Alle associazioni nazionali  della
                                  pesca
                                     e, per conoscenza:
                                  Alle capitanerie di porto
                                  Alla ragioneria centrale
  Ai   fini   dell'attuazione  della  normativa  in  oggetto,  questa
Amministrazione, sentito il parere del Comitato finanziamenti di  cui
all'art.  23 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, fornisce di seguito
alcuni chiarimenti interpretativi:
   1) Allo scopo di individuare i soggetti che  possono  accedere  ai
benefici  di  cui  all'art.  3,  primo  comma, lettere a) e b), della
normativa  di   attuazione   sopracitata,   si   specifica   che   la
ricapitalizzazione    delle    cooperative    di    pesca    consiste
nell'operazione dell'effettivo versamento da parte dei soci ancorche'
la ricapitalizzazione sia stata  deliberata,  dall'organo  collegiale
statutariamente competente.
   2)  Il contributo di cui alla lettera a) sara' determinato in base
alla percentuale massima in maniera  tale,  comunque,  che  l'importo
risultante  dalla sommatoria con il contributo di cui alla lettera b)
non superi l'intero capitale sociale sottoscritto.
   3) Le Cooperative che intendono integrare la domanda di contributo
di cui alle lettere a) e b) con la richiesta  di  contributo  di  cui
alla lettera c) perdono l'ordine cronologico assegnato in precedenza.
   4)  Le  modalita' di erogazione del contributo sono articolate nel
seguente modo:
     a)  Predisposizione  ed  inoltro  all'organo  di  controllo  del
decreto di impegno della somma totale del contributo spettante e, per
le  Cooperative  che  abbiano  effettuato  dei versamenti parziali di
quote sottoscritte di capitale sociale,  contestuale  pagamento  pari
all'importo  totale  delle  quote  versate,  previa  presentazione di
idonea garanzia di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 21  luglio
1995,  di  uguale  ammontare.  Il saldo del contributo verra' erogato
quando saranno state interamente versate tutte le quote  sottoscritte
di  capitale  sociale, operazione che dovra' avvenire entro la durata
del piano finanziario e di consolidamento patrimoniale  e,  comunque,
in un periodo non superiore a tre anni.
     b) Nel caso che risultino versate tutte le quote sottoscritte di
capitale  sociale, si procede ad impegnare ed erogare contestualmente
l'importo spettante previa presentazione di idonea garanzia,  di  cui
all'art.  7  del  decreto  ministeriale  12  gennaio  1995  di uguale
ammontare e con la durata pari a quella del piano  finanziario  e  di
consolidamento  patrimoniale, per un periodo di un anno, e, comunque,
fino alla presentazione del bilancio relativo all'anno  successivo  a
quello nel quale viene erogato il contributo.
                                         Il direttore generale
                                    della pesca e dell'acquacoltura
                                                 AMBROSIO
Registrata alla Corte dei conti il 7 novembre 1995
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 228