AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura delle  disposizioni  del
decreto-legge,  integrate  con  le modifiche apportate dalla legge di
conversione, che di  quelle  modificate  o  richiamate  nel  decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati il valore e l'efficacia,
degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base del decreto-legge 14 luglio 1995, n. 282".
Il D.L. n. 282/1995, di  contenuto  pressoche'  analogo  al  presente
decreto,  non e' stato convertito in legge per decorrenza dei termini
costituzionali (il relativo  comunicato  e'  stato  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 217 del 16 settembre 1995).
                               Art. 1.
 
  1. Il contributo ai sensi dell'articolo 5, comma 18, della legge 28
febbraio   1986,   n.  41,  a  titolo  di  concorso  delle  spese  di
mantenimento degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e' determinato per l'anno 1995  in  ((  lire  35.500
milioni  ))  ed  e'  ripartito  secondo  i  criteri di cui al comma 1
dell'articolo 1 del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1993, n. 191.
  2.  A  completamento   dell'intervento   statale   destinato   alla
perequazione,  per  l'anno 1995 e' autorizzata la spesa di lire (( 10
miliardi  ))  da  erogarsi  alle  camere  di  commercio,   industria,
artigianato  e  agricoltura  con  le  stesse  modalita'  e gli stessi
criteri  di  cui  all'articolo  3,  comma  6,  del  decreto-legge  23
settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 1994, n. 644.
  3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato viene ripartita fra le camere di commercio di Cuneo,
Alessandria ed Asti la somma di lire 4.000 milioni,  a  valere  sulle
disponibilita'  residue  per  il  1994  del  conto  istituito  presso
l'Unione italiana delle camere di commercio  dall'articolo  12  della
legge  29  dicembre  1990,  n.  407,  per  interventi  finalizzati al
sostegno  delle attivita' economiche colpite dagli eventi alluvionali
nella prima  decade  del  mese  di  novembre  1994,  sulla  base  dei
risultati  dell'indagine  conoscitiva  del  Governo  sui danni subiti
dalle imprese localizzate nei comuni individuati dall'articolo 1  del
decreto-legge   24   novembre   1994,   n.   646,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.
(( 4. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2,       ))
(( determinato in lire 45,5 miliardi per l'anno 1995, si provvede  ))
(( mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto   ))
(( al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del    ))
(( tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando,  ))
(( per lire 12,5 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero  ))
(( di grazia e giustizia, e per lire 33 miliardi l'accantonamento  ))
(( relativo al Ministero dell'industria, del commercio e           ))
(( dell'artigianato.                                               ))
  5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
           Riferimenti normativi:
             a)  Il  testo  dell'art.  5,  comma  18,  della legge 28
          febbraio  1986,  n.  41,  recante:  "Disposizioni  per   la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 1986)", e' il seguente:  "18. Per l'anno
          1986 alle camere di  commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura  e'  altresi'  attribuito  a titolo di concorso
          nelle  spese  di  mantenimento  degli  uffici   provinciali
          dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato e degli
          uffici di statistica un contributo  straordinario  di  lire
          26.500  milioni da ripartire in quote uguali tra le singole
          camere".
              b) Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge  19
          aprile  1993,  n. 113, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  18  giugno  1993,  n.  191,   recante:   "Interventi
          finanziari  a  favore delle camere di commercio, industria,
          artigianato  e  agricoltura",  e'  il  seguente:    "1.  Il
          contributo  attribuito alle camere di commercio, industria,
          artigianato e agricoltura, ai sensi dell'art. 5, comma  18,
          della  legge  28  febbraio 1986, n. 41, e' determinato, per
          ciascuno degli anni 1993 e 1994, in lire 40.500 milioni  ed
          e'  ripartito, con decreto del Ministro dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato, per il 60 per cento in  parti
          uguali  tra  le  singole  camere,  per  il  20 per cento in
          proporzione al numero dei comuni della provincia e  per  il
          restante  20  per  cento  in  proporzione  alla popolazione
          residente nella provincia in base ai  dati  del  censimento
          del 1991".
              c) Il testo dell'art. 3, comma 6, del D.L. 23 settembre
          1994, n.  547, convertito, con modificazioni dalla legge 22
          novembre  1994,  n.    644,  recante: "Interventi urgenti a
          sostegno dell'economia", e' il  seguente:  "6.  Per  l'anno
          1994,  a  valere sulla spesa autorizzata dall'art. 1, comma
          3, del decreto-legge 19 aprile 1993,  n.  113,  convertito,
          con  modificazioni,  dalla legge 18 giugno 1993, n. 191, e'
          attribuita alle camere di commercio, industria, artigianato
          e agricoltura delle  province  costituite  ai  sensi  della
          legge  8  giugno  1990,  n.  142,  nonche'  alle  camere di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura scorporanti
          con un numero di imprese iscritte al registro delle  ditte,
          a  seguito della separazione, inferiore a 40 mila, la somma
          complessiva di lire sei miliardi  a  titolo  di  contributo
          perequativo,  con  conseguente  riduzione proporzionale del
          contributo spettante alle  altre  camere  beneficiarie.  La
          predetta  somma  e' ripartita dal Ministero dell'industria,
          del  commercio  e  dell'artigianato  tra   le   camere   di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura interessate
          in  misura inversamente proporzionale al numero delle ditte
          e delle unita'  locali  tenute  al  pagamento  del  diritto
          annuale  per 1994, operanti nelle rispettive circoscrizioni
          territoriali".
              d) Il testo dell'art. 12 della legge 29 dicembre  1990,
          n.  407,  recante:  "Disposizioni  diverse per l'attuazione
          della  manovra  di  finanza  pubblica  1991-1993",  e'   il
          seguente:
             "Art. 12 (Fondo perequativo per le camere di commercio).
          -  1.  A decorrere dal 1991 gli importi del diritto annuale
          di cui all'art. 6 del decreto-legge 27 aprile 1990, n.  90,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990,
          n. 165, sono aumentati del 35 per cento.
             2. Ciascuna camera di commercio e' tenuta a  versare  in
          apposito  conto  istituito  presso  l'Unione italiana delle
          camere di commercio l'ammontare  delle  rispettive  entrate
          accertate  eccedenti  quelle  ad  esse attribuite nell'anno
          1990 ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica
          26  ottobre 1972, n. 638, e le entrate accertate per l'anno
          1990  derivanti  dal  diritto  annuale,  maggiorate   delle
          variazioni  percentuali  del  valore  medio dell'indice dei
          prezzi al consumo dell'anno precedente. Tale eccedenza deve
          essere versata, per il 50 per cento, entro  novanta  giorni
          dalla  data di scadenza del pagamento dei bollettini e, per
          il rimanente 50 per  cento,  entro  gli  ulteriori  novanta
          giorni,  salvo  conguaglio finale. Sui ritardati versamenti
          e' dovuto un interesse pari  al  70  per  cento  del  tasso
          ufficiale di sconto.
             3. L'ammontare del conto e' annualmente ripartito tra le
          camere    di    commercio    con   decreto   del   Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
          concerto  con  il  Ministro delle finanze e con il Ministro
          del tesoro,  sentita  l'Unione  italiana  delle  camere  di
          commercio, secondo criteri perequativi che garantiscano una
          base  di  finanziamento  almeno corrispondente a quella del
          1990 derivante dal  diritto  annuale  e  dal  trasferimento
          dello  Stato  ai  sensi  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e  che  tengano  conto,
          fra  l'altro,  delle  esigenze  di  bilancio  delle singole
          camere  di  commercio  per  il   conseguimento   dei   fini
          istituzionali.
             4.  La  riscossione  coattiva del diritto avviene invece
          tramite ruolo, da  affidarsi  al  Servizio  centrale  della
          riscossione.
             5.    Le   disposizioni   dell'art.   15-quinquies   del
          decreto-legge 28 dicembre 1989,  n.  415,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio 1990, n. 38, sono
          estese, relativamente agli atti di propria competenza, alle
          camere di commercio. Il sistema utilizzato e' approvato con
          decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
          dell'artigianato  di  concerto  con il Ministro di grazia e
          giustizia".
              e) L'indagine conoscitiva del Governo sui danni  subiti
          dalle imprese localizzate nei comuni colpiti dall'alluvione
          ha  evidenziato che il 76,4 per cento dei danni si concreta
          nelle province di Cuneo,  Alessandria  ed  Asti.  Il  testo
          dell'art.  1  del D.L. 24 novembre 1994, n. 646, convertito
          con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n.  22,  e'
          il seguente:
             "Art.  1.  - 1. Con decreti del Presidente del Consiglio
          dei Ministri, da emanarsi entro cinque giorni dalla data di
          entrata in vigore del presente  decreto,  su  proposta  del
          Ministro  dell'interno,  sentiti  i presidenti delle giunte
          delle regioni interessate, sono individuati  i  comuni  nel
          cui  ambito  territoriale  sono  ricomprese le zone colpite
          dalle eccezionali avversita' atmosferiche  e  dagli  eventi
          alluvionali  nella  prima decade del mese di novembre 1994,
          anche  eventualmente  indicando  le  parti  di   territorio
          comunale  effettivamente  colpite.  A  tale fine i prefetti
          delle  province   interessate   comunicano   al   Ministero
          dell'interno ogni elemento di valutazione in loro possesso.
             2.  Gli  enti  locali  rientranti  nel  territorio delle
          regioni  individuate  dal  decreto   del   Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  264  dell'11  novembre  1994,  non
          compresi  nei decreti di cui al comma 1, sono autorizzati a
          contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti
          anche in deroga ai limiti di indebitamento stabiliti  dalla
          legislazione vigente, se in conseguenza degli eventi di cui
          al  medesimo  comma  1 hanno subito danni a beni di propria
          pertinenza indicati all'art. 3, comma 1, lettera a), ed  al
          fine  del  ripristino  di  tali beni. Per essere ammessi al
          beneficio gli enti locali interessati debbono presentare al
          presidente della rispettiva regione, entro  il  termine  di
          trenta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto, specifica comunicazione contenente  l'attestazione
          dei  danni  nell'ambito  del proprio territorio per i quali
          intendono richiedere i mutui. Il presidente della  regione,
          previo  accertamento  dei  danni  denunziati  e  su  parere
          conforme del competente ufficio del genio civile,  comunica
          al   comune  entro  dieci  giorni  il  nulla  osta  per  la
          presentazione dell'istanza alla Cassa depositi e prestiti.
             3. E' riconosciuto il concorso dello Stato sui mutui  di
          cui  al  comma  2  nel limite del 50 per cento del relativo
          onere di ammortamento ed entro  il  complessivo  volume  di
          mutui, per il 1995, di lire 500 miliardi.
             4.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma 3,
          valutati in lire 48 miliardi per l'anno 1996 ed in lire  27
          miliardi  annui  a decorrere dal 1997, si provvede mediante
          utilizzo    delle    proiezioni     per     l'anno     1996
          dell'accantonamento  relativo alla Presidenza del Consiglio
          dei Ministri  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1994-1996,  al  capitolo 6856 dello stato di previsione del
          Ministero  del  tesoro  per  l'anno  finanziario  1994.  Il
          Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".