a. Italstrade - Gruppo Iritecna - a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti  di  cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   In via  preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di  cui  sopra
trattandosi  di  fattispecie  rientrante  nell'art. 4, comma 1, della
legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale  della  previdenza
sociale,  verifichera'  che  i  lavoratori  interessati  nella stessa
unita'  produttiva   al   trattamento   di   integrazione   salariale
straordinaria   ed   al  trattamento  di  integrazione  salariale  da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi come disciplinato  nell'art.  1,  lettera  C  del  decreto
ministeriale  23  dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
   Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per  il
periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Iritecna  - Gruppo Iritecna, con sede in Genova e unita' di Roma, per
i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'   che
stabilisce,  per  12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di  un
numero  massimo di lavoratori pari a 38 unita', di cui 2 part-time da
30 a 15 ore medie settimanali, su  un  organico  complessivo  di  389
unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Iritecna - Gruppo Iritecna - a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti  di  cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   In  via  preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di  cui sopra
trattandosi di fattispecie rientrante nell'art.  4,  comma  1,  della
legge  19  luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, verifichera'  che  i  lavoratori  interessati  nella  stessa
unita'   produttiva   al   trattamento   di   integrazione  salariale
straordinaria  ed  al  trattamento  di  integrazione   salariale   da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi  come  disciplinato  nell'art.  1,  lettera  C del decreto
ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti  il  9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
   Con  decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Bonifica - Gruppo Iritecna, con sede in Roma e unita' di Roma, per  i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per  12  mesi,  la  riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali a 20 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo di lavoratori pari a 72 unita', su un organico complessivo di
518 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Bonifica - Gruppo Iritecna - a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti  di  cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   In via  preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di  cui  sopra
trattandosi  di  fattispecie  rientrante  nell'art. 4, comma 1, della
legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale  della  previdenza
sociale,  verifichera'  che  i  lavoratori  interessati  nella stessa
unita'  produttiva   al   trattamento   di   integrazione   salariale
straordinaria   ed   al  trattamento  di  integrazione  salariale  da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi come disciplinato  nell'art.  1,  lettera  C  del  decreto
ministeriale  23  dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
   Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per  il
periodo  dal  1  luglio 1994 al 30 giugno 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Italeco - Gruppo Iritecna, con sede in Roma e unita' di Roma,  per  i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per  12  mesi,  la  riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali a 20 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo di lavoratori pari a 26 unita', su un organico complessivo di
248 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Italeco  - Gruppo Iritecna - a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti  di  cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   In via  preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di  cui  sopra
trattandosi  di  fattispecie  rientrante  nell'art. 4, comma 1, della
legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale  della  previdenza
sociale,  verifichera'  che  i  lavoratori  interessati  nella stessa
unita'  produttiva   al   trattamento   di   integrazione   salariale
straordinaria   ed   al  trattamento  di  integrazione  salariale  da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi come disciplinato  nell'art.  1,  lettera  C  del  decreto
ministeriale  23  dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
   Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per  il
periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Idrotecna - Gruppo Iritecna, con sede in Roma e unita' di Roma, per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per  12  mesi,  la  riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali a 20 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo di lavoratori pari a 22 unita', su un organico complessivo di
114 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. Idrotecna - Gruppo Iritecna - a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti  di  cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
  In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui ai precedenti
articoli 1 e 2, trattandosi di fattispecie  rientrante  nell'art.  4,
comma  1,  della  legge  19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale
della previdenza sociale, verifichera' che i  lavoratori  interessati
nella   stessa  unita'  produttiva  al  trattamento  di  integrazione
salariale straordinaria ed al trattamento di  integrazione  salariale
da  solidarieta'  siano  diversi  e  precisamente individuati tramite
elenchi nominativi come  disciplinato  nell'art.  1,  lettera  C  del
decreto  ministeriale  23  dicembre  1994,  registrato alla Corte dei
conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
   Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per  il
periodo  dal  1  aprile  1994 al 31 marzo 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  19  dicembre  1984, n. 863 - nella
misura ivi prevista -  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla
S.p.a.  Mededil  -  Gruppo  Iritecna,  con sede in Napoli e unita' di
Napoli, per i quali e' stato stipulato un contratto  di  solidarieta'
che  stabilisce,  per  12  mesi,  la riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori pari a 14 unita', su  un  organico
complessivo di 121 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Mededil  - Gruppo Iritecna - a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti  di  cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   In  via  preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di   cui   ai
precedenti  articoli  1  e  2,  trattandosi di fattispecie rientrante
nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451,  l'Istituto
nazionale  della  previdenza  sociale,  verifichera' che i lavoratori
interessati  nella  stessa  unita'  produttiva  al   trattamento   di
integrazione   salariale   straordinaria   ed   al   trattamento   di
integrazione salariale da solidarieta' siano diversi  e  precisamente
individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1,
lettera  C del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla
Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
   Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per  il
periodo  dal  1  maggio 1994 al 30 aprile 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  19  dicembre  1984, n. 863 - nella
misura ivi prevista -  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla
S.p.a.  Infratecna  - Gruppo Iritecna, con sede in Napoli e unita' di
Napoli, per i quali e' stato stipulato un contratto  di  solidarieta'
che  stabilisce,  per  12  mesi,  la riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori pari a 6 unita',  su  un  organico
complessivo di 141 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a. Infratecna - Gruppo Iritecna - a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti  di  cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   In  via  preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di   cui   ai
precedenti  articoli  1  e  2,  trattandosi di fattispecie rientrante
nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451,  l'Istituto
nazionale  della  previdenza  sociale,  verifichera' che i lavoratori
interessati   nella   stessa  unita'  produttiva  al  trattamento  di
integrazione   salariale   straordinaria   ed   al   trattamento   di
integrazione  salariale  da solidarieta' siano diversi e precisamente
individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1,
lettera C del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato  alla
Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
   Con  decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 3 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  19  dicembre  1984, n. 863 - nella
misura ivi prevista -  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla
S.r.l.  Acciaierie  e  ferriere  di  Piombino,  con  sede in Piombino
(Livorno) e unita' di  Piombino  (Livorno),  per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40  ore  settimanali  a
27,60  ore  medie  settimanali  nei confronti di un numero massimo di
lavoratori pari a 1.548 unita', su un organico complessivo  di  3.017
unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Acciaierie e ferriere di Piombino
a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e  4  nei
limiti  di  cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   In  via  preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di   cui   ai
precedenti  articoli  1  e  2,  trattandosi di fattispecie rientrante
nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451,  l'Istituto
nazionale  della  previdenza  sociale,  verifichera' che i lavoratori
interessati  nella  stessa  unita'  produttiva  al   trattamento   di
integrazione   salariale   straordinaria   ed   al   trattamento   di
integrazione salariale da solidarieta' siano diversi  e  precisamente
individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1,
lettera  C del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla
Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
   Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per  il
periodo  dal  1  giugno 1994 al 31 maggio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  19  dicembre  1984, n. 863 - nella
misura ivi prevista -  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla
S.p.a.  I.A.C.  Industria  adriatica  confezioni,  con sede in Chieti
Scalo (Chieti) e unita' di Chieti Scalo  (Chieti),  per  i  quali  e'
stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12
mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da   40   ore
settimanali  a  25  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 210 unita', su un  organico  complessivo
di 485 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla  S.p.a.  I.A.C.  Industria  adriatica
confezioni - a corrispondere  i  particolari  benefici  previsti  dai
commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1993, n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di
priorita'  individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,
registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre  1994,  registro
n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 13 febbraio 1995, la corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19  dicembre  1984,  n.  863  -  nella
misura  ivi  prevista  -  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. Linclalor, con sede in Villanova  Monferrato  (Alessandria)  e
unita'  di  Villanova  Monferrato (Alessandria), per i quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per  23  mesi,
la  riduzione  massima  dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a
29,60 ore medie settimanali nei confronti di  un  numero  massimo  di
lavoratori  pari  a  160  unita',  su  un organico complessivo di 251
unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Linclalor  -  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.