AVVERTENZA: Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato dalla relativa nota, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10 comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 luglio 1995, n. 307". Il D.L. n. 307/1995, di contenuto prossoche' analogo al presente decreto, non e' stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 223 del 23 settembre 1995). Art. 1. 1. Tutti i motori aventi cilindrata non superiore a 1400 cc., se a carburazione a due tempi, o a 1800 cc., se a carburazione a quattro tempi aspirati, o a 1300 cc., se a carburazione a quattro tempi sovralimentati, o a 3300 cc., se a ciclo diesel, omologati per una potenza non superiore a 55,15 KW o a 75 CV e acquistati nel periodo compreso tra il 21 aprile 1995 e il 22 giugno 1995, ovvero per i quali sia stata presentata, entro quest'ultima data, denuncia di depotenziamento ai sensi dell'art. 3, comma 10-bis, del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, possono essere condotti senza abilitazione fino al 31 ottobre 1995.
Riferimenti normativi - Il testo dell'art. 3, comma 10-bis, del D.L. n. 378/1994 (Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto) e' il seguente: "10-bis. I possessori di motori per unita' da diporto aventi potenza attestata sul libretto d'uso pari o inferiore a 18,4 kw o a 25 cv e cilindrata superiore a quella prevista dall'art. 18, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'art. 2, comma 2, del presente decreto, ma che, per avvenuta alterazione del motore ed in particolare del relativo impianto di alimentazione, abbiano potenza superiore a quella attestata, possono produrre all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ovvero all'autorita' marittima che ha rilasciato la documentazione attestante la potenza del motore apposita istanza, a sanatoria della propria posizione, per chiedere, previo accertamento dell'ente tecnico, il rilascio di un nuovo certificato. In attesa del predetto accertamento, il certificato puo' essere rilasciato sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell'interessato attestante l'effettiva potenza del motore. La dichiarazione deve essere accompagnata da copia del certificato del motore in possesso dell'interessato, nonche' dall'attestazione del pagamento di una tassa annua di lire 125.000 per ciascuno degli anni 1994, 1995, 1996 e 1997, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, per il 1994 contestualmente all'istanza e per gli anni successivi entro il 31 dicembre di ciascun anno. Nella causale di versamento saranno riportate le caratteristiche e la matricola del motore nonche' la dizione 'riaccertamento potenza'. Copia del bollettino di versamento e dell'istanza, vistata dall'autorita' alla quale essa e stata presentata, sara' custodita dall'interessato unitamente alla documentazione del motore, costituira' nel suo insieme documentazione sostitutiva e permettera' di circolare per il periodo massimo di quattro anni dalla data della dichiarazione stessa in attesa del rilascio della nuova certificazione. Per la conduzione delle unita' da diporto spinte da motori di cui al presente comma sussiste l'obbligo della patente e, con effetto dal 1 gennaio 1995, se dovuto, il rispetto di quanto sancito dal comma 3-ter dell'art. 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, introdotto dal comma 2 del presente articolo. Le modalita' e i termini tecnici delle singole operazioni di collaudo di cui al presente comma saranno stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione".