AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia, degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 14 luglio 1995, n. 282". Il D.L. n. 282/1995, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non e' stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 217 del 16 settembre 1995). Art. 1. 1. Il contributo ai sensi dell'articolo 5, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, a titolo di concorso delle spese di mantenimento degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' determinato per l'anno 1995 in (( lire 35.500 milioni )) ed e' ripartito secondo i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1993, n. 191. 2. A completamento dell'intervento statale destinato alla perequazione, per l'anno 1995 e' autorizzata la spesa di lire (( 10 miliardi )) da erogarsi alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con le stesse modalita' e gli stessi criteri di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644. 3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato viene ripartita fra le camere di commercio di Cuneo, Alessandria ed Asti la somma di lire 4.000 milioni, a valere sulle disponibilita' residue per il 1994 del conto istituito presso l'Unione italiana delle camere di commercio dall'articolo 12 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, per interventi finalizzati al sostegno delle attivita' economiche colpite dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994, sulla base dei risultati dell'indagine conoscitiva del Governo sui danni subiti dalle imprese localizzate nei comuni individuati dall'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22. (( 4. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, )) (( determinato in lire 45,5 miliardi per l'anno 1995, si provvede )) (( mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto )) (( al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del )) (( tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando, )) (( per lire 12,5 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero )) (( di grazia e giustizia, e per lire 33 miliardi l'accantonamento )) (( relativo al Ministero dell'industria, del commercio e )) (( dell'artigianato. )) 5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi: a) Il testo dell'art. 5, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)", e' il seguente: "18. Per l'anno 1986 alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' altresi' attribuito a titolo di concorso nelle spese di mantenimento degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli uffici di statistica un contributo straordinario di lire 26.500 milioni da ripartire in quote uguali tra le singole camere". b) Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1993, n. 191, recante: "Interventi finanziari a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", e' il seguente: "1. Il contributo attribuito alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'art. 5, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' determinato, per ciascuno degli anni 1993 e 1994, in lire 40.500 milioni ed e' ripartito, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il 60 per cento in parti uguali tra le singole camere, per il 20 per cento in proporzione al numero dei comuni della provincia e per il restante 20 per cento in proporzione alla popolazione residente nella provincia in base ai dati del censimento del 1991". c) Il testo dell'art. 3, comma 6, del D.L. 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, recante: "Interventi urgenti a sostegno dell'economia", e' il seguente: "6. Per l'anno 1994, a valere sulla spesa autorizzata dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1993, n. 191, e' attribuita alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle province costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche' alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura scorporanti con un numero di imprese iscritte al registro delle ditte, a seguito della separazione, inferiore a 40 mila, la somma complessiva di lire sei miliardi a titolo di contributo perequativo, con conseguente riduzione proporzionale del contributo spettante alle altre camere beneficiarie. La predetta somma e' ripartita dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tra le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessate in misura inversamente proporzionale al numero delle ditte e delle unita' locali tenute al pagamento del diritto annuale per 1994, operanti nelle rispettive circoscrizioni territoriali". d) Il testo dell'art. 12 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, recante: "Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993", e' il seguente: "Art. 12 (Fondo perequativo per le camere di commercio). - 1. A decorrere dal 1991 gli importi del diritto annuale di cui all'art. 6 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono aumentati del 35 per cento. 2. Ciascuna camera di commercio e' tenuta a versare in apposito conto istituito presso l'Unione italiana delle camere di commercio l'ammontare delle rispettive entrate accertate eccedenti quelle ad esse attribuite nell'anno 1990 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e le entrate accertate per l'anno 1990 derivanti dal diritto annuale, maggiorate delle variazioni percentuali del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo dell'anno precedente. Tale eccedenza deve essere versata, per il 50 per cento, entro novanta giorni dalla data di scadenza del pagamento dei bollettini e, per il rimanente 50 per cento, entro gli ulteriori novanta giorni, salvo conguaglio finale. Sui ritardati versamenti e' dovuto un interesse pari al 70 per cento del tasso ufficiale di sconto. 3. L'ammontare del conto e' annualmente ripartito tra le camere di commercio con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, secondo criteri perequativi che garantiscano una base di finanziamento almeno corrispondente a quella del 1990 derivante dal diritto annuale e dal trasferimento dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e che tengano conto, fra l'altro, delle esigenze di bilancio delle singole camere di commercio per il conseguimento dei fini istituzionali. 4. La riscossione coattiva del diritto avviene invece tramite ruolo, da affidarsi al Servizio centrale della riscossione. 5. Le disposizioni dell'art. 15-quinquies del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, sono estese, relativamente agli atti di propria competenza, alle camere di commercio. Il sistema utilizzato e' approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia". e) L'indagine conoscitiva del Governo sui danni subiti dalle imprese localizzate nei comuni colpiti dall'alluvione ha evidenziato che il 76,4 per cento dei danni si concreta nelle province di Cuneo, Alessandria ed Asti. Il testo dell'art. 1 del D.L. 24 novembre 1994, n. 646, convertito con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e' il seguente: "Art. 1. - 1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti i presidenti delle giunte delle regioni interessate, sono individuati i comuni nel cui ambito territoriale sono ricomprese le zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994, anche eventualmente indicando le parti di territorio comunale effettivamente colpite. A tale fine i prefetti delle province interessate comunicano al Ministero dell'interno ogni elemento di valutazione in loro possesso. 2. Gli enti locali rientranti nel territorio delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1994, non compresi nei decreti di cui al comma 1, sono autorizzati a contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti anche in deroga ai limiti di indebitamento stabiliti dalla legislazione vigente, se in conseguenza degli eventi di cui al medesimo comma 1 hanno subito danni a beni di propria pertinenza indicati all'art. 3, comma 1, lettera a), ed al fine del ripristino di tali beni. Per essere ammessi al beneficio gli enti locali interessati debbono presentare al presidente della rispettiva regione, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specifica comunicazione contenente l'attestazione dei danni nell'ambito del proprio territorio per i quali intendono richiedere i mutui. Il presidente della regione, previo accertamento dei danni denunziati e su parere conforme del competente ufficio del genio civile, comunica al comune entro dieci giorni il nulla osta per la presentazione dell'istanza alla Cassa depositi e prestiti. 3. E' riconosciuto il concorso dello Stato sui mutui di cui al comma 2 nel limite del 50 per cento del relativo onere di ammortamento ed entro il complessivo volume di mutui, per il 1995, di lire 500 miliardi. 4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, valutati in lire 48 miliardi per l'anno 1996 ed in lire 27 miliardi annui a decorrere dal 1997, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per l'anno 1996 dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".