IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE
                   DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281,  istitutivo  del
fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;
  Visto  l'art. 1 della legge 14 marzo 1968, n. 292, che reca, per il
1995, risorse per complessive L.  98.175.000.000  per  interventi  in
materia  di  restauro  e di manutenzione straordinaria degli immobili
non statali che interessano  il  patrimonio  storico-artistico  delle
regioni e di altri soggetti;
  Visto l'art. 12, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che
a  decorrere dal 1 gennaio 1994, gli interventi di cui al citato art.
1, della legge n. 292/1968, si intendono di  competenza  regionale  e
che,  pertanto, le relative disponibilita', provenienti dal cap. 8701
dello stato di  previsione  della  spesa  del  Ministero  dei  lavori
pubblici  confluiscono,  previa  riduzione del 15 per cento, nel cap.
7081 - Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo
- dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio  e
della programmazione economica;
  Visto il comma 3 del richiamato art. 12 della legge n. 537/1993 che
stabilisce,  tra l'altro, che la conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano
indica  i  criteri  direttivi,  relativamente  anche al riparto, e ne
verifica periodicamente l'attuazione degli obiettivi;
  Visti i criteri direttivi del  13  ottobre  1994  della  conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome e, in particolare,  l'allegata  tabella  E)  di  riparto,  a
favore delle regioni e delle province autonome, dello stanziamento di
competenza 1995;
  Vista   la  legge  di  bilancio  23  dicembre  1994,  n.  726,  per
l'esercizio 1995;
  Visto l'art. 2, comma 2, del  decreto  legislativo  n.  41  del  23
febbraio  1995,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 22 marzo
1995,  n.  85,  il  quale  dispone  che  per  alcune  categorie   gli
stanziamenti   iniziali   iscritti   nei  capitoli  del  bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno finanziario  1995,  e  le  relative
proiezioni per gli anni 1996-1997, sono ridotti del 3%;
  Visto  il  decreto  n. 120913, del 26 aprile 1995, del Ministro del
tesoro, con il quale viene apportata, tra l'altro, una variazione  in
diminuzione,  sul capitolo 7081 dello stato di previsione della spesa
del Ministero del bilancio e della programmazione  economica,  di  L.
38.987.100.000,  comprensivo  della  riduzione di L. 2.945.250.000 da
apportare  alla   sopracitata   autorizzazione   di   spesa   di   L.
98.175.000.000;
  Vista  la  nota  n.  817,  del  19  luglio 1995, del Presidente del
Consiglio dei Ministri, che autorizza, in deroga  a  quanto  previsto
dall'art.  2,  comma  6,  del  decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge  22  marzo  1995,  n.  85,
l'assunzione  degli  impegni  di  spesa  a carico del cap. 7081 dello
stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione
economica per il 1995;
  Considerato che i beni non statali del patrimonio storico-artistico
sono  soggetti  alle  disposizioni  di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 368/1994, da tenere in  considerazione
in sede di erogazione;
  Ritenuto  di  dover impegnare, per il 1995, la somma complessiva di
L. 95.229.750.000, a favore delle regioni e delle  province  autonome
di  Trento e Bolzano, secondo le quote di cui alla citata tabella E),
ridotte  del  3%  come  disposto  dal  sopracitato  decreto-legge  n.
41/1985;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  somma  di L. 95.229.750.000 e' impegnata, per il 1995, a favore
delle regioni e  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  per  le
finalita'  esposte in premessa, secondo le quote a fianco di ciascuna
indicata:
                                        Importi
    Regioni e province autonome        (in lire)
                 __                       __
 
Valle d'Aosta ....................     649.900.000
Piemonte .........................   7.862.820.000
Lombardia ........................  11.153.060.000
Friuli-Venezia Giulia ............   2.341.580.000
Trento ...........................   1.286.220.000
Bolzano ..........................   1.450.150.000
Veneto ...........................   6.807.460.000
Liguria ..........................   2.892.540.000
Emilia-Romagna ...................   7.156.660.000
Toscana ..........................   7.769.700.000
Marche ...........................   3.295.090.000
Umbria ...........................   2.395.900.000
Lazio ............................   7.141.140.000
Abruzzo ..........................   2.627.730.000
Molise ...........................     866.210.000
Campania .........................   6.523.250.000
Puglia ...........................   5.805.450.000
Basilicata .......................   1.760.550.000
Calabria .........................   3.520.130.000
Sicilia ..........................   7.649.420.000
Sardegna .........................   4.274.790.000
                                    --------------
                       Totale.....  95.229.750.000