IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto  l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24
luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni  delle
funzioni   amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti  a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Viste  le  leggi 25 maggio 1970, n. 364, 15 ottobre 1981, n. 590, e
14 febbraio 1992,  n.  185,  concernenti  il  Fondo  di  solidarieta'
nazionale;
  Visto  il  decreto  ministeriale  3  luglio  1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 luglio 1995 con il  quale  e'  stato
dichiarato  il  carattere  di eccezionalita' delle piogge alluvionali
del periodo 1›-10 marzo  1995  in  vari  comuni  della  provincia  di
Campobasso  e  sono  state  individuate le provvidenze della legge 14
febbraio 1992, n. 185, applicabili nelle aree danneggiate;
  Vista la richiesta di rettifica della regione  Molise  dalla  quale
risulta  che  l'evento  calamitoso  eccezionale riguarda l'eccesso di
neve del periodo 1›-10 gennaio 1995, anziche' le pioggie  alluvionali
del periodo 1›-10 marzo 1995;
  Ritenuto di accogliere la richiesta di rettifica;
                              Decreta:
  A  parziale modifica del decreto di questo Ministero 3 luglio 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 luglio  1995,  dove
e'  riportato "piogge alluvionali dal 1 marzo 1995 al 10 marzo 1995",
deve leggersi "eccesso di neve dal  1  gennaio  1995  al  10  gennaio
1995".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 7 novembre 1995
                                                Il Ministro: LUCHETTI