AVVERTENZA:
   Si procede alla ripubblicazione del  testo  del  presente  decreto
corredato  dalla  relativa  nota,  ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
regolamento di esecuzione del testo unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  14
marzo 1986, n. 217.
   Il  testo  della  nota  qui  pubblicato  e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10 comma  3,  del  testo  unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio.
   Restano invariati il valore e l'efficacia degli  atti  legislativi
qui trascritti.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 luglio 1995, n. 307".
Il D.L. n. 307/1995, di  contenuto  prossoche'  analogo  al  presente
decreto,  non e' stato convertito in legge per decorrenza dei termini
costituzionali (il relativo  comunicato  e'  stato  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 223 del 23 settembre 1995).
                               Art. 1.
 1.  Tutti  i motori aventi cilindrata non superiore a 1400 cc., se a
carburazione a due tempi, o a 1800 cc., se a carburazione  a  quattro
tempi  aspirati,  o  a  1300  cc.,  se a carburazione a quattro tempi
sovralimentati, o a 3300 cc., se a ciclo diesel,  omologati  per  una
potenza  non  superiore a 55,15 KW o a 75 CV e acquistati nel periodo
compreso tra il 21 aprile 1995 e il 22  giugno  1995,  ovvero  per  i
quali  sia  stata  presentata,  entro  quest'ultima data, denuncia di
depotenziamento ai sensi dell'art. 3, comma 10-bis, del decreto-legge
16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
agosto  1994, n. 498, possono essere condotti senza abilitazione fino
al 31 ottobre 1995.
 
          Riferimenti normativi
             - Il testo  dell'art.  3,  comma  10-bis,  del  D.L.  n.
          378/1994  (Modifiche  alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e
          successive modificazioni, sulla nautica da diporto)  e'  il
          seguente:  "10-bis.  I  possessori  di motori per unita' da
          diporto aventi potenza attestata sul libretto d'uso pari  o
          inferiore  a  18,4  kw  o  a 25 cv e cilindrata superiore a
          quella prevista dall'art. 18, primo comma, della  legge  11
          febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'art. 2, comma 2,
          del  presente decreto, ma che, per avvenuta alterazione del
          motore  ed  in  particolare  del   relativo   impianto   di
          alimentazione,   abbiano   potenza   superiore   a   quella
          attestata, possono produrre all'ufficio  provinciale  della
          motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ovvero
          all'autorita' marittima che ha rilasciato la documentazione
          attestante  la  potenza  del  motore  apposita  istanza,  a
          sanatoria della propria  posizione,  per  chiedere,  previo
          accertamento  dell'ente  tecnico,  il  rilascio di un nuovo
          certificato.  In  attesa  del  predetto  accertamento,   il
          certificato  puo'  essere  rilasciato  sulla  base  di  una
          dichiarazione  sostitutiva  di  atto   notorio   da   parte
          dell'interessato attestante l'effettiva potenza del motore.
          La  dichiarazione  deve  essere  accompagnata  da copia del
          certificato  del  motore  in   possesso   dell'interessato,
          nonche'  dall'attestazione del pagamento di una tassa annua
          di lire 125.000 per ciascuno degli anni 1994, 1995, 1996  e
          1997,  da versare all'entrata del bilancio dello Stato, per
          il  1994  contestualmente  all'istanza  e  per   gli   anni
          successivi  entro  il  31  dicembre  di ciascun anno. Nella
          causale di versamento saranno riportate le  caratteristiche
          e    la   matricola   del   motore   nonche'   la   dizione
          'riaccertamento   potenza'.   Copia   del   bollettino   di
          versamento  e  dell'istanza,  vistata  dall'autorita'  alla
          quale   essa   e   stata   presentata,   sara'    custodita
          dall'interessato unitamente alla documentazione del motore,
          costituira'  nel  suo  insieme documentazione sostitutiva e
          permettera' di circolare per il periodo massimo di  quattro
          anni  dalla  data  della dichiarazione stessa in attesa del
          rilascio della  nuova  certificazione.  Per  la  conduzione
          delle unita' da diporto spinte da motori di cui al presente
          comma sussiste l'obbligo della patente e, con effetto dal 1
          gennaio  1995, se dovuto, il rispetto di quanto sancito dal
          comma 3-ter dell'art.  17 della legge 6 marzo 1976, n.  51,
          introdotto  dal comma 2 del presente articolo. Le modalita'
          e i termini tecnici delle singole operazioni di collaudo di
          cui al presente comma saranno  stabiliti  con  decreto  del
          Ministro dei trasporti e della navigazione".